Azioni sociali per gruppi destinatari: disabilità e invecchiamento
L'handicap costituisce una realtà dai molteplici aspetti. A seconda dei casi, esso può colpire gli individui durante tutta la loro esistenza ovvero modificare la parte terminale della loro vita. In generale, gli individui non sono tutti uguali di fronte all'handicap e all'invecchiamento, in termini di condizioni di vita e di lavoro. L'Unione europea è chiamata a far fronte a sconvolgimenti demografici senza precedenti che avranno ripercussioni importanti su tutta la società. A livello europeo, le istituzioni contribuiscono alla realizzazione, da parte degli Stati membri, di una società accessibile a tutti, migliorando la cooperazione con questi ultimi e fra di loro, nonché incoraggiando la raccolta, lo scambio e l'elaborazione di dati comparabili, di statistiche e di buone procedure da seguire.
Strategia europea sulla disabilità (2010-2020)
La nuova strategia europea sulla disabilità punta a migliorare l'inclusione sociale, il benessere e il pieno esercizio dei diritti delle persone disabili. A tal fine, la strategia prevede un'azione complementare a livello europeo e nazionale.
ATTO
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 15 novembre 2010 "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere" [COM(2010) 636def. – Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].
SINTESI
La Commissione presenta una strategia volta a rafforzare la partecipazione delle persone disabili alla società e all'economia e a migliorare il pieno esercizio dei loro diritti.
La strategia si basa sull'attuazione effettiva della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre, l'azione della Commissione rientra nell'ambito della strategia Europa 2020 e si fonda sulle disposizioni della Carta europea dei diritti fondamentali e del trattato di Lisbona.
Al fine di favorire l'inclusione delle persone disabili, la Commissione ha individuato otto aree d'azione congiunta tra l'UE e gli Stati membri. Le aree sono state definite in base all'analisi dei risultati del piano d'azione dell'UE a favore delle persone disabili (2003-2010) e delle consultazioni tenute con gli Stati membri.
Accessibilità
Le persone disabili devono avere accesso ai beni, ai servizi e ai dispositivi di assistenza. Inoltre, deve essere assicurato loro, su una base di uguaglianza con gli altri, l'accesso ai trasporti, alle strutture, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Partecipazione
Le persone con disabilità devono poter esercitare pienamente i loro diritti fondamentali legati alla cittadinanza dell'Unione. Questa strategia deve contribuire a:
* eliminare gli ostacoli alla mobilità delle persone disabili, in qualità di individui, consumatori, studenti, attori economici e politici;
* garantire la qualità dell'assistenza ospedaliera e dell'accoglienza in residenze specializzate, grazie al finanziamento dei fondi strutturali;
* garantire l'accessibilità di organizzazioni, strutture e servizi, inclusi quelli sportivi e culturali.
Uguaglianza
Occorre attuare una serie di politiche attive per promuovere l'uguaglianza a livello europeo e negli Stati membri. La Commissione garantirà inoltre la piena applicazione della legislazione europea in materia di lotta contro le discriminazioni fondate sulla disabilità e, in particolare, della direttiva 2000/78/CE a favore della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro.
Occupazione
L'azione europea deve permettere un aumento del numero dei lavoratori disabili sul mercato del lavoro aperto, in particolare attraverso l'elaborazione di politiche attive dell'occupazione e il miglioramento dell'accessibilità ai luoghi di lavoro.
È necessario inoltre agire in collaborazione con le parti sociali per favorire la mobilità intraprofessionale (anche nei laboratori protetti), incoraggiare il lavoro autonomo e migliorare la qualità del lavoro.
Istruzione e formazione
Gli allievi e gli studenti disabili devono disporre di un sistema d'istruzione accessibile e programmi d'istruzione permanente. Di conseguenza, la strategia sostiene l'accessibilità dei sistemi educativi generali, le misure di accompagnamento individuale e la formazione delle figure professionali del sistema educativo.
Inoltre, occorre informare meglio i disabili in merito alle possibilità di formazione e di mobilità, soprattutto nell'ambito dell'iniziativa Gioventù in movimento e della strategia Istruzione e formazione 2020.
Protezione sociale
I sistemi di protezione sociale possono compensare le disparità di reddito, i rischi di povertà ed esclusione sociale ai quali sono esposti i disabili. In questo contesto, è necessario valutare le prestazioni e la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale, compresi i sistemi pensionistici, i programmi di alloggio sociale e l'accesso ai servizi di base.
La strategia incoraggia l'utilizzo dei fondi strutturali e l'adozione di misure nazionali adattate.
Salute
Le persone con disabilità devono disporre di un accesso equo ai servizi e alle strutture sanitarie, compresi i centri di salute mentale. Per garantire questo principio di uguaglianza, i servizi devono avere un prezzo accessibile ed essere adeguati alle necessità specifiche delle persone.
Inoltre, particolare attenzione va dedicata alla salute e alla sicurezza dei lavoratori disabili.
Azione esterna
L'UE si impegna a promuovere i diritti delle persone disabili a livello internazionale. Essa agisce soprattutto nell'ambito della politica di allargamento, di vicinato e di aiuti allo sviluppo, oltre che in seno a istanze internazionali come il Consiglio d'Europa e l'ONU.
Attuazione
La strategia si fonda sull'impegno comune delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri. Le loro azioni comuni puntano a:
* sensibilizzare la società sulle problematiche legate alla disabilità e a promuovere i diritti dei disabili;
* sviluppare le possibilità di finanziamento europeo;
* migliorare la raccolta e il trattamento dei dati statistici;
* assicurare il monitoraggio dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite negli Stati membri e in seno alle istituzioni europee.
Link utili:
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/em0047_it.htm
Tutela dei diritti e delle libertà delle persone con disabilità a livello internazionale
L'Unione europea è membro della convenzione delle Nazioni Unite che deve garantire il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone con disabilità. Tale convenzione deve inoltre assicurare il loro benessere sociale e la loro protezione giuridica.
ATTO
Decisione 2010/48/CEdel Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
SINTESI
L'Unione europea (UE) ha aderito alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Questa convenzione internazionale mira a garantire che le persone con disabilità godano ditutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.
A tal fine, la convenzione si basa su una serie di principi:
* il rispetto per la dignità, l'autonomia e l'indipendenza delle persone;
* la non discriminazione;
* la partecipazione e l'inclusione nella società;
* il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone;
* la parità di opportunità;
* l'accessibilità, soprattutto dei trasporti, dell'informazione e delle comunicazioni, delle apparecchiature e dei servizi pubblici nelle aree urbane e rurali;
* la parità tra uomini e donne;
* il rispetto per l'identità dei minori con disabilità e per lo sviluppo delle loro capacità.
Gli Stati che hanno aderito alla convenzione adottano tutte le misure necessarie per garantire il progressivo rispetto di questi principi. Essi si impegnano inoltre ad agire a favore dei diritti economici, sociali e culturali delle persone con disabilità.
Inoltre, le persone con disabilità devono essere consultate durante l'elaborazione e l'attuazione della legislazione e delle politiche che le riguardano.
Protezione contro le discriminazioni
Ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità è vietata, e le persone con disabilità ricevono una protezione giuridica effettiva sulla base dell'uguaglianza con le altre persone.
La convenzione contiene disposizioni specifiche relativamente a due gruppi di popolazione:
* ledonne con disabilità, che sono soggette a discriminazioni multiple. Devono essere adottate misure per garantire il loro pieno sviluppo e la loro indipendenza;
* i minori con disabilità, che hanno diritto alla protezione del loro superiore interesse in caso di decisioni che li riguardano e godono anche del diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e di ricevere un aiuto adeguato.
Gli Stati parti alla convenzione si impegnano a combattere gli stereotipi e a fare conoscere meglio le capacità delle persone con disabilità.
