La crisi economica e occupazionale che investe l’intero paese non fa eccezioni per i lavoratori disabili: i dati che emergono dalla settima relazione al Parlamento sull’attuazione della legge per il diritto al lavoro dei disabili (68/99) sono tutti negativi.
La relazione, firmata dal ministro Poletti e relativa agli anni 2012-2013, è stata trasmessa alla Camera e al Senato, lo scorso 4 agosto, ma è stata divulgata solo di recente.
Nel testo si legge che a causa della crisi aumentano le aziende che chiedono l’esonero o la sospensione temporanea dall’obbligo di assunzione, ma anche che i controlli sul rispetto della normativa sono stati esigui, tanto che solo il 22% dei posti riservati ai disabili risultano coperti. Posti di lavoro che, nonostante la crisi, ci sono ma per i quali si continua a non assumere nessuno.
Il documento descrive una realtà molto difficile: gli iscritti agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio sono stabili intorno a quota 700 mila, anche se alla fine del 2013 il dato scende fino a 676 mila iscritti. Fra questi, in 68 mila si sono iscritti nel corso dell’ultimo anno oggetto di indagine (2013). Gli avviamenti al lavoro, però, sono stati davvero pochi: poco più di 19 mila nel 2012 e ancora meno, 18.295, nel corso del 2013. Ed è il minimo storico, il dato più basso che sia mai stato censito da una relazione al Parlamento sull’attuazione della legge 68/99: erano stati infatti 22.360 nel 2010 e 22.023 nel 2012.
In pratica nel 2013 ogni quattro nuovi disabili che si iscrivono alla lista del collocamento obbligatorio (e che vanno ad aggiungersi ai tanti che già ci sono da tempo), solo uno trova effettivamente un lavoro (in percentuale viene avviato in un anno il 26,9% dei nuovi iscritti). Ma se il termine di paragone sono gli iscritti, il calcolo è ancor più impietoso: un avviamento al lavoro ogni 36 iscritti al collocamento. Dal 2007 al 2013 c’è stato un sostanziale dimezzamento degli avviamenti, il dato va però contemperato con la situazione generale, cioè la riduzione del numero dei datori di lavoro obbligati all’assunzione, l’incremento della cassa integrazione, della mobilità e dei dispositivi che consentono di accedere all’istituto della sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione. Inoltre nel caso degli avviamenti l’istituto della convenzione (48,7%) e quello della chiamata nominativa (44,8%) che sono le modalità più diffuse (la chiamata numerica di fatto è ferma al 6,6%), le tipologie contrattuali utilizzate, ora sono a maggioranza a tempo determinato”. Nel 2006 le posizioni a tempo indeterminato erano il 51,6% mentre oggi (dato 2013) sono al 35,1%; quelle a tempo determinato invece sono passate dal 30,6% del 2008 al 57,7% di fine 2013.
Crescono, invece, gli esoneri e le richieste di sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione dei disabili: ci sono state nel 2013 oltre 4.600 autorizzazioni in tal senso (il 95% di quelle richieste) per un numero complessivo di posti di lavoro interessati di oltre diecimila. Davvero esiguo al confronto il numero delle sanzioni amministrative comminate a chi non rispetta la legge: nel 2013 ci sono state in tutta Italia appena 23 sanzioni per ritardato invio di prospetto informativo e 159 per mancato adempimento degli obblighi di legge (numeri simili nel 2012: rispettivamente 23 e 150).
In questo quadro di grande difficoltà, rispetto al passato emerge un dato inequivocabile: un grande numero di posti scoperti sia nel privato sia nel pubblico. I posti che per legge dovrebbero essere riservati alle persone con disabilità non si trasformano in effettive assunzioni. In totale, in Italia, fra pubblico e privato, al 31 dicembre del 2013 risultavano 186.219 posti di lavoro riservati a soggetti con disabilità, 41.238 dei quali scoperti. In percentuale è il 22%, quasi uno su quattro. Oltre 26 mila di questi sono nel settore privato (su 117 mila complessivi), poco meno di 13 mila sono nel pubblico (su 76 mila posti riservati).
Dalla relazione emerge inoltre anche un quadro preciso degli iscritti al collocamento obbligatorio non vedenti. Di seguito quanto è stato estratto dalla relazione per la categoria.
IL COLLOCAMENTO DELLE PERSONE NON VEDENTI AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68
Le persone non vedenti sono indicate tra i soggetti cui si applica la normativa sul collocamento mirato (Articolo 1, comma 1, lettera c) legge 12 marzo 1999, n.68).
I servizi provinciali competenti hanno segnalato in totale la presenza di 1.844 iscritti non vedenti presenti nelle liste al 31 dicembre 2012 (pari allo 0,3°k degli iscritti totali riportati in Tabella 9), i quali sono aumentati, nell’anno successivo a 1.954 (Figura 26), con medesime percentuale sugli iscritti agli elenchi. La ripartizione per area geografica assegna al Sud e isole, per l’intero biennio, la percentuale maggiore di presenze, pari rispettivamente al 46% nel 2012 e al 39°/a nel 2013. La seconda area per popolosità di non vedenti nelle liste è quella del Centro Italia.
Figura 26. Persone non vedenti iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art.8) al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2012/2013
Figura27. . Persone non vedenti iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art.8) dal 1 gennaio al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2012/2013 (v.ass)
IL COLLOCAMENTO DELLE PERSONE NON VEDENTI AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE SPECIALE
La Legge 12 marzo 1999, n. 68’ mantiene ferma la normativa relativa al collocamento obbligatorio per i centralinisti telefonici non vedenti, i massaggiatori e masso fisioterapisti ciechi e i terapisti della riabilitazione non vedenti.
CENTRALINISTI TELEFONICI NON VEDENTI (LEGGE 29 MARZO 1985, N. 113)
I non vedenti “ abilitati” alla funzione di centralinista telefonico residenti nella regione vengono iscritti all’Albo Professionale Nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, articolato a livello regionale.
Sono considerati “ abilitati” i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi sono considerati abilitati (articolo 2, comma 1, Legge 29 marzo 1985, n. 113), mentre i privi della vista che frequentano corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi conseguono l’abilitazione professionale a seguito di un esame presso la commissione regionale (articolo 2, comma 2, Legge 29 marzo 1985, n. 113).
Inoltre, in deroga alla previsione dell’abilitazione alla funzione di centralinista, possono essere iscritti all’albo professionale i privi della vista che svolgono mansioni di centralinista da almeno sei mesi (articolo 1, comma 4, Legge 29 marzo 1985, n. 113).
La Figura 28 illustra in valori assoluti la distribuzione degli iscritti all’Albo per area geografica per gli anni 2012 e 2013. I dati comunicati dalle province per tramite delle regioni segnalano 1.154 persone non vedenti “abilitate” ed iscritte all’Albo, di cui il 43°/a sono donne. Le iscrizioni all’Albo sono, per il 60%, segnalate nelle regioni del Mezzogiorno, per il 21°/a nel Centro Italia, seguono il Nord est con l’ll0/c e il Nord ovest con l’8°/. Il quadro generale non si modifica molto nel 2013, con i dati che riportano un totale di iscrizioni al 31 dicembre di 1.191 unità, di cui il 42°k donne. Le distribuzioni percentuali tra le diverse aree non si discostano significativamente dall’anno precedente.
La Figura 29 indica inoltre le iscrizioni avvenute nel corso di ciascun anno osservato, segnalando un incremento nel biennio di 62 unità, con il totale nazionale che passa da 310 a 372 registrazioni. L’aumento principale delle iscrizioni è ascrivibile prevalentemente alle regioni settentrionali.
Figura 28. Iscritti all’albo dei centralinisti telefonici non vedenti al 31 dicembre, comunicati dalle province al 31 dicembre. Per area geografica 2012/2013 (v.ass)
Figura 29. Iscritti all’albo dei centralinisti telefonici non vedenti dal 1 gennaio al 31 dicembre, comunicati dalle province. Per area geografica 2012/2013 (v.ass)
La Legge 29 marzo 1985, n. 113 si applica ai centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore43.
L’obbligo di assunzione dei centralinisti telefonici non vedenti grava diversamente sui datori di lavoro pubblici e sui datori di lavoro privati.
Il datore di lavoro pubblico, anche in deroga alle leggi che limitano le assunzioni, è tenuto ad assumere sulla base dell’esistenza di un centralino telefonico.
Il datore di lavoro privato, invece, deve procedere all’assunzione di un privo della vista qualora sia dotato di un centralino telefonico con almeno cinque linee urbane.
Nel caso in cui il centralino consenta di occupare più di un lavoratore i datori di lavoro sia pubblici sia privati devono riservare il 51 per cento dei posti ai centralinisti privi della vista.
Le modalità per il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti si differenziano a seconda della natura pubblica o privata del datore di lavoro.
Il datore di lavoro privato, entro sessanta giorni dall’insorgenza dell’obbligo, presenta richiesta nominativa al servizio provinciale competente per il collocamento mirato. Qualora il datore di lavoro non effettui la richiesta entro il predetto termine, il medesimo servizio invita lo stesso a provvedere entro 30 giorni. Decorso tale termine, perdurando l’inerzia del datore di lavoro, il servizio procede all’avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria.
Il datore di lavoro pubblico, invece, deve espletare un concorso riservato ai soli non vedenti, oppure, inoltrare richiesta numerica al servizio provinciale per il collocamento. Qualora, entro sei mesi dalla data in cui è insorto l’obbligo, lo stesso non abbia provveduto all’assunzione del centralinista telefonico non vedente, il servizio provinciale, decorso un mese dall’invito a provvedere, perdurando l’inerzia, avvia d’ufficio il centralinista telefonico non vedente.
Il biennio oggetto della presente analisi riporta un numero di avviamenti di centralinisti telefonici non vedenti e qualifiche equipollenti inferiore rispetto alle due annualità precedenti. Se, infatti, i dati riferiti al periodo 2010-2011 dichiaravano un totale di 406 avviamenti (284 nel primo anno e 122 nel secondo), la cifra complessiva per il successivo biennio è di 189 totali, suddivisi in 103 nel 2012 e 86 nel 2013. Gli inserimenti hanno riguardato imprese dislocate prevalentemente nel Centro sud e la modalità di avviamento principale è costituita dalla chiamata numerica per entrambe le annualità (Tabella 19).
Tabella 19. Avviamenti lavorativi centralinisti telefonici non vedenti e qualifiche equipollenti ( legge 29 marzo 1985, n. 113 e legge 12 marzo 1999, n. 68 ex art. 1 comma 3), per tipologia di avviamento. Di cui donne. Per area geografica. Anni 2012/2013 (v.ass)
MASSAGGIAT0RI E MASSOFISIOTERAPISTI NON VEDENTI
Condizione necessaria per ottenere il collocamento come massaggiatori e masso fisioterapisti è l’iscrizione all’Albo professionale nazionale, nel quale sono iscritti privi della vista in possesso del diploma di massaggiatore o di masso fisioterapista conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi, autorizzata dal Ministero della sanità.
Ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 (art 1, comma 4) le iscrizioni all’Albo nazionale sono comunicate dal Ministero del Lavoro, presso il quale è istituito l’Albo, ai servizi di collocamento di residenza dell’iscritto, ai fini dell’inserimento negli elenchi e del successivo avviamento.
