Il Consiglio di Stato ritorna ad occuparsi delle ore di sostegno per gli allievi disabili e con sentenza della VI Sezione n. 3400 dell’ 8 luglio 2015 annulla la condanna al risarcimento del danno a carico di una scuola media in favore di un allievo disabile che non aveva avuto nel corso dell’anno scolastico le ore di sostegno previste.
Il motivo della decisione si fonda sul presupposto che il danno dubito dall’allievo disabile non è stato provato con le opportune allegazioni probatorie.
Il consiglio di Sato rifacendosi a consolidati principi della Cassazione civile in ordine al riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.), ha quindi sostenuto che il danno va comunque provato da colui che ne chiede il risarcimento.
Diciamo che fin qui nulla di strano, sebbene il Tar in primo grado avesse , pur in difetto di specifica allegazione da parte dei genitori ricorrenti, ritenuto il danno in re ipsa e condannato l’Amministrazione al pagamento di € 5000,00 a favore della famiglia del ragazzo disabile.
Occorre invece segnalare che l’aspetto interessante della sentenza è dato dalla motivazione laddove la Corte arriva a sostenere che “ il diritto particolare all’assistenza scolastica non è un diritto incondizionato (dovendo coniugarsi e essere posto in giusta e ragionevole proporzione con le esigenze generali rivenienti dalla limitatezza delle risorse finanziarie degli istituti scolastici”.
Definire il diritto all’assistenza scolastica degli allievi disabili come un diritto non incondizionato è cosa gravissima. È a dire poco sconcertante porre in conflitto il principio di parità del bilancio elevandolo a principio di rango costituzionale e porlo in contrasto con altri principi contenuti nella Carta delle Leggi, quali il diritto allo studio e alla salute.
In buona sostanza ancora una volta le ragioni economiche prevalgono sui diritti costituzionali e in particolare dei più deboli.
Paolo Colombo