Diritti riconosciuti dalla convenzione
La convenzione afferma una serie di diritti e di libertà che devono essere riconosciuti alle persone con disabilità. Si tratta in particolare:
* del diritto alla vita;
* della protezione in situazioni di rischio e di emergenza umanitaria;
* delriconoscimento della personalità e della capacità giuridica, soprattutto al fine di accedere alla proprietà e alla libera gestione finanziaria, sempre restando protetti dagli abusi;
* dell'accesso alla giustizia attraverso accomodamenti procedurali;
* dellalibertà e della sicurezza;
* del diritto di non essere sottoposti a tortura, a pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti;
* del diritto di non essere sottoposti a sfruttamento, violenza e maltrattamenti;
* dellaprotezione dell'integrità fisica e mentale;
* del diritto di circolare liberamente, di scegliere il luogo di residenza e la nazionalità;
* della vita indipendente e dell'inclusione nella società;
* della mobilità personale, in particolare attraverso apparati e tecnologie di supporto alla mobilità;
* dellalibertà di espressione e di accesso all'informazione;
* del rispetto della vita privata;
* del rispetto del domicilio e della vita familiare;
* del diritto all'istruzione;
* dell'accesso ai servizi sanitari,
* dell'abilitazione e della riabilitazione, attraverso la piena realizzazione del potenziale fisico, mentale, sociale e professionale;
* del diritto al lavoro, senza discriminazioni e in condizioni eque e favorevoli;
* del diritto ad adeguati livelli di vita e alla protezione sociale;
* della partecipazione alla vita politica e pubblica, comprese le votazioni e le elezioni;
* della partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport.
Applicazione della convenzione
Azioni di cooperazione internazionale possono essere condotte a favore delle persone con disabilità, in particolare in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti.
Gli Stati prevedono uno o più punti di contatto nazionali per informare il pubblico circa la convenzione. Essi istituiscono un meccanismo indipendente di monitoraggio dell'attuazione della convenzione. La società civile deve essere pienamente coinvolta nel processo di monitoraggio delle azioni.
Infine, ogni Stato deve presentare un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi, entro due anni dalla sua adesione alla convenzione.
Contesto
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta qualsiasi discriminazione basata sulla disabilità (articolo 21). Riconosce inoltre il diritto delle persone con disabilità all'autonomia, all'inclusione sociale e professionale e alla partecipazione alla vita della comunità (articolo 26). Il trattato di Lisbona attribuisce alla Carta lo stesso valore giuridico dei trattati (articolo 6 del trattato sull'UE).
Link utili:
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/em0029_it.htm
Parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro
1) OBIETTIVO
Instaurare un quadro generale per garantire il rispetto della parità di trattamento tra le persone dell'Unione europea indipendentemente dalla razza e dalla loro origine etnica, dalla loro religione o dalle loro convinzioni personali, dai loro eventuali handicap, dall'età o dalle loro tendenze sessuali, in materia di accesso a un impiego o a una professione, di promozione, di formazione professionale, di condizioni di occupazione e di lavoro e di affiliazione a taluni organismi.
2) MISURE DELLA COMMISSIONE
Direttiva del Consiglio del 27 novembre 2001 relativa alla creazione di un quadro generale a favore della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro.
3) CONTENUTO
La lotta contro le discriminazioni costituisce una sfida importante per l'Unione europea. L'Unione infatti si basa sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e sullo stato di diritto. L'UE, di conseguenza, dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per combattere qualsiasi tipo di discriminazione, soprattutto se queste riguardano l'occupazione e il mercato del lavoro.
L'occupazione e il lavoro costituiscono elementi essenziali per garantire pari opportunità a tutti e contribuiscono in vasta misura alla piena partecipazione dei cittadini alla vita economica, sociale e culturale. Numerosi casi di discriminazione possono tuttavia essere constatati sui mercati dell'occupazione e del lavoro.
L'articolo 13 del Trattato CE, introdotto dal Trattato di Amsterdam, concede poteri specifici alla Comunità onde combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap, sull'età o sulle tendenze sessuali.
La presente proposta di direttiva riguarda un pacchetto di misure destinate a lottare contro le discriminazioni. Oltre alla presente proposta di direttiva, il pacchetto comprende una comunicazione della Commissione che presenta il quadro generale dell'azione intrapresa, una direttiva riguardante il principio di parità di trattamento senza distinzione di razza o di origine etnica ( (ES) (DE) (EN) (FR))e un programma di azione di lotta contro le discriminazioni per il periodo 2001-2006.
Gli Stati membri vietano la discriminazione in materia di occupazione e di lavoro. Tuttavia la portata di questo divieto, il suo contenuto e la forza esecutiva variano. La presente direttiva intende quindi stabilire un quadro generale minimo in questo settore.
Campo di applicazione
La proposta concerne i seguenti settori:
* le condizioni di accesso ad attività autonome o dipendenti, anche in materia di promozione;
* la formazione professionale;
* le condizioni di occupazione e di lavoro (comprese le condizioni di remunerazione e di licenziamento);
* l'affiliazione e l'implicazione in un'organizzazione di datori di lavoro o di lavoratori o qualsiasi altra organizzazione professionale.
Essi si applicano al settore pubblico e a quello privato, compresi gli organismi pubblici tanto quanto un lavoro remunerato o di beneficenza.
Essa non tiene conto delle discriminazioni basate sul sesso in quanto questo principio costituisce già l'oggetto di una legislazione comunitaria (in particolare la direttiva 76/207/CEE sulla parità di trattamento tra uomini e donne riguardo all'accesso all'occupazione, alla formazione e alla promozione professionali ( (ES) (DE) (EN) (FR))e alle condizioni di lavoro e la direttiva 86/613/CEE sulla parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un'attività autonoma, compresa un'attività agricola ( (ES) (DE) (EN) (FR))).
Concetto di discriminazione
La proposta di direttiva riguarda sia la discriminazione diretta (differenza di trattamento basata su una caratteristica precisa) sia la discriminazione indiretta (disposizione, criterio o pratica apparentemente neutra ma suscettibile di produrre un effetto sfavorevole per una o più persone determinate o anche l'istigazione alla discriminazione). Le molestie che costituiscono un ambiente ostile, sono considerate una discriminazione. Sistemazioni ragionevoli sono previste per garantire il principio di parità di trattamento per le persone handicappate limitandole ai casi che non prevedono difficoltà ingiustificate.
Casi di differenze di trattamento autorizzate
– Esigenza professionale essenziale
In taluni casi, differenze di trattamento possono essere giustificate quando la natura del posto di lavoro o le condizioni nelle quali si svolge il lavoro lo giustifichino.
– Differenze di trattamento basate sull'età
Tali differenze di trattamento sono ammesse quando sono giustificate obiettivamente, appropriate e necessarie alla realizzazione di obiettivi legittimi sul mercato del lavoro (garantire la tutela dei giovani o dei lavoratori anziani, fissazione di esigenze sulla durata dell'esperienza professionale, ecc.).
– Azioni positive
Gli Stati membri hanno il diritto di mantenere e di adottare misure volte a prevenire o a correggere le situazioni di ineguaglianza esistenti (misure destinate a promuovere l'integrazione dei giovani, il passaggio dall'attività professionale al pensionamento, ecc.).
Prescrizioni minime
La proposta contiene una clausola di "non regressione" concernente gli Stati membri che applicano una legislazione la quale prevede un livello di protezione più elevato di quello garantito dalla direttiva.
Ricorso e applicazione del diritto
Malgrado l'affermazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne sancito dal diritto comunitario, l'applicazione di questo principio si è dimostrata estremamente difficile nei fatti. Tenendo conto di queste difficoltà, la proposta prevede una serie di meccanismi per garantire l'efficacia dei diritti introdotti in materia di lotta contro le discriminazioni.
Questi meccanismi riguardano:
* il miglioramento della difesa dei diritti con un rafforzamento dell'accesso alla giustizia o a procedure di conciliazione (sia individuale che dando la possibilità ad organizzazioni di esercitare questo diritto per conto di una vittima);
* la gestione dell'onere della prova: una volta stabiliti questi fatti che consentono di presumere l'esistenza di una discriminazione, l'onere della prova riguarda nuovamente la parte convenuta, conformemente alla direttiva 97/80 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia nel caso di discriminazione basata sul sesso;
* la protezione delle vittime dalla discriminazione contro le rappresaglie e in particolare contro i licenziamenti;
* la diffusione di informazioni adeguate sulle disposizioni della direttiva, una volta approvata, agli organismi di formazione professionale e d'insegnamento e sul luogo di lavoro.
Il ruolo delle parti sociali è estremamente importante in materia di lotta contro le discriminazioni. Di conseguenza gli Stati membri devono adottare misure per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere la parità di trattamento con il controllo delle pratiche sul luogo di lavoro, con la messa in atto di codici di condotta, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, ecc.
