Centro di Documentazione Giuridica: Nuovo modello di dichiarazione ISEE: le novità e la scheda riepilogativa del ministero, a cura di Paolo Colombo

E’ stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” 267 il decreto del 7 novembre u.s. con cui il Ministero del Lavoro ha approvato il nuovo modello della dichiarazione sostitutiva unica necessaria per ottenere l’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente necessario per ottenere prestazioni sociali agevolate.
La nuova versione lascia finalmente meno spazio all’autodichiarazione, in quanto gran parte delle informazioni, come quelle relative al reddito, giungono all’INPS direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso alle banche dati fiscali e assistenziali è dovuto, principalmente, alla necessità di rendere più equo il sistema, evitando l’indebita fruizione delle prestazioni agevolate.
Finora, infatti, sistematica è stata la sottodichiarazione sia del reddito sia del patrimonio.
Non è un caso se nel 2011, quando è stata annunciata la riforma dell’Isee, l’80% dei nuclei familiari dichiarava di non possedere neanche un conto corrente o un libretto di risparmio; dati assolutamente non in linea con le informazioni della Banca d’Italia.
Come si calcola il nuovo ISEE
Il ruolo centrale nel calcolo dell’ISEE, spetta dunque all’INPS, sulla base dei dati forniti dal contribuente e di quelli presenti negli archivi fiscali e contributivi.
Attraverso questo sistema si è centrato l’obiettivo della riforma, identificando meglio le condizioni di bisogno della popolazione, contrastando le tante pratiche elusive ed evasive, così diffuse nel nostro paese.
Il novo ISEE è stato affinato per rispondere meglio alla realtà, nel reddito sono state incluse nuove voci (la cedolare secca, assegni di mantenimento effettivamente percepiti, trattamenti assistenziali), il patrimonio viene valorizzato prendendo a riferimento l’imponibile IMU, più alto rispetto alla vecchia ICI, con una maggior aderenza ai valori di mercato degli immobili.
Il contribuente è tenuto ad autodichiarare il possesso di beni di lusso. Tutti questi dati vengono differentemente pesati (a grandi linee, il reddito conta al 100%, il patrmonio al 20%), e infine parametrati a un coefficiente che varia con la composizione del nucleo familiare. Non a caso, l’ISEE, è chiamato anche Riccometro, proprio per la sua capacità di misurare la ricchezza effettiva.
La riforma entrerà in vigore dal primo gennaio 2015, pertanto coloro che avranno bisogno di una prestazione per la quale serve l’ISEE, dovranno compilare la nuova DSU.
Da gennaio 2015 dunque le DSU compilate con le vecchie regole non saranno più valide, quindi per chiedere nuove prestazioni il contribuente deve ripresentare la dichiarazione.  Una volta compilata la DSU vale poi per l’intero anno, fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
Ecco come sarà la nuoca DSU
La dichiarazione si compone di un Modello Mini, formato da due moduli, che serve per la maggioranza delle prestazioni, al quale si aggiungono sei Moduli da utilizzare per particolari prestazioni o composizioni del nucleo familiare (prestazioni per il diritto allo studio universitario, prestazioni per minorenni in caso di genitori non sposati e non coniugati fra loro, prestazioni socio assistenziali di ricovero, prestazioni per persone con disabilità, prestazioni connesse ai dottorati di ricerca, presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti, persone esonerate dalla dichiarazione dei redditi).
Un’altra novità, è la possibilità di compilare una nuova dichiarazione, l’ISEE corrente, in corso di validità di una precedente, nel caso in cui si verifichi una variazione rilevante della situazione economica (come la perdita del lavoro).
Segue l’utile scheda riepilogativa di commento, redatta dal Ministero del Lavoro e il testo integrale del decreto con la modulistica in pdf.
Che cos’è l’ISEE
L’ISEE è l’indicatore, in vigore dal 1998, che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari per regolare l’accesso alle prestazioni (in moneta e in servizi) sociali e sociosanitarie erogate dai diversi livelli di governo. In generale, l’ISEE viene utilizzato ai fini dell’applicazione di tariffe differenziate in relazione alla condizione economica oppure per la fissazione di soglie oltre le quali non è ammesso l’accesso alla prestazione.
