Centro di Documentazione Giuridica: La legge di stabilità 2015 e il pagamento delle pensioni INPS, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 comma tre della legge di stabilità, il pagamento delle pensioni slitta al 10 del mese solo per i pensionati che percepiscono doppia pensione INPS INPDAP).
La novità inizialmente introdotta per tutti i pensionati INPS ha provocato un immediato coro di polemiche da parte di sindacati e di associazioni dei consumatori è stata poi circoscritta solo ad una platea di circa 800.000 pensionati fruitori di doppio assegno.
Per rassicurare i pensionati, inoltre, è giunto un chiarimento dell’ INPS nel quale si precisa che soltanto chi riceve doppia pensione INPS-INPDAP riceverà l’assegno a partire dal 10 del mese. Gli altri (15 milioni) riceveranno invece l’assegno INPS il primo del mese o l’assegno INPDAP il 16 del mese (come adesso).
La norma in questione, entrerà in vigore il primo gennaio dell’anno prossimo.
In concreto essa (articolo 26, comma 3) rinvia al 10 del mese (o al primo giorno successivo non bancabile, se il 10 è un festivo) il pagamento dei trattamenti previdenziali corrisposti dall’INPS, a partire dal primo gennaio 2015 (pensioni, indennità di accompagnamento per invalidi civili, rendite vitalizie dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per razionalizzare e uniformare procedure e tempi di pagamento delle prestazioni corrisposte dall’INPS, secondo la cui interpretazione, il campo di applicazione si restringe alle pensioni doppie INPS-INPDAP.
La previsione normativa, comunque, avrà non poche ripercussioni, lo slittamento dei pagamenti delle prestazioni previdenziali, sia pure circoscritto ad una platea non particolarmente ampia di pensionati rischia comunque di avere un impatto negativo sui pagamenti di utenze, mutui e affitti, che spesso avvengono i primi del mese.
In calce il testo integrale della disposizione normativa commentata.
Art. 26
Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Comma III Riduzioni delle spese
A decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure ed i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Ordinanza