Finalmente il recente decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 è stato convertito definitivamente dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e pertanto l’articolo 25 denominato “Semplificazione per i soggetti con invalidità”, che porta le disposizioni più interessanti, merita di essere approfondito.
Alcune leggi essenziali per il riconoscimento dei diritti dei disabili hanno subito modifiche rilevanti e gli argomenti interessati spaziano dalla rivedibilità allo status di invalido, ai certificati provvisori e alle agevolazioni lavorative, ai diritti dei neomaggiorenni, alle procedure per la patente di guida, alle quote comunali riservate nei parcheggi, alle prove di concorso ed alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.
Alcune di queste modifiche erano attese da tempo e sicuramente garantiranno uno snellimento burocratico non indifferente, considerando che verranno ridotti i tempi di attesa per le pratiche di invalidità e di handicap, limitate le chiamate a visita per alcune categorie di invalidi, riconosciuti diritti economici e lavorativi nell’attesa di essere sottoposti a visita e così via.
Tutti gli interventi del legislatore sembrano voler veramente andare incontro agli interessi dei disabili e comunque, puntare ad un abbattimento delle spese e dei tempi.
Anche l’Inps, viste le novità, si è già espresso con un messaggio dell’8 agosto 2014, (di cui si riporta il testo integrale) per quanto concerne le novità relative ai soggetti minorenni già disabili.
Approfondiamo quindi le diverse novità:
1) Rivedibilità e status di invalido (art. 25 commi 6-bis, 7 e 8):
La nuova norma risolve i problemi legati alle richiamate a visita ed ai ritardi che spesso caratterizzavano le pratiche di invalidità civile ed handicap.
a- alla scadenza, eventualmente indicata nel verbale, e nell’attesa del nuovo accertamento, NON vengono più sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni e indennità) e NON si perde più il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi) come avveniva in precedenza, pertanto nel caso in cui sia prevista rivedibilità si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura fino alla definizione della pratica;
b- la competenza della convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità è dell’INPS che quindi deve procedere alla convocazione (non più alla ASL né al Cittadino);
c- al fine di evitare inutili duplicazioni di visite, l’ abrogazione di un intero periodo del comma 2 dell’art.97 della legge 388/00, ovvero “I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap” fa sì che ad oggi, l’esonero della revisione riguardi tutte le patologie stabilizzate, gravi o meno che siano, e non solo se titolari di indennità di accompagnamento (invalidi, ciechi totali) o di comunicazione.
2) Certificati provvisori e agevolazioni lavorative (art. 25 comma 4):
a- da oggi viene esteso il diritto previsto dal decreto legge n.324/93 (convertito in legge n.423/93) oltre che per i permessi ex art.33 della L.104/92 anche per i congedi retribuiti (quelli previsti dal decreto legislativo n.151/01). [prima della modifica, qualora la commissione medica non si fosse pronunciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento di handicap poteva essere effettuato dal medico che assiste il disabile, in servizio presso la Asl, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona con disabilità. Questo era valido solo per la L.104/92 e non permetteva alla Asl di rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita provocando tempi d’attesa e diritti negati]. Ora sarà possibile richiedere l’accertamento ad un medico specialista non prima che siano trascorsi 45 giorni (e non più 90) dalla domanda, richiedere il certificato provvisorio di handicap grave (“rilascio immediato” già a fine visita e valido fino all’emissione di quello definitivo) finalizzato alle agevolazioni lavorative, estensione della validità del certificato anche ai congedi retribuiti L.151/01;
b- viene abbassato a novanta (90) giorni dalla data di presentazione della domanda, il tempo massimo entro cui la Commissione ASL deve pronunciarsi rispetto allo status di handicap art.3 comma 3 Legge 104/92 mentre prima i giorni erano centottanta (si ricorda che comunque il verbale, perfezionato dalla ASL, deve essere poi trasmesso all’INPS per la convalida definitiva).
3) Neomaggiorenni (art. 25 commi 5 e 6):
a- al minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità “sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari” e senza obbligo di presentare domanda amministrativa in quanto la concessione avverrà in automatico;
b- Per i minori titolari di indennità di frequenza, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, questi ottengono in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (verosimilmente solo la pensione o l’assegno) mentre rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti. L’Inps (cfr messaggio n. 6512 dell’8 agosto 2014) , per aiutare, ha già pubblicato sul proprio sito i moduli per la domanda amministrativa.
4) Patente e guida (art. 25 comma 2):
a- qualora nella prima visita di idoneità alla guida la commissione certifica che il conducente presenta una disabilità stabilizzata e non necessita di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida potranno essere effettuati senza passare per la commissione, cioè come tutti gli altri “patentati” con un risparmio di tempo e di denaro;
b- la durata della patente è quella comunemente prevista per tutti (tre, cinque, dieci anni a seconda del tipo di patente e dell’età del conducente).
c- è ammessa la possibilità per l’interessato di chiedere la presenza, nel corso della valutazione dell’idoneità, di un esperto di un’associazione di persone con disabilità da lui individuata, in aggiunta a quella già prevista di farsi accompagnare da un medico di fiducia;
5) Parcheggi (art. 25 comma 3):
a- gratuità dei parcheggi: impone al comune di stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno, superiore al limite minimo previsto dalla normativa vigente (1 su 50) mentre concede per i comuni la facoltà, e non l’obbligo, di prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili quelli a loro riservati.
6) Concorsi e assunzioni nella pubblica amministrazione (art. commi 9 e 9-bis):
a- modifiche anche alla L 104/92, ovvero viene inserito un nuovo comma all’art.20 che afferma che la persona con invalidità uguale o superiore all’80%, che sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni, non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
b- infine, il comma 2 dell’art.16 della L.68/99 prevede che il disabile, qualora idoneo a concorso pubblico presso le PP.AA, può essere assunto anche oltre il limite dei posti riservati nel concorso, magari per coprire altre aliquote di riserva delle stesse PP.A.A. privilegiando all’assunzione il disabile che si trovi in stato di disoccupazione.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)
Centro di Documentazione Giuridica: Le principali novità della legge 114/2014 sulla semplificazione e la trasparenza amministrativa, a cura di Paolo Colombo
Autore: a cura di Paolo Colombo