Professione perito fonico e trascrittore, presso gli uffici giudiziari, di Valter Calò

Autore: Valter Calò

UICI Commissione NAL (nuove attività lavorative) Coordinatore dott. Valter Calò

Vi presento sotto un documento che vuole fare chiarezza su un tema molto discusso e che potrebbe dare il via alla collocazione in ambito lavorativo dei nostri giovani minorati della vista.
La strada è ancora lunga e altri documenti seguiranno questa prima relazione. La prima tematica che abbiamo voluto analizzare è il quadro normativo che regola tale professione, a riguardo è stato creato un gruppo di lavoro altamente qualificato che ha analizzato a fondo la materia e i risultati li potete trovare sotto.
Durante l’assemblea dei Quadri Dirigenti a Tirrenia, parecchi mi hanno chiesto delucidazioni al riguardo o si sono messi in contatto telefonicamente con me per poter approfondire la materia che è stimolante sotto un punto di vista lavorativo, ma che ha parecchie incognite.
Il prossimo compito che ci siamo prefissati è quello di definire chiaramente questa professione, ovvero chi è il perito fonico trascrittore, quali compiti svolge e come li svolge, ma soprattutto quali strumenti necessita per praticare questa professione, analizzeremo inoltre l’accessibilità dei software necessari.
Al fine di ottimizzare il lavoro, ho chiesto a Marco Pronello di Torino di collaborare con noi come esterno, ma spero al più presto che Marco venga inserito ufficialmente come componente della commissione NAL, in quanto lo ritengo persona importante per lo sviluppo di diverse progettualità. Pronello, per quel che mi risulta è l’unico o uno dei pochi che svolge come minorato visivo la professione di perito fonico e trascrittore, se ce ne fossero altri vi prego di mettervi in contatto con uno dei componenti della Commissione.
Per redigere questo documento ci siamo imposti un tempo massimo di 60 giorni, nel frattempo vi chiedo di leggere approfonditamente il documento ed eventualmente vi prego gentilmente di segnalarci vostri commenti e suggerimenti.
Augurandovi buona lettura vi saluto cordialmente
Dott. Valter Calò

Hanno redatto il documento:
Avv. Gianluca Fava referente progetto
Avv. Stefano Borella
Hanno contribuito
Dott.sa Eleonora Ballocchi
Maurizio Albanese

Alla cortese attenzione
Presidenti di Sezione e Regione UICI
Gentili Presidenti,

con la presente vi informiamo che
la commissione (NAL) Nuove Attività Lavorative Uici
ha effettuato accurate verifiche sulla attività professionale di cui in oggetto, compendiate nel documento allegato.

Le indagini effettuate hanno in sintesi evidenziato, ma più approfonditamente nel documento allegato, che allo stato non esiste una disciplina che regolamenti l’attività di perito fonico e trascrittore. In altri termini non sono necessari particolari requisiti né di natura fisica né correlati al possesso di un particolare titolo di studio per lo svolgimento della predetta attività, che, conseguentemente, può essere svolta anche da persone ipovedenti e non vedenti, data la natura della attività stessa e la strumentazione necessaria per svolgerla.

Gli uffici giudiziari, per individuare i professionisti cui affidare via via gli incarichi di perito, attingono da appositi albi istituiti presso ogni tribunale. Di tal che assume particolare rilievo l’incontro che la invito a fissare col Presidente di ciascun Tribunale competente per il territorio in cui ricade la sezione che presiede, al fine di chiarire:
1. Se l’albo dei professionisti cui i magistrati attingono sia aggiornato con le modalità e tempistiche previste dalle norme di attuazione al codice di procedura penale (vedasi Allegato I);
2. Se in detto albo sia stata istituita una sezione dedicata ai periti fonici e trascrittori;
3. Quali requisiti professionali debba possedere il professionista per il singolo Tribunale, al fine di essere inserito nell’albo ed essere assegnatario di incarichi, posto che UICI, in collaborazione con IRIFOR, può attivare corsi di formazione specifici per soddisfare le esigenze, non regolamentate, di ciascun ufficio giudiziario.

Al riguardo si precisa che l’attività di perito fonico e trascrittore appartiene, in prima approssimazione, alla tipologia degli “…altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato…”, ai sensi dell’art. 17, comma 1, n. 4), del d.lgs. n. 50/2016 e che, conseguentemente, è sottratta dall’ambito applicativo del codice degli appalti. Ciò significa che l’amministrazione giudiziaria non deve esperire procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei professionisti da inserire nell’albo, giacché il rapporto che si instaura tra magistrato designante e professionista designato è di tipo fiduciario.

Premesso un tanto, data la natura della prestazione, a parità di condizioni, non vi sono ragioni per le quali tale rapporto fiduciario non possa instaurarsi con un professionista con disabilità ipovedente o non vedente.

La invito, pertanto, a sensibilizzare gli uffici dell’amministrazione giudiziaria in ordine al fatto che, allo stato e a parità di condizioni, non avvalersi di persone non vedenti o ipovedenti per lo svolgimento di attività di natura consulenziale in generale o peritale in particolare, stante l’assenza di un quadro normativo di riferimento come dianzi esposto, appare illogico e discriminante.
Si rendono disponibili per i chiarimenti del caso
Avv. Gianluca Fava referente del sopraesteso documento socio.UICI Napoli
Avv. Stefano Borella socio.UICI Trieste
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
16-10-2016
Allegato I
ARTICOLO N.67 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale
Albo dei periti presso il tribunale.
1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.
2. Nell’albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia interpretariato e traduzione (1).
3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell’ordinanza di nomina le ragioni della scelta.
5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte [225, 233, 359, 360 c.p.p.; 73] in procedimenti collegati a norma dell’articolo 371, comma 2, del codice.

ARTICOLO N.68 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale
Formazione e revisione dell’albo dei periti.
1. L’albo dei periti previsto dall’articolo 67 (1) è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell’ordine forense, dal presidente dell’ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati (2).
2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall’albo .
3. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti [71]. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell’albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall’articolo 69, comma 3, o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio di perito.

ARTICOLO N.69 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale
Requisiti per la iscrizione nell’albo dei periti.
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l’iscrizione nell’albo le persone fornite di speciale competenza nella materia.
2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall’estratto dell’atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.
3. Non possono ottenere l’iscrizione nell’albo le persone:
a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall’articolo 222, comma 1, lettere a), b), c) del codice;
c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.
4. La richiesta di iscrizione nell’albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata [60 c.p.p.] di delitto non colposo per il quale è consentito l’arresto in flagranza [380, 381 c.p.p.] ovvero è sospesa dal relativo albo professionale [70 2].

ARTICOLO N.222 Codice di procedura penale
Incapacità e incompatibilità del perito
1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:
a) il minorenne, l’interdetto l’inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte [30, 31, 35 c.p.];
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

ARTICOLO N.70 Disposizioni di attuazione al codice di procedura penale
Sanzioni applicabili agli iscritti nell’albo dei periti.
1. Agli iscritti nell’albo dei periti [67] che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico [221 3, 226 1, 231 1 c.p.p.] possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell’avvertimento, della sospensione dall’albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione [71].
2. È disposta la sospensione dall’albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazioni previste dall’articolo 69, comma 4, per il tempo in cui perdurano le situazioni medesime.
3. È disposta la cancellazione dall’albo, anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione degli albi [68 4], nei confronti degli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall’articolo 69, comma 3.
4. Competente a decidere è il comitato previsto dall’articolo 68.