La situazione economica è valutata tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e, attraverso una scala di equivalenza, della composizione del nucleo familiare (numero dei componenti e loro caratteristiche).
ISEE = (somma dei redditi al netto delle franchigie) + 20% *(somma dei patrimoni al netto delle franchigie)
Parametro della scala di equivalenza
La scala di equivalenza indica un parametro crescente al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare, che tiene conto delle economie di scala derivanti dalla convivenza. Il parametro è maggiorato in presenza di alcune caratteristiche del nucleo che assumono rilievo in tale contesto: presenza nel nucleo familiare di più di due figli a carico; genitori lavoratori e figli minorenni, in particolare se con meno di tre anni; nuclei monogenitoriali.
Quanto è importante
Nel 2012 sono state presentate a fini ISEE oltre 6 milioni di DSU (dichiarazioni sostitutive uniche) corrispondenti a circa di 5 milioni e mezzo di nuclei familiari pari a poco meno del 30% della popolazione.
Riforma dell’ISEE prevista dall’art 5 del decreto “Salva Italia”
La riforma è stata prevista dall’articolo 5 del decreto “Salva Italia” (d.l. n. 201/2011), indicando le seguenti caratteristiche:
a)  l’adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all’inclusione anche di somme fiscalmente esenti;
b)  il miglioramento della capacità selettiva dell’indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
c)  una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, e in particolare le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
d)  una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
e)  il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.
Campi di applicazione
L’applicazione dell’ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate o la compartecipazione ai costi costituisce un livello essenziale. Ciò significa che gli enti erogatori sono tenuti a utilizzare l’ISEE come indicatore della situazione economica, e i cittadini sono garantiti del fatto che la loro condizione economica è valutata secondo criteri equi, definiti univocamente su tutto il territorio nazionale.
Gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, per caratterizzare, in autonomia, le loro politiche sociali. Per quanto riguarda le prestazioni sociali agevolate erogate a livello locale, ai fini dell’applicazione del nuovo ISEE, gli enti erogatori devono adeguare i regolamenti con l’individuazione delle nuove soglie per tenere conto delle variazioni intervenute nell’indicatore.
In questo ambito verrà rivista anche la soglia per l’accesso alla Carta Acquisti.
Quanto alle altre prestazioni nazionali che già utilizzano l’ISEE (assegno di maternità e assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori) vengono fissate già nel decreto le nuove soglie per mantenere l’attuale numero dei beneficiari.
Non è stata invece adottata alcuna estensione dell’applicazione dell’ISEE a prestazioni nazionali che non lo utilizzavano.
Rafforzamento dei controlli
La prima grande novità del nuovo indicatore sta nelle modalità di raccolta delle informazioni e di rafforzamento dei controlli che garantiranno una maggiore veridicità delle informazioni che il cittadino dichiara.
Con il nuovo sistema solo una parte dei dati utili per il calcolo dell’ISEE sarà autocertificata. D’ora in poi i dati fiscali più importanti (es. reddito complessivo) e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall’Inps saranno compilati direttamente dall’Amministrazione (dall’INPS tramite interrogazioni degli archivi propri e di quelli dell’Agenzia delle Entrate). Ciò semplifica i compiti dei cittadini e riduce le sottodichiarazioni.
Il patrimonio mobiliare verrà controllato ex ante con riferimento alla esistenza di conti non dichiarati ed ex post con la creazione di liste selettive per controlli sostanziali della Guardia di Finanza, laddove si verifichino omissioni e difformità.
Le pratiche elusive (ad esempio, svuotamento dei conti correnti al 31 dicembre per poi ricostruirli al primo gennaio) saranno evitate attraverso la valorizzazione della componente depositi e conti correnti bancari e postali mediante il riferimento alla giacenza media annua.
