Cari lettori, giovedì 29 novembre siamo stati convocati in settima commissione Istruzione pubblica e beni culturali presso il Senato della Repubblica dove è stato presentato il disegno di legge 763, quale proposta di modifica della legge 107 ai fini dell’abolizione dell’istituto della chiamata diretta, così definito da buona parte dei sindacati e dagli stessi docenti che, nella chiamata per “competenze”, sin dall’entrata in vigore della legge 107/2015 hanno visto un aumento di poteri da parte del dirigente scolastico.
Quale è stata la posizione delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità del nostro Paese?
Lo vediamo più avanti, andiamo con ordine.
Disegno di legge 763 annullamento degli ambiti territoriali della scuola e la chiamata diretta dei dirigenti scolastici dei docenti.
Cosa sono gli ambiti?
Con questa espressione si è inteso suddividere il territorio italiano, dal punto di vista della struttura scolastica, in 369 “ambiti” territoriali, definiti anche “albi”.
Di fatto è una suddivisione in aree geografiche sulla carta, ove potevamo trovare due o più scuole all’interno di un’area geografica più o meno estesa, dove sono collocati gli istituti scolastici e a cui sono assegnati i docenti cosiddetti dell’autonomia.
L’obiettivo del disegno di legge 763 è quello di:
ripristinare quello che è stato il fallimento di questi due Istituti:
gli ambiti e la chiamata diretta.
del fallimento dei due istituti richiamati si è palesato, di fatto, nell’accordo sottoscritto il 26 giugno 2018 tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed i sindacati di categoria, con cui è stata abolita dal contratto collettivo nazionale integrativo la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici per i docenti titolari di ambito.
D’altro canto però è necessario, perché ciò sia esecutivo, procedere con la cancellazione degli istituti della chiamata diretta e degli ambiti territoriali della normativa di rango primario. Per le ragioni, di cui sopra, il DS 763 stabilisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, che la ripartizione dell’organico dell’autonomia avvenga non già <
Il personale docente acquisisce, di norma, la piena titolarità nell’istituto, con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e di secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e a venticinque ore nella scuola dell’infanzia, fino all’esaurimento delle assegnazioni medesime.
L’abolizione della chiamata diretta e degli ambiti territoriali, come fortemente richiesto dalla stragrande maggioranza dei docenti nei giorni in cui il Governo imponeva la riforma della << Buona scuola>>, si inserisce all’interno di tale solco, frutto della condivisione, del confronto e del dialogo con chi vive quotidianamente il mondo della scuola.
Invito il lettore a rileggere l’articolo 25 della legge 30 marzo 2001, col quale il Preside, che diventava Dirigente Scolastico, assumeva di fatto un ruolo già innovativo a cui lo stesso disegno di legge 763 vorrebbe ricondurre la natura dello stesso, snaturata appunto con l’entrata in vigore della legge 107/2015 con l’istituzione della chiamata per competenze.
E dunque, cosa ci facevamo noi delle associazioni in settima commissione istruzione e cultura del Senato la mattina del 29 novembre?
Siamo stati chiamati a rappresentare la voce delle associazioni, dunque quella degli alunni e studenti in condizioni di disabilità e di quella delle loro famiglie che, nella chiamata per competenze ci hanno visto da subito un, se pur piccolissimo barlume di speranza, che consentisse loro di poter affermare due principi di fondo:
le competenze del docente sul sostegno didattico e, due, la continuità didattica.
Infatti, il sottoscritto era lì in rappresentanza della FAND mentre Tillo Nocera per la FISH, accompagnati entrambi dai rispettivi presidenti nazionali di FAND, Franco Bettoni e Vincenzo Falabella per FISH.
Qual è il ruolo dell’inclusione scolastica in tutto ciò?
Certo non quello di sostenere il diritto del docente, ma quello degli alunni e degli studenti, in primo luogo quello di ribadire il diritto allo studio per tutti gli alunni e studenti in condizioni di disabilità.
