Come è noto, il Decreto Semplificazione di attuazione del Jobs Act n. 151 del 14 settembre 2015 ha portato tante novità nel settore dell’occupazione delle persone con disabilità tra computi di quote d’obbligo, procedure e incentivi, destinate a dettare nuove regole nell’ambito del collocamento mirato.
Tra le novità, sapete già molto relativamente alla facoltà di chiamata nominativa generalizzata per i datori di lavoro privati (art. 6 che modifica l’art. 7 della Legge n. 68/1999, fatti salvi accordi diversi scaturenti da convenzioni con i servizi per l’impiego stipulati ex art. 11), ed anche circa le modifiche apportate alla Legge n. 113/1985 per la gestione localizzata delle liste di collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti presso i <servizi competenti>? i Centri per il Collocamento mirato (art. 12 e 13 che apportano modificazioni alla Legge n. 113/1985), recepite poi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali- Direzione Generale per l’Inclusione e le politiche sociali Divisione V con la circolare n. 7 del 11-2-2016.
Osservando il provvedimento n. 151/2015 da vicino, meno si conoscono altre importanti novità, sulle quali richiamo la vostra attenzione:
* tra gli incentivi, spetta, a domanda, ai datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione, alle cooperative sociali e relativi consorzi, alle organizzazioni di volontariato il Bonus assunzione disabile 2016” (art. 10 che modifica l’art. 13 della Legge n. 68/1999) mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, per un periodo di 36 mesi (60 mesi in caso di assunzioni di persone con disabilità intellettiva e psichica).
Il Bonus riconosce, infatti, alle aziende private che assumono persone con disabilità con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un sgravio contributivo pari al 70% o al 35% sull’imponibile previdenziale a seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa della persona neo assunta. L’incentivo verrà corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce UNIEMENS ed è riconosciuto dall’INPS sulla base delle effettive disponibilità di risorse e secondo l’ordine di presentazione delle domande.
Tramite il Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità (art. 11 che modifica l’art. 14 della Legge n. 68/1999) è finanziato, poi, un rimborso forfettario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli per i lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento. Gli accomodamenti includono l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano l’integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché la formazione per il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.
* nelle more degli obblighi occupazionali, il Decreto di attuazione n. 151/2015 all’art. 3 sopprime il comma 2 dell’art. 3 Legge 68/1999 innovando, profondamente, il collocamento dei lavoratori disabili nelle imprese dimensionate sui quindici dipendenti.
Fino ad oggi, l’assunzione di un lavoratore con disabilità nelle aziende che raggiungono un organico pari alle quindici unità scatta solo nel caso di una nuova assunzione (quindi quando i dipendenti salgono a sedici).
Il nuovo Decreto, invece, obbliga le imprese che raggiungono la soglia minima di quindici dipendenti ad avere alle proprie dipendenze un lavoratore disabile. Quindi il requisito per l’assunzione è solo il numero di dipendenti in essere ad una determinata data, il 1° gennaio 2017, e non nel caso intervenga una nuova assunzione.
A decorrere da tale data, i datori di lavoro di piccole aziende inadempienti (la norma vale anche per i partiti, i sindacati e le associazioni senza scopo di lucro) saranno passibili di sanzione amministrativa per ogni giorno lavorativo di mancata copertura della quota disabili, destinata a crescere fino a quando non si darà seguito all’onere legale.
* in merito all’individuazione di buone pratiche relative all’inserimento lavorativo, il comitato tecnico presente presso i Centri per il Collocamento mirato avrà una funzione più operativa rispetto al passato (art. 7 che modifica l’art. 8 della Legge n. 68/1999).
Il comitato tecnico, composto da funzionari dei Centri medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, annoterà le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, la natura ed il grado di disabilità della persona iscritta al collocamento, confrontando il tutto con i posti disponibili, al fine di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Pertanto, prima di essere avviati i candidati verranno sottoposti dal comitato tecnico, già presso la sede del Centro per il Collocamento mirato, ad un parere di compatibilità sulle capacità residue funzionali, e ai diretti interessati verrà rilasciata la Relazione conclusiva e di Diagnosi Funzionale che potrà essere esibita alla controparte datoriale pubblica e privata per dimostrare, senza necessità di ulteriore certificazione sanitaria, la propria idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni del posto da ricoprire oppure di compatibilità delle residue capacità lavorative con le specifiche mansioni da svolgere.
Ciò considerato, alla luce delle nuove norme di contenuto che sembrano essere finalizzate a creare le premesse per un collocamento mirato effettivo e credibile, si potrà esprimere un giudizio appropriato solo quando le stesse saranno tradotte in realtà normativa pienamente operativa, nella speranza che, ai fini dell’effettivo funzionamento, non si creino strutture burocratiche ed autoreferenziali che poco hanno a che vedere con le giuste aspettative al lavoro da parte di tante persone con disabilità.