Locazione finanziaria di autoveicoli a soggetti portatori di handicap – Agevolazioni fiscali ? Risoluzione Agenzia delle Entrate N. 66/E

Autore: Tommaso Daniele

Si informa che l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione N. 66/E del 20.6.2012, ha espresso parere positivo in ordine alle modalità di applicazione dell'IVA con aliquota ridotta nella misura del 4 per cento in sede di contratto di leasing di tipo "traslativo di autoveicoli, stipulato da soggetti disabili.
 Viene precisato, infatti, che le condizioni di fruibilità dell'agevolazione sono possibili unicamente nel caso in cui dalle clausole contrattuali della locazione finanziaria emerga la volontà delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del veicolo locato a beneficio del soggetto utilizzatore disabile, mediante vendita, alla fine della locazione.
 La società di leasing deve fatturare con IVA ridotta sia i canoni di locazione che il prezzo del riscatto. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla produzione della documentazione attestante il diritto all'atto di stipula del contratto di leasing e non all'atto del riscatto, tra cui la certificazione relativa alla disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non si è comperato altro veicolo a pari condizioni.
Nel caso in cui il veicolo sia ceduto prima del decorso del termine dei due anni dall'acquisto, l'acquirente deve versare la differenza tra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse come previsto dalla legge n. 296/2006, all'art. 1, comma 37, tranne il caso in cui la cessione sia determinata dalla necessità di nuovi e diversi adattamenti.
È da tenere a mente che per i non vedenti (ciechi totali, ciechi parziali ed ipovedenti gravi) è sufficiente produrre al venditore ovvero alla società di leasing il verbale di riconoscimento della cecità civile e non quello relativo allo stato di gravità, valevole invece per gli invalidi civili.
Dalla data di stipula del contratto di leasing deve, altresì, ritenersi che decorra il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell'agevolazione, nonché il periodo di due anni durante il quale deve mantenere la disponibilità del veicolo.
 Si invitano cortesemente le strutture in indirizzo a prendere visione del testo della risoluzione in oggetto, che ad ogni buon fine si allega in copia, visto anche l'interessante excursus storico che viene fatto in premessa dall'Agenzia delle Entrate sulla normativa a disciplina delle agevolazioni fiscali per i portatori di handicap nel settore auto.

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele