Tutti i diritti dei disabili visivi accompagnati dal proprio cane guida, di Franco Lepore

Autore: Franco Lepore

Nelle settimane scorse diverse testate giornalistiche e siti internet hanno riportato il caso di una turista non vedente rifiutata da un hotel poiché accompagnata dal proprio cane guida. La struttura alberghiera si è difesa sostenendo che, per una precisa scelta aziendale, non accettava animali.
Queste tristi storie fanno comprendere quanto la consapevolezza dell’opinione pubblica circa il diritto di accesso e di movimentazione dei cani guida per non vedenti sia ancora molto limitata. Per questo motivo si rende necessario fare il punto della situazione al fine di aumentare la conoscenza dei diritti dei disabili visivi che si avvalgono dell’assistenza di questo amico a quattro zampe. Quelle che seguono sono delle semplici considerazioni di aspetto legale, anche se ci sarebbero molte parole da spendere sulle insormontabili barriere culturali con cui si scontrano tutti i giorni i disabili visivi.
In Italia la normativa è molto chiara. La materia è trattata dalla legge n. 37 del 1974 successivamente integrata e modificata dalla legge n. 376 del 1988 dalla legge n. 60 del 2006. In particolare, la legge n. 37 del 1974 stabilisce che il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa. La legge n. 376 del 1988 ha aggiunto che al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida. La legge n. 60 del 2006 ha precisato che i responsabili della gestione dei trasporti e i titolari degli esercizi aperti al pubblico che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500. Nei casi sopra elencati il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola. Tuttavia, sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida. In ambito europeo si ricorda il Regolamento CE n. 1107 del 2006 che tratta il tema del cane guida nel trasporto aereo.
Alla luce del combinato disposto delle leggi sopra indicate, il cane guida: può accedere su ogni mezzo di trasporto pubblico; è esonerato dal pagamento del biglietto; può viaggiare alloggiato sul sedile posteriore dell’auto insieme al non vedente; può entrare in ogni esercizio aperto al pubblico; è escluso dai divieti relativi al non permettere l’accesso degli animali in spiaggia; è esonerato dal portare la museruola a meno che non sia richiesto in una situazione particolare; è esonerato dall’obbligo di avere al seguito paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni (come stabilito anche da molti regolamenti comunali).
Tutti i gestori dei mezzi di trasporto pubblico e i titolari di esercizi aperti al pubblico che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai disabili visivi accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa che va dai 500,00 a 2.500,00 euro. Poiché il rifiuto del cane guida è un vergognoso segno di inciviltà e ignoranza, tutti coloro che impediscono l’accesso del cane guida con il proprio padrone sono anche passibili di un’azione giudiziale per discriminazione a persona disabile ai sensi della legge n. 67 del 2006.
E’ bene ricordare a tutti i cittadini che il cane guida rappresenta gli occhi per il non vedente e quindi non deve essere allontanato dal disabile visivo che accompagna. Inoltre, in qualità di cane da lavoro, il cane guida non deve essere disturbato o aggredito. Il cane guida è caratterizzato da un’indole tranquilla ed è sicuramente vaccinato.
In conclusione, occorre evidenziare che i gestori dei trasporti pubblici e i titolari di esercizi aperti al pubblico che accettano il cane guida rispettano semplicemente la legge. In altri termini, il disabile visivo accompagnato dal proprio cane guida ha il diritto di viaggiare sui mezzi pubblici e di entrare negli esercizi aperti al pubblico, senza discriminazione alcuna.