Vorrei tranquillizzare il lettore circa la difesa della tutela dei lavoratori non vedenti, che svolgano la professione docente, perché spesso i diritti degli alunni e degli studenti sembrano sovrapporsi a quelli dei docenti e viceversa.
Ma, poiché questa presidenza nazionale UICI è molto attenta ad entrambe le fasce degli aventi diritto, il sottoscritto, che condivide pienamente tale attenzione, sta lavorando al fine d’ottenere che il disegno di legge 763 contempli, ribadendone tutto il vigore, le norme vigenti in materia di tutela dei diritti dei lavoratori in condizione di disabilità.
Ritengo opportuno infatti che, sia utile richiamare la normativa vigente in materia di tutela e reclutamento del personale docente afferente le categorie protette tra cui la legge 104/92, la 120/91, la 68/99 per citarne alcune.
Vediamo ora in poche battute come verrà modificato il testo della 107/2015 riguardo a quanto detto sin qui, con alcuni passaggi proposti in forma interrogativa del sottoscritto.
Fermo restando la forma discorsiva del testo, lo stesso è frutto di una lettura condivisa con le rispettive organizzazioni quali FAND e FISH su cui il parere unanime è quello di non fare una opposizione palese, ma neppure di pieno assenso per le ragioni di cui vi ho rappresentato sopra.
Vediamo come sarà l’articolo uno:
L’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, si propongono le seguenti modificazioni:
a) I commi 18, 71, 79, 80, 81 e 82 sono abrogati; il comma 66 è sostituito dal seguente: <<66. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologia di posto>>;
b) al comma 68 il primo periodo è sostituito dal seguente: << a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente scolastico regionale, organico dell’autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali, con la possibilità dell’assegnazione ad una oppure, in via eccezionale in assenza della disponibilità di cattedre con orario pieno, a più istituzioni scolastiche, purché all’interno di comuni contermini, fino ad un massimo di due. Il personale docente viene assegnato ad una o più classi acquisendo la piena titolarità nell’istituto, con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e di secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e venticinque ore nella scuola dell’infanzia, fino all’esaurimento delle assegnazioni stesse>>;
b) il comma 70 è costituito dal seguente:
<<70. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono definire accordi di rete per la realizzazione comune di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive e culturali, con esclusione, in ogni caso, dell’utilizzo di personale docente e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.>>;
b) dopo il comma 73 sono inseriti i seguenti:
<<73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 agosto 2019 assume la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche in cui ha prestato servizio negli ultimi tre anni scolastici. Al personale docente che alla medesima data non si trova a prestare servizio in istituzione scolastica appartenente all’ambito di titolarità è assegnata all’ufficio la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche del predetto ambito. Dall’anno scolastico 2019/2020 il personale docente è assegnato alle istituzioni scolastiche secondo i criteri di cui al comma 68.
73-ter. Il personale docente già titolare su cattedra alla data di entrata in vigore della presente disposizione non può essere assegnato, salvo esplicita richiesta, ai posti di potenziamento.>>;
c) il comma 74 è costituito dal seguente:
<<74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.>>;
Al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: <>.
cosa si intende con la scrittura del comma 70?
Cosa sono gli accordi di rete?
Forse una ipotesi degli accordi di programma previsti, ma mai realizzati, della legge 104/92?
Al fine, per maggior chiarezza, riporto il comma 79 della L. 107/2015 che verrà abrogato:
“79. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede
ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo’ utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purche’ posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purche’ non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di
concorso.
Su questo potremo ritornare in un successivo articolo che avrà per tema l’entrata in vigore del disegno di legge 763, di sicura approvazione vista la sua coerenza con il contratto di Governo, a cui ovviamente le associazioni si adegueranno per coerenza con i temi afferenti i diritti dei lavoratori in condizioni di disabilità, nella ferma convinzione che, le modifiche interessino anche la normativa in materia di tutela dei lavoratori in condizioni di disabilità che rivestano i ruoli di dirigenti scolastici piuttosto che di insegnanti o docenti.