Trattamenti di quiescenza – Contribuzione figurativa – Penalizzazioni, di Tommaso Daniele

Autore: Tommaso Daniele

Egr. Prof. Enrico GIOVANNINI
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Veneto, 56
00187 ROMA
fax 06 4821207
segreteriaministrogiovannini@lavoro.gov.it

E, p.c.  Egr. Prof.ssa Maria Cecilia GUERRA
 Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Via Fornovo, 8, palazzina A
00192 ROMA
fax 06 46834790
segreteriaviceministroguerra@lavoro.gov.it

OGGETTO: Trattamenti di quiescenza – Contribuzione figurativa – Penalizzazioni

Gentile Signor Ministro,

desidero, innanzi tutto, rinnovarLe i miei migliori auguri di un buon lavoro. Considero un vero privilegio interfacciarmi personalmente con Lei per l'impegno comune a tutelare i diritti e gli interessi dei lavoratori minorati della vista in Italia. La responsabilità di fare il Ministro del Lavoro in un momento così difficile per il nostro Paese sarà per Lei un'occasione unica per farci sentire quanto valore, orgoglio, professionalità, forza e risorse offrirà all'Italia, giorno per giorno con il Suo impegno e fatica.
Ciò doverosamente premesso, vorrei esporLe un problema di prioritaria importanza.
Gentile Signor Ministro, apprendo dagli organi di informazione l'annuncio di una imminente riforma delle pensioni per consentire una maggiore flessibilità in uscita, apportando in tal senso <modifiche limitate puntuali> alla vigente normativa <per favorire l'occupazione in questa fase congiunturale>. Condivido con Lei la premura ad essere estremamente attenti a toccare una riforma che sta producendo una serie di effetti voluti, perché l'instabilità normativa è causa prima della debolezza di un Paese.
Al riguardo, nella presentazione delle linee guida della Sua azione di Governo, avendo promesso di valutare anche le proposte che sono state fatte in passato, sono a richiamare la Sua attenzione su una emergenza che interessa non solo i lavoratori non vedenti ma, più in generale, tutti coloro che, a vario titolo, hanno diritto a godere di periodi di contribuzione figurativa; mi riferisco, ad esempio, allo stato di disoccupazione, alla cassa integrazione straordinaria o in deroga, alla maternità facoltativa, e per i portatori di handicap ai permessi ex legge n. 104/1992 per se stessi e per familiari che prestano assistenza e alla maggiorazione figurativa concessa dal Legislatore a particolare categorie per il carattere usurante del lavoro prestato.
Attualmente, come è noto, il decreto legge n. 216 del 2011, tra le proroghe dei termini in materia di lavoro, all'art. 6, comma 2-quater, a parziale modifica dell'art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legge n. 201 del 2011, prevede che la riduzione in percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovi applicazione, limitatamente ai soggetti che maturino il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Faccio ora riferimento, in particolare, ai lavoratori portatori di handicap, per vocazione associativa degni della mia massima attenzione. Tra le salvaguardie disciplinate, non sono stati considerati i giorni di assenza dal lavoro ai sensi della legge n. 104/1992 (equiparati alla presenza in servizio come previsto, da ultimo, dall'art. 71, comma 5, del decreto legge 112 del 2008) e i periodi di maggiorazione contributiva a compensazione del carattere usurante dell'attività prestata; parlo dei due mesi all'anno per un massimo di cinque anni per gli invalidi civili (legge n. 388/2000, art. 80, comma 3) e dei quattro mesi all'anno per i lavoratori non vedenti (leggi n. 113/1985, art. 9, comma 2, e n. 120/1991, art. 2).
Considerando la finalità di norme <specialissime e di stretta interpretazione>, la fiducia riposta dai lavoratori titolari dei benefici previdenziali dell'anzianità figurativa, su cui fanno affidamento per costruire il proprio tenore di vita e per coltivare i propri progetti, dovrebbe essere agevolata ed invogliata, in attuazione dei principi costituzionali volti alla promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di tutti i cittadini (art. 4 Cost.), nonché alla elevazione professionale ed al doveroso rispetto dei diritti inviolabili del cittadino e della dignità delle persone affette da disabilità (artt. 2, 3 e 4 Cost.).
Pertanto, nel rispetto di tale principio, possiamo affermare che con le citate leggi speciali il Legislatore si è voluto ispirare alle precipue esigenze, perseguendo la finalità di favorire il reinserimento sociale dei portatori di handicap, non distogliendo l'invalido dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa e soprattutto stigmatizzando il passaggio da una concezione meramente assistenzialistica a progetti di inserimento sociale più ampi e mirati.
Tutto ciò esposto, sono a chiederLe, gentile Signor Ministro, di valutare l'opportunità di includere anche i periodi di contribuzione figurativa in favore di lavoratori disabili ai fini del computo della base contributiva effettiva per l'accesso al pensionamento, senza incorrere nelle previste penalizzazioni.
Si tratta di questioni che ritengo di affrontare ed indicare quali prioritarie per la Sua azione di Governo e che il Vice Ministro GUERRA, con cui ho avuto modo di interloquire in più occasioni riconoscendoLe una elevata professionalità, già da tempo segue con attenzione.
Sicuro di una fattiva collaborazione da parte del Suo Dicastero con la nostra Organizzazione di rappresentanza, per un certo e positivo accoglimento della presente istanza, Le invio distinti saluti.

         IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele