Tra gli schemi di Decreto Legislativo attuativi della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs Act) che il Governo ha approvato vi sono norme che riguardano direttamente l’attività associativa dell’Unione.
In particolare, l’Atto n. 176 (intitolato: “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”), attualmente all’esame delle competenti Commissioni di Camera e Senato per il parere di rito, contiene disposizioni concernenti la disciplina del collocamento obbligatorio in generale e dei lavoratori non vedenti in particolare.
In primo luogo, viene prevista l’emanazione di nuove linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Decreto prevede, poi, specifiche modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68, che si possono riassumere come segue.
L’articolo 3, comma 2, è soppresso con effetto dal 1° gennaio 2017. Pertanto, anche per le aziende da 15 a 35 dipendenti, l’obbligo di assunzione si applicherà anche se non vi siano nuove assunzioni.
All’articolo 4 è inserito un comma 3-bis che prevede che i lavoratori, già in condizione di disabilità prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 percento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 percento.
All’art. 5 vengono riviste le procedure di esonero e autocertificazione per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille. Gli stessi datori di lavoro, per quanto concerne i medesimi addetti, saranno tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Viene, poi, inserito un nuovo comma 8-ter che consente ai datori di lavoro pubblici di assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà dovranno trasmettere in via telematica a ciascuno degli uffici competenti il prospetto telematico previsto dalla legge.
All’articolo 7 (sulle modalità di assunzione) sono apportate alcune modificazioni, che prevedono:
a) che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono assumere i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro;
b) che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono altresì procedere all’assunzione diretta dei lavoratori con disabilità più gravi entro sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo., avendo diritto agli incentivi già previsti; nel caso di mancata assunzione, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.
All’articolo 8 (elenchi e graduatorie) gli “uffici competenti” sono sostituiti dai “servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato” ed è anche previsto che la persona con disabilità può, comunque, iscriversi nell’elenco di altro servizio sul territorio nazionale, previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente iscritto.
Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, all’art. 9 è inserito un comma 6-bis che prevede che nella Banca dati delle politiche attive e passive presente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia istituita una specifica sezione denominata “Banca dati del collocamento mirato” deputata a raccogliere le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro dovranno trasmettere alla Banca dati i prospetti informativi previsti dalle norme vigenti e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Gli uffici competenti comunicheranno le informazioni relative alle sospensioni, agli esoneri autorizzati e alle convenzioni attuate, nonché le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede personali con le capacità lavorative e gli avviamenti effettuati.
Anche l’INPS e l’INAIL dovranno alimentare la Banca dati con le informazioni in loro possesso relative agli incentivi di cui beneficia il datore di lavoro e agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano alimenteranno la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali. Reciprocamente, le informazioni della Banca dati del collocamento mirato saranno rese disponibili a tutti gli enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonché all’INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.
Le modalità attuative saranno definite con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito, fra l’altro, il Garante per la protezione dei dati personali.
All’articolo 13, sugli incentivi alle assunzioni, il comma 1 è sostituito da tre commi che prevedono, nel rispetto dell’articolo 33 del Regolamento CE (65112014), che ai datori di lavoro sia concesso a domanda un incentivo per un periodo di 36 mesi:
a) nella misura del 70 percento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 percento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
b) nella misura del 35 percento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 percento e il 79 percento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate.
L’incentivo in parola è altresì concesso, nella misura del 70 percento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva o psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 percento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
Lo stesso articolo descrive nel dettaglio la nuova procedura di concessione affidata all’INPS in via esclusivamente telematica.
Nel testo del medesimo articolo viene confermato che le agevolazioni predette sono destinate anche ai datori di lavoro che, pur non essendo obbligati, procedono all’assunzione di lavoratori con disabilità e ne fanno domanda con le modalità descritte.
Viene anche prevista la possibilità di finanziare sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si prevede, inoltre, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dell’ammontare delle risorse del Fondo che vengono trasferite all’INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell’incentivo al datore di lavoro di cui ai commi precedenti.
Con il medesimo decreto sarà stabilito l’ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di sperimentazione.
Il decreto verrà aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al Fondo per il versamento dei contributi previsti dalla legge.
Gli incentivi descritti si applicano alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo.
All’articolo 9, in materia di richieste di avviamento, si prevede che, in caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avvieranno lavoratori di qualifiche simili, secondo l’ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio. Inoltre, i medesimi uffici competenti potranno determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.
La chiamata per avviso pubblico potrà essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
Nell’ambito dell’art. 14, sul Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, viene stabilito che le risorse saranno destinate anche all’erogazione di contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 percento, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.
Il medesimo Decreto Legislativo prevede, poi, anche rilevanti modifiche alla normativa sui centralinisti telefonici.
Infatti, viene modificato l’art. 6, comma 7, della legge 29 marzo 1985, n. 113, prevedendo che i privi della vista abilitati in stato di disoccupazione si iscrivano nell’apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato.
Il servizio avrà il compito di verificare il possesso dell’abilitazione e la condizione di privo della vista e rilascerà apposita certificazione.
L’interessato avrà comunque facoltà di iscriversi anche in un secondo elenco sul territorio nazionale.
Le persone oggi iscritte in più di un elenco oltre a quello del territorio di residenza, entro trentasei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, dovranno scegliere l’elenco presso il quale mantenere l’iscrizione.
Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori specificazioni e articolazioni sull’intera materia, ancora soggetta all’emanazione di provvedimenti e disposizioni.