Messaggio 417/2015 dell’INPS: pensione anticipata piena dal 1 gennaio 2015

Autore: Avv. Paolo Colombo

L’INPS ha recepito quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 e dall’1 gennaio 2015, ha eliminato la decurtazione dell’1% o 2% alla pensione anticipata prevista a decorrere da quest’anno per coloro che maturano il requisito contributivo pieno entro la fine del 2017. L’istituto previdenziale lo ha comunicato con il messaggio 417/2015, applicando quindi la novità introdotta dalla manovra in attesa che vengano diramate istruzioni operative.

Si rende operativa una modifica alla Riforma Fornero introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, ovvero del comma 113 che prevede appunto che le pensioni anticipate decorrenti a partire dal 2015 non abbiano più la riduzione prevista dalla Legge Fornero (articolo 24, comma 10, Dl 201/2011), purchè maturino il requisito pieno di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Prima di questa disposizione, quindi fino allo scorso 31 dicembre 2014, la Riforma Fornero prevedeva un taglio dell’assegno previdenziale pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età minima (62 anni), e del 2% per ogni anno prima dei 60 anni. La norma si applica solo a chi sceglie il pensionamento anticipato e si ritira prima dei 62 anni avendo però almeno 42 anni e sei mesi per gli uomini e 41 anni e sei mesi per le donne.

Lavoratori precoci

In realtà, c’era già una disposizione di legge, l’art. 6 comma 2 quater , del decreto –legge 216/2011, che toglieva questa decurtazione,  anche se non operava per tutti.  Esso  prevedeva di non applicare il taglio dell’1% o 2% ai cosiddetti lavoratori precoci, ovvero coloro che avevano tutti i contributi derivanti esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro. Si potevano conteggiare anche i periodi di maternità, infortunio, malattia, congedi parentali, permessi per assistere un parente in condizione di handicap grave, assolvimento degli obblighi di leva, cassa integrazione guadagni ordinaria, ma includeva  altre tipologie di contributi (ad esempio, il riscatto della laurea, o eventuali periodi di contribuzione volontaria).

Requisito contributivo viene ampliato

Con la Legge di Stabilità, invece, si estende la possibilità della pensione piena a tutti i lavoratori che maturano il requisito contributivo, indipendentemente dalla tipologia di contributi versati. Pertanto l’INPS, in attesa di più precise istruzioni operative, anche in ordine alla corretta interpretazione del coordinamento di tutte le regole sopra citate, ha deciso di applicare subito la modifica contenuta nella manovra, pagando quindi la pensione anticipata piena a chi si ritira con il requisito contributivo nel 2015.

Segue in calce il testo del messaggio dell’Istituto di Previdenza.

Caserta, 4 febbraio 2014.

Avv. Paolo Colombo

 

Messaggio Inps 417/2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”.

L’articolo 1, comma 113, della citata legge così dispone: “Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017»”.

Com’è noto, l’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi (vedi circolari n. 35, punto 2 e n. 37, punto 8, del 2012).

Inoltre, l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come modificato dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha stabilito che le disposizioni di cui al citato articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (vedi messaggi n. 219, punto 5, del 4 gennaio 2013 e n. 5280 dell’11 giugno 2014).

Ciò posto, in attesa che vengano diramate le istruzioni operative relative all’applicazione della norma in oggetto, con effetto sulle pensioni anticipate nel sistema misto decorrenti dal 1º gennaio 2015, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, le Sedi avranno cura di non applicare le disposizioni in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata di cui ai citati articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, e articolo 6, comma 2-quater.