Centro di Documentazione Giuridica: Non è cumulabile nello stesso mese, il prolungamento del congedo parentale ordinario con i permessi di cui alla legge n. 104/1992, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Una lavoratrice, madre di un minore portatore di handicap grave, ha promosso un’azione cautelare nei confronti del proprio datore di lavoro, al fine di vedersi riconosciuto il diritto di beneficiare – in via cumulativa, nel medesimo mese – del prolungamento del congedo parentale e dei permessi di cui all’art. 33, legge n. 104 del 1992; ciò unitamente alla richiesta di ordinare al datore di lavoro la concessione dei giorni di permesso non fruiti nei mesi precedenti l’avvio dell’azione giudiziaria, che l’azienda aveva negato alla lavoratrice in ragione di una previsione di legge (l’art. 42, D.lgs. n. 151 del 2001) che prevede la possibilità di fruire – nel medesimo mese – dei due benefici sopra menzionati, in via alternativa.
Il Tribunale di Genova (del 14 ottobre 2013) ha rigettato il ricorso d’urgenza, confermando che“la legge … ha previsto un’alternatività per la fruizione da parte del lavoratore/genitore”del prolungamento del congedo parentale, delle dure ore di riposo retribuite al giorno nonché dei tre giorni di permesso retribuiti al mese di cui alla legge n. 104 del 1992, tutti benefici“introdotti per assistere il figlio disabile”; poiché – osserva il Tribunale – “tali istituti sono tutti finalizzati all’assistenza del disabile”, “se il lavoratore decide di fruire di un prolungamento del congedo ordinario, per quel mese non avrà diritto ai tre giorni di permesso retribuiti, perché l’assistenza può essere garantita attraverso il primo istituto e così, se il lavoratore decide di usufruire dei tre giorni al mese di permessi, per quello stesso mese non potrà godere delle due ore di riposo giornaliero previste sino al compimento del terzo anno di vita del bambino”.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)