Soggetti obbligati ad assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o masso fisioterapista cieco sono:
- a) gli enti ospedalieri e gli altri istituti di ricovero e cura da cui dipendono ospedali generali, quando l’ospedale abbia più di 200 posti-letto (ove il numero dei posti-letto sia superiore a 700, dovrà essere assunta una unità ogni 300 posti-letto eccedenti i 700);
- b) gli ospedali specializzati per cure ortopediche, traumatologiche, di riabilitazione e recupero funzionale, climatiche, idroterapiche, balneotermali, cinetiche, massoterapiche o miste o comunque cure fisiche e affini per ogni 50 posti-letto.
Sono ugualmente tenuti ad assumere, indipendentemente dall’esistenza del ruolo, un massaggiatore o masso fisioterapista cieco diplomato e iscritto all’albo professionale nazionale dei massaggiatori e masso fisioterapisti ciechi, tutte le case di cura generiche o policliniche con almeno 200 posti-letto e, indipendentemente dal numero dei posti-letto, tutte le case di cura e le cliniche specializzate, i centri e gli istituti climatici, le stazioni idroterapiche e gli stabilimenti sanitari o balneotermali o comunque di cure fisiche e affini, gli istituti sanitari, comunque denominati e di qualsiasi categoria, ove si praticano cure ortopediche o cinetiche o massoterapiche o miste, appartenenti a persone o enti privati o comunque da essi gestiti (Articolo 2, Legge 19 maggio 1971, n403).
Relativamente alle modalità di assunzione, la circolare del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 23 novembre 1987, n. 121 ha stabilito che i massaggiatori e masso fisioterapisti non vedenti sono avviati al lavoro su richiesta nominativa.
Con riferimento specifico alle pubbliche amministrative, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato, nella circolare del 5 agosto 1996, prot. n. 2650 PV/M/6, che, in base ad una interpretazione sistematica della materia, anche per i massaggiatori e masso fisioterapisti non vedenti debba, come per gli altri soggetti protetti, applicarsi la richiesta numerica sulla base di apposite graduatorie formate dagli uffici provinciali del lavoro.
Ai sensi della legge 11 gennaio 1994, n. 29, sono considerati “abilitati” all’esercizio della professione sanitaria di terapista della riabilitazione i non vedenti, diplomati ai sensi e con le modalità previsti dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
Per avere accesso al collocamento obbligatorio come terapista della riabilitazione, è richiesta l’iscrizione all’Albo Professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione, articolato a livello regionale.
I datori di lavoro pubblici hanno l’obbligo di assumere, al verificarsi della prima vacanza, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative, almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all’albo, fino ad un massimo del 5 per cento dei posti previsti nell’organico dei terapisti della riabilitazione (articolo 4, comma 2, Legge 11 gennaio 1994, n.29).
Invece, gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si svolgano attività riabilitative, che abbiano alle loro dipendenze più di trentacinque lavoratori, hanno l’obbligo di assumere almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all’albo, al momento della cessazione dal servizio della prima unità di personale addetta a mansioni di terapista della riabilitazione (articolo 4, comma 3, Legge 11 gennaio 1994, n.29).
Le assunzioni dei terapisti della riabilitazione non vedenti sono effettuate con le modalità stabilite dall’articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (art. 4, comma 3, Legge 11 gennaio 1994, n.29).
Nel biennio 2012 — 2013 sono stati segnalati 12 avviamenti lavorativi di massaggiatori, massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione non vedenti, per la maggioranza uomini (Tabella 20). La modalità di inserimento prevalente è la chiamata numerica (10 su 12).
Tabella 20. Avviamenti lavorativi massaggiatori, masso fisioterapisti e terapisti della riabilitazione non vedenti ( legge 21 luglio 1961, n. 686, legge 19 maggio 1971, n. 403 e legge 11 gennaio 1994, n. 29). Di cui donne. Per area geografica. Anni 2012/2013 (v.ass)
I dati del 2012 e 2013 emersi nella relazione al Parlamento sull’attuazione della legge 68/99 non sono dunque positivi. Riepilogando quasi 680 mila gli iscritti al collocamento, appena 18 mila gli avviamenti nell’ultimo anno. Poche le sanzioni, eppure fra pubblico e privato ci sono 41 mila posti riservati ancora scoperti .