Le disposizioni discriminatorie nazionali devono essere soppresse o dichiarate nulle e come non avvenute. Sanzioni saranno previste dagli Stati membri in caso di violazione del principio di parità di trattamento.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie alla messa a punto di una relazione in seno al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione della direttiva, entro un termine di due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, successivamente ogni cinque anni.
La proposta di direttiva contiene una scheda di valutazione dell'impatto della proposta sulle imprese, in particolare le piccole e medie imprese.
4) SCADENZA FISSATA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE NEGLI STATI MEMBRI
02.12.2003
5) DATA DI ENTRATA IN VIGORE (se diversa dalla precedente)
02.12.2000
6) RIFERIMENTI
Gazzetta ufficiale L 303, 02.12.2000
Link utili:
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/c10823_it.htm
PARLAMENTO EUROPEO
IT
SCHEDA DI DEPOSITO DI UNA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE
INTERROGAZIONI ORALI
Destinatario:
CONSIGLIO
COMMISSIONE
Interrogazione con richiesta di
risposta orale seguita da discussione (art. 115)
INTERROGAZIONI SCRITTE
Destinatario:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO
COMMISSIONE
VICEPRESIDENTE / ALTO RAPPRESENTANTE
Interrogazione con richiesta di
risposta scritta (art. 117)
Interrogazione prioritaria (art. 117, par. 4)
AUTORE(I): On. Aldo PATRICIELLO
OGGETTO:
(da indicare) Accesso ai libri per ipovedenti
TESTO:
L´Associazione europea dei ciechi (EBU) ha posto ripetutamente l´attenzione sull´importanza dell´adozione
da parte dell´Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) di un trattato internazionale
vincolante al fine di garantire alle persone cieche, ipovedenti e con difficoltà di lettura di poter usufruire
liberamente dei libri scritti in Braille, a grandi caratteri e in formato audio prodotti in tutti i Paesi e protetti
dal diritto d'autore. Attualmente, le statistiche dicono che solo il 5% dei libri sul mercato sono accessibili ai
ciechi e agli ipovedenti dei paesi sviluppati, e meno dell'1% dei testi è disponibile per le persone con
problemi di vista nei paesi in via di sviluppo.
La Commissione petizioni ha presentato nel gennaio 2012 una interrogazione alla Commissione europea e al
Consiglio europeo per chiedere chiarimenti circa la loro posizione nell'ambito dei negoziati WIPO.
Inoltre, la Commissione petizioni ha redatto una risoluzione che è stata approvata il 16 febbraio 2012 dalla
plenaria del Parlamento europeo, nella quale si chiede al Consiglio e alla Commissione di promuovere un
trattato WIPO giuridicamente vincolante sulla disciplina per il copyright per i libri e le stampe prodotti per i
ciechi e ipovedenti.
L'Organizzazione Mondiale per la Proprietà intellettuale (WIPO) sta considerando l'adozione di tale trattato,
ma fino a ora alcuni fra i membri europei di tale organizzazione si sono opposti a standard globali e
stringenti che sanciscano un tale diritto. Per questo i testi disponibili in formato Braille, a caratteri ingranditi
o in digitale, restano sempre troppo pochi e la situazione non è omogenea da Paese a Paese.
In occasione della discussione in Commissione petizioni del 12 luglio 2012, la Commissione europea si è
detta pronta ad essere investita di un mandato da parte del Consiglio europeo per negoziare un trattato
WIPO vincolante che garantisca l'accesso ai libri per ciechi e ipovedenti, modificando nettamente la sua
posizione precedentemente espressa a favore di un trattato facoltativo.
Tutto ciò premesso, voglia la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:
-ritiene la Commissione che sia necessario verificare il livello di attuazione di tali policies a livello
comunitario?
-ritiene la Commissione che la stipula di un trattato vincolante con la WIPO sia sufficiente a garantire la
piena accessibilità ai libri da parte dei ciechi e degli ipovedenti?
-quali eventuali ulteriori misure intende la Commissione adottare a favore di questa categoria?
Firma(e): Data: 06/03/2013