Al di là degli elementi di semplificazione, per cui al cittadino non si chiede di dichiarare quanto ha già fatto in altre sedi, queste novità costituiscono un significativo miglioramento delle caratteristiche di equità del sistema. Vi è infatti evidenza con l’ISEE vigente, in cui tutto è auto- dichiarato, di una sistematica sottodichiarazione sia del reddito (anche rispetto al reddito Irpef) sia del patrimonio.
In particolare, con riferimento al patrimonio mobiliare, risulta evidente la sottodichiarazione. Alla fine del 2011, quando è stata annunciata la riforma, l’80% dei nuclei familiare dichiarava di non possedere neanche un conto corrente o libretto di risparmio, dato non coerente con quelli pubblicati dalla Banca d’Italia. Aver individuato questa come area prioritaria di rafforzamento dei controlli alla luce dei nuovi dati disponibili per la lotta all’evasione, ha già ridotto al 70% l’area di coloro che non dichiarano il possesso di conti o depositi. E’ ancora un dato troppo alto, tenuto conto del fatto che ciò comporta l’indebita fruizione di prestazioni e agevolazioni da parte di alcuni cittadini a scapito di altri maggiormente bisognosi, nonché la penalizzazione dei cittadini più onesti.
La nozione di reddito
Si adotta una definizione ampia di reddito, in cui vengono inclusi, a fianco del reddito complessivo ai fini Irpef, tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (es. contribuenti minimi, cedolare secca sugli affitti, premi di produttività, ecc.), tutti i redditi esenti e quindi anche tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione (assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento, ecc.), i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari. Vengono invece sottratti gli assegni corrisposti al coniuge in seguito a separazione o divorzio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli (precedentemente valorizzati sia nell’ISEE del ricevente che in quello del datore).
Si tratta di miglioramenti significativi rispetto all’ISEE attuale, che non tiene conto in modo adeguato di tutte le forme di reddito e di patrimonio. Si migliora così la sua capacità selettiva, specialmente per le famiglie più povere (circa il 10% delle DSU presentano un ISEE pari a zero) evitando iniquità evidenti tra famiglie che col vecchio sistema venivano trattate allo stesso modo pur essendo in condizione diversa – ad esempio, per il possesso di redditi e trattamenti esenti fiscalmente.
Si prevedono però importanti abbattimenti del reddito.
– Redditi da lavoro dipendente. Si stabilisce la sottrazione di una quota pari al 20% e fino ad un massimo di 3.000 euro dei redditi da lavoro dipendente, per tenere conto dei costi di produzione del reddito, ma anche per evitare il fenomeno noto col nome di “trappola della povertà”, per cui la piena considerazione del reddito nella prova dei mezzi disincentiva l’offerta di lavoro dei soggetti più deboli;
-Pensioni e trattamenti assistenziali. Si sottrae una analoga quota, fino ad un massimo di 1.000 euro, dai redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, per tenere conto in modo forfettario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e ad altre condizioni di fragilità dei beneficiari di trattamenti fiscalmente esenti;
-Costi dell’abitare. Per tener conto in modo più appropriato dei costi dell’abitare viene aumentato, da 5.165 a 7.000 euro, l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può essere portato in deduzione. Tale importo è incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo. Con riferimento ai proprietari, si tiene conto dei costi dell’abitare in modo comparabile nella componente patrimoniale.
– Costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti. La scelta fondamentale che si compie con la riforma è di non considerare in modo indistinto tutte le persone con disabilità, ma di riclassificare le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi: disabilità media, grave, e non autosufficienza. L’ulteriore scelta è quella di riconoscere un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, articolato in funzione del grado di disabilità, in sostituzione dell’attuale meccanismo che consiste nel riconoscere una maggiorazione della scala di equivalenza. L’attuale sistema, infatti, ha il limite di tradursi in un abbattimento dell’ISEE tanto più alto quanto più alto è il reddito e il patrimonio della famiglia considerata, indipendentemente dalla gravità del bisogno.
Le franchigie sono:
euro 4.000 per persona con disabilità media, incrementati a 5.500 se minorenne;
euro 5.500 per persona con disabilità grave, incrementati a 7.500 se minorenne;
euro 7.000 per persona non autosufficiente incrementati a 9.500 se minorenne.
