I tagli di spesa, che riducono il monte ore degli insegnanti di sostegno, sono inammissibili quando si ha a che fare con alunni disabili gravi iscritti alla scuola dell’infanzia. Va sempre garantito il sostegno all’alunno disabile. In caso contrario, si è di fronte a una condotta discriminatoria da parte delle istituzioni scolastiche. E’ la Cassazione, a stabilirlo con la recente sentenza 25011, condannando il Miur e una scuola friulana per condotta discriminatoria verso una bimba disabile.
Secondo i giudici supremi, “una volta che il Piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso determinante di insegnanti (e dagli operatori sanitari individuati dalla Asl, ndr) e della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell’alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, l’amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale, espressione di autonomia organizzativa e didattica, capace di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal piano”.
L’amministrazione scolastica, dunque, deve garantire il monte ore nella sua interezza, senza alcuna discrezionalità, e nella misura programmata attraverso il piano educativo individualizzato.
“In presenza di un handicap grave – affermano le Sezioni Unite civili della Cassazione – l’amministrazione ha gli strumenti per dare piena attuazione alle misure corrispondenti alle esigenze del bambino, per come prefigurate in concreto a seguito della redazione conclusiva del piano educativo individualizzato (Pei), il quale, accertando la misura in cui il servizio di sostegno è necessario per quel disabile, individua un nucleo indefettibile insuscettibile di riduzione o compressione in sede di determinazioni esecutive”.
Questa la ratio per cui, i supremi giudici, hanno confermato che a una bimba friulana con handicap del 100% deve essere garantito tutto il monte ore settimanale di sostegno, pari a 25 ore stabilite dal Pei, che le consentirebbe di frequentare l’asilo a tempo pieno mentre l’amministrazione scolastica dove era iscritta, le aveva dato il tutor solo per 12 ore e mezzo.
Invano il Miur e la scuola si sono difesi dall’accusa di comportamento discriminatorio facendo presente che “l’alunna, nel corso dell’anno scolastico 2011-2012, ha usufruito di 12,5 ore di sostegno e di 9 ore di educatore socio-educativo, per un totale di 21,5 ore settimanali, interamente coperte dalle predette figure professionali, oltre che dai docenti ordinari, e che il personale scolastico si è attenuto ad una ‘logica e pratica inclusiva’, senza affidamento esclusivo ad un docente differenziato rispetto ai compagni”.
A nulla sono servite le argomentazioni formulate per il Miur dall’Avvocatura dello Stato relativamente alla sussistenza di “un potere discrezionale della pubblica amministrazione nell’erogazione del servizio pubblico”, e al fatto che “la scuola dell’infanzia, non è scuola dell’obbligo, sicché non entrerebbe in gioco alcun diritto all’istruzione” tanto è vero che c’è il “contingentamento delle sezioni e le liste di attesa”, e dunque non è un diritto “assoluto e incomprimibile”.
In quanto la Suprema Corte nel formulare il suo verdetto ha invece precisato che sebbene “l’iscrizione alla scuola dell’infanzia è facoltativa, ….., per espressa previsione legislativa (art.12 legge n.104 del 1992), il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata è garantito anche nella scuola d’infanzia”. “Quanto poi al limite delle risorse disponibili, occorre rilevare che il quadro costituzionale e legislativo – rileva l’alta Corte – è nel senso della necessità per l’amministrazione scolastica di erogare il servizio didattico predisponendo le misure di sostegno necessarie per evitare che il bambino disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di educazione e di istruzione”. E anche i bambini ‘normali’ ne avranno vantaggio perché – conclude la Cassazione – avere in classe vi sia un bambino ‘diverso’, “può indurre a rispettare ed accettare la diversità come parte della diversità dell’umanità stessa”.
Il diritto all’istruzione è dunque parte integrante del riconoscimento dei diritti dei disabili per il conseguimento della loro pari dignità sociale e va riconosciuto come tale anche agli alunni della scuola dell’infanzia.
Importante è anche la decisione della Cassazione di condanna al risarcimento per danni morali, quantificati in € 5.000,00 del Miur e della scuola da indennizzare ai genitori della bimba che hanno agito in sua rappresentanza e difesa.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)
Centro di Documentazione Giuridica: Sostegno: il bambino disabile deve partecipare al processo educativo come i suoi compagni anche nella scuola dell’infanzia, a cura di Paolo Colombo
Autore: a cura di Paolo Colombo