Importante sentenza della Corte di cassazione (Sez. Lavoro n. 15269 del 12 settembre 2012) in materia di licenziamento di lavoratori disabili. Per i giudici di piazza Cavour, in caso di aggravamento delle condizioni di salute, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Anche il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare a essere utilizzato presso l’azienda. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro: esso può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, l’apposita commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda. Il licenziamento dell’invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale solo quando è motivato dalla comune ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall’aggravamento dell’infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo per la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)
Non licenziabile il disabile che fa troppe assenze, a cura di Paolo Colombo
Autore: a cura di Paolo Colombo