Per le persone non autosufficienti è poi ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali
Viene infine introdotta la possibilità di sottrarre fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali: spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde e spese mediche e di assistenza specifica per i disabili.
In sintesi, il nuovo ISEE favorisce le situazioni di maggiore bisogno migliorando la considerazione delle persone con disabilità più grave e con redditi più bassi. Inoltre, migliora considerevolmente la situazione delle persone con disabilità adulte rimaste nel nucleo familiare di origine perché potranno fare nucleo a sé.
La valorizzazione del patrimonio
La maggiore valorizzazione del patrimonio richiesta dalla legge viene raggiunta:
– Considerando il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI);
– Riducendo la franchigia sulla componente mobiliare che viene però articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare (franchigia più alta per le famiglie più numerose);
– Considerando il patrimonio all’estero.
Con riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere.
Per tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento particolare alla prima casa. Il valore IMU è calcolato al netto di una franchigia di euro 52.500 (di valore analogo a quello vigente, tarato però su valori ICI, anche se indifferenziato rispetto al numero di componenti), incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi. Il valore è comunque considerato al netto del mutuo residuo e questa è una novità rispetto al vecchio ISEE (per il quale la detrazione per il mutuo non si cumulava con la franchigia prima casa).
Scala di equivalenza
Si è deciso di non intervenire sulla scala ISEE in via generale, trattandosi di una scala già “generosa” rispetto a quelle tipicamente in uso a livello internazionale e nazionale. Sono state però adottate alcune maggiorazioni per tenere conto di condizioni specifiche che possono dar luogo a minori economie di scala, in particolare per le famiglie numerose. Più precisamente, per tenere in particolare considerazione i figli successivi al secondo, la scala di equivalenza base (vigente) viene maggiorata di un ammontare crescente al crescere del numero dei figli da tre in poi; è inoltre mantenuta una specifica maggiorazione per tenere conto dei costi superiori in cui si imbattono i nuclei familiari in cui sono presenti minori ed entrambi i genitori o l’unico presente lavora, aumentata ulteriormente se è presente almeno un minore di 3 anni, nonché la maggiorazione per i nuclei monoparentali.
ISEE corrente
L’ISEE fa riferimento al reddito dell’ultima dichiarazione che a sua volta si riferisce all’anno precedente. Ma, specialmente in situazioni di crisi economica, la condizione delle persone può cambiare anche rapidamente. Per questo, anche tenendo conto delle esperienze già in atto in vari Comuni, e in altri paesi europei, si introduce la possibilità di calcolare un ISEE corrente, riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa, quali: risoluzione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato; mancato rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro atipico; cessazione di attività per i lavoratori autonomi.
ISEE prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per persone adulte
Viene data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori, come già accennato, potrebbe pertanto fare nucleo a sé. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse. Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza.
Tale previsione viene incontro alla necessità di differenziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo – in qualità di tenuti agli alimenti e tenuto conto dei propri carichi familiari diretti – dalla condizione di chi non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura. Al fine di evitare comportamenti opportunistici, le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo, e per lo stesso motivo, sono valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti.
ISEE prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni
Ai fini dell’accesso a prestazioni per i bambini rileva la condizione economica di entrambi i genitori, a meno di casi particolari. Viene stabilito il principio che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo (genitore coniugato o con altri figli fatti con persona diversa dall’altro genitore; legale separazione etc.). Si tratta di una previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell’altro genitore o costituzione di un’altra famiglia) da quella in cui l’altro genitore naturale ha semplicemente altra residenza anagrafica, anche al fine di evitare comportamenti opportunistici. Del reddito dei genitori non conviventi che abbiano formato un nuovo nucleo familiare si tiene conto integrando l’ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
CON IL NUOVO ISEE LE NOVITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SONO RILEVANTI
Dalla lettura del decreto, dall’esame dei nuovi moduli approvati è evidente l’ indubbio vantaggio per la maggioranza delle persone con disabilità. Il nuovo ISEE consente un migliore trattamento rispetto a quello previgente ed è certamente preferibile rispetto a quello teoricamente profilato dal DPCM dello scorso dicembre.
Le istruzioni, la modalità di controllo ex ante, i moduli di richiesta, i moduli di rettifica si riferiscono infatti alle sole provvidenze erogate dall’INPS e cioè, nel caso delle persone con disabilità, alle pensioni e all’indennità di accompagnamento per minorazioni civili o per invalidità sul lavoro.
Non vengono computati gli altri trasferimenti monetari (vita indipendente, voucher, assegni di cura, contributi per la mobilità o per l’eliminazione delle barriere in casa). Al contempo rimangono vigenti detrazioni e franchigie non previste nel previgente ISEE.
Un paio di esempi per spiegare meglio.
Persona maggiorenne titolare di pensione e indennità di accompagnamento
Importo provvidenze: 9350 euro circa
Franchigia: – 7000 euro
Detrazione badante assunta: – 8000 euro circa
Detrazione spese mediche (ipotesi): – 1000 euro
Persona Minorenne titolare di indennità di accompagnamento
Importo provvidenze: 6000 euro circa
Franchigia: – 9500 euro
Detrazione badante assunta: – 5000 euro circa
Detrazione spese mediche (ipotesi): – 1000 euro
Come si può notare, limitando il computo alle sole provvidenze per minorazioni civili o per lavoro, le conseguenze svantaggiose vengono sostanzialmente annullate dal complesso delle franchigie e/o delle detrazioni ammesse, effetto che difficilmente si sarebbe raggiunto considerando tutti i trasferimenti monetari di natura assistenziale.
L’attenzione massima va ora rivolta ai Comuni e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate. Spetta a loro infatti la fase di definizione delle nuove delibere ISEE. Vigilare sui criteri, ora più che mai determinati, significa controllare che le soglie e i limiti indicati non ripropongano svantaggi “antichi”
Infine è da sottolineare, con amarezza, che il computo del reddito di cui si tiene conto per l’ottenimento di prestazioni sociali, malgrado le dovute contromisure di bilanciamento previste (le cosiddette franchigie) può comunque rappresentare un rischio per il futuro del Welfare in Italia, soprattutto per la salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità.
Avv. Paolo Colombo

Ministero del Lavoro
Decreto 7 novembre 2014
Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonche’ delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
(G.U. del 17.11.2014)
il Direttore generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
di concerto con
il capo del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze
Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle modalita’ di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Visto, in particolare, l’art. 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, che prevede che con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INPS, sentita l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, e’ approvato il modello tipo della DSU e dell’attestazione, nonche’ delle relative istruzioni per la compilazione;
Visto, altresi’, l’art. 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, che prevede:
al comma 4, che sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l’attestazione riportante l’ISEE, il contenuto della DSU, nonche’ gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalita’ definite dal provvedimento di cui all’art. 10, comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU;
al comma 7, che con il medesimo provvedimento di cui all’art. 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell’ISEE, le modalita’ di acquisizione dei dati in caso di difformita’ delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonche’ i tempi per la comunicazione al dichiarante dell’attestazione definitiva;
Acquisita la proposta del modello tipo della DSU e dell’attestazione, nonche’ delle relative istruzioni per la compilazione, da parte dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale in data 14 ottobre 2014;
Acquisito il parere favorevole dell’Agenzia delle entrate in data 23 ottobre 2014;
Ritenuto opportuno modificare la proposta dell’INPS con particolare riferimento all’informativa agli interessati, alle informazioni conferite facoltativamente attraverso la DSU e alle modalita’ per rendere disponibili l’attestazione e le informazioni per il calcolo dell’ISEE, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti Uffici del Garante per la protezione dei dati personali nel corso della preventiva interlocuzione avviata ai fini del rispetto della disciplina in materia;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 6 novembre 2014;
Decreta:
Art. 1
Approvazione
1. Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e’ approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell’attestazione, nonche’ delle relative istruzioni per la compilazione, di cui all’allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto. La DSU e’ redatta conformemente a quanto previsto nel modello tipo e nelle relative istruzioni.
Art. 2
Modalita’ di rilascio dell’attestazione
1. Ai sensi dell’art. 11, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l’attestazione riportante l’ISEE, il contenuto della DSU, nonche’ gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, sono resi disponibili dall’INPS al dichiarante mediante accesso all’area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti, con modalita’ idonee a garantire l’identificazione dell’interessato. Nelle stesse modalita’ gli altri componenti il nucleo familiare possono richiedere all’INPS, nel periodo di validita’ della DSU, la sola attestazione riportante l’ISEE.
2. L’INPS rende altresi’ disponibile al dichiarante mediante posta elettronica certificata l’attestazione riportante l’ISEE, il contenuto della DSU, nonche’ gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi. L’indirizzo di posta elettronica certificata e’ indicato dal dichiarante nell’apposita sezione «Modalita’ ritiro attestazione ISEE» all’atto della sottoscrizione della DSU. Nella medesima sezione il dichiarante puo’ conferire mandato ai soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell’art. 10, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, a ricevere, ai soli fini del rilascio al dichiarante stesso, l’attestazione e le altre informazioni di cui al primo periodo del presente comma. In caso di conferimento del mandato, il dichiarante conseguentemente richiede all’INPS di rendere disponibili presso l’ente al quale e’ stata presentata la DSU, le sopra richiamate informazioni e attestazione.
3. L’attestazione e le altre informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili dall’INPS nelle modalita’ di cui ai commi precedenti entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.
Art. 3
Modulo integrativo
1. Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non auto dichiarati nella DSU, puo’ autocertificare le componenti per cui rilevi inesattezze mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo integrativo, denominato «Modulo FC.3», costituente uno dei moduli che compongono la DSU, di cui all’allegato «A». Il modulo puo’ essere compilato e sottoscritto, oltre che dal dichiarante che ha presentato la DSU, dal componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i dati. Il modulo puo’ essere presentato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell’attestazione dell’INPS ed e’ eventualmente corredato da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva o altra documentazione riferita alla situazione reddituale, atti a comprovare l’inesattezza rilevata.
2. Le modalita’ con cui il modulo integrativo e’ acquisito nel sistema informativo dell’ISEE e l’attestazione definitiva resa disponibile al dichiarante sono le medesime previste per la DSU agli articoli 10 e 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. In particolare, il modulo integrativo e’ presentato ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente all’amministrazione pubblica in qualita’ di ente erogatore al quale e’ richiesta la prima prestazione o alla sede dell’INPS competente per territorio ovvero all’INPS, in via telematica, direttamente a cura del dichiarante. L’ente che ha ricevuto il modulo trasmette per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in esso contenuti al sistema informativo dell’ISEE. L’INPS e l’Agenzia delle entrate verificano nei propri archivi le informazioni contenute nel modulo integrativo entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del modulo medesimo. L’INPS entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dell’esito delle verifiche di cui al periodo precedente rende disponibile l’attestazione definitiva nelle modalita’ di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 del presente decreto.
3. Nel caso in esito alle verifiche negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate di cui al comma precedente permanga una discordanza tra quanto dichiarato dal cittadino e quanto rilevato negli archivi, l’attestazione dovra’ riportare anche i dati acquisiti dall’anagrafe tributaria e dall’INPS. L’attestazione definitiva e’ valida ai fini dell’erogazione della prestazione anche nel caso di permanenza delle discordanze, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicita’ dei dati indicati nel modulo integrativo. I nominativi dei dichiaranti per cui permangano discordanze sono comunque comunicati alla Guardia di finanza ai fini della programmazione delle verifiche di cui all’art. 11, comma 13, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da applicare al patrimonio mobiliare nell’anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva unica, e’ reso noto con comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2014
Il direttore generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Tangorra
p. Il Capo del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze
D’Avanzo
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)
–   –   –
Allegato A
Modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell’attestazione, nonche’ delle relative istruzioni per la compilazione (allegato in pdf estratto da gazzetta ufficiale)

17 novembre 2014

modello-dichiarazione-ISEE-nov-2015