I posti disponibili che per legge dovrebbero essere riservati alle persone con disabilità non si trasformano in effettive assunzioni. In totale, in Italia, fra pubblico e privato, al 31 dicembre del 2013 risultavano 186.219 posti di lavoro riservati a soggetti con disabilità, 41.238 dei quali scoperti. E’ il 22%, quasi uno su quattro. Oltre 26 mila di questi sono nel settore privato (su 117 mila complessivi), poco meno di 13 mila sono nel pubblico (su 76 mila posti riservati). Le difficoltà di copertura di tali posti si aggravano anche a causa degli azzeramenti dei contributi alle aziende che assumono disabili.
Azzerati i contributi alle aziende che assumono lavoratori disabili
Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali non intende rifinanziare il fondo previsto dalla legge 68/99, che ha erogato nel 2014, invece, 21 milioni di euro a chi aveva assunto a tempo indeterminato circa 1.500 disabili.
Per l’anno 2015, si prevede che il fondo non sarà finanziato. Dunque, non ci saranno più soldi né per dare contributi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili a tempo indeterminato attraverso le convenzioni né per concedere i rimborsi parziali delle spese sostenute dalle aziende per l’adattamento del posto di lavoro.
E’ questo l’intendimento del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, presso il quale la legge 68/99 aveva istituito il fondo e che ha il compito ogni anno di procedere al riparto delle somme fra le regioni.
Malgrado i richiami ufficiali della Corte di Giustizia europea che nel luglio 2013 aveva dichiarato l’Italia inadempiente nel garantire ai lavoratori disabili parità di trattamento in quanto priva di efficaci ed appropriate misure per un effettivo inserimento professionale delle persone con disabilità, l’azzeramento del fondo determinerà una situazione di criticità permanente.
Si ricorda che nei primi mesi del 2014, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva provveduto al riparto delle annualità 2013 e 2014 del Fondo, che ancora risultavano giacenti: le risorse stanziate per l’esercizio finanziario 2013 sono state ripartite con il decreto 530 del 21 febbraio 2014 (per un totale appunto di 12.590.387 euro), e quelle relative all’esercizio 2014 con il decreto 155 del 12 maggio 2014 (per 21.845.924 euro). Soldi che, come da normativa, sono andati a soddisfare le richieste relative alle assunzioni a tempo indeterminato stipulate nei 12 mesi precedenti alla data di emanazione dei rispettivi decreti di riparto.
In particolare, gli oltre 21 milioni di euro del Fondo 2014 – l’ultimo disponibile – sono andati a coprire 1.464 assunzioni avvenute nel periodo compreso fra l’11 maggio 2013 e l’11 maggio 2014.
Se l’intenzione di non rifinanziare il Fondo per il 2015 sarà confermata, non potranno fruire del contributo sia quei datori di lavoro che assumeranno nell’immediato futuro, sia quelli che hanno già assunto dal 12 maggio 2014 scorso in avanti.
Per chi ha stipulato convenzioni in tal senso, è una gran brutta notizia: basti pensare che gli oltre 21 milioni dell’ultimo riparto hanno coperto una parte consistente del costo salariale annuo (pari a 28 milioni 679 mila euro) sostenuto per le 1.464 assunzioni di cui sopra (la quota maggiore, 13 milioni di euro su 21 complessivi, era andata a Lombardia, Veneto e Piemonte, le cui aziende avevano assunto da sole circa 850 disabili sui 1.464 totali).
La decisione di mancato finanziamento del fondo per il 2015 arriva dunque in un momento particolarmente critico per il lavoro delle persone disabili.
Dunque i dati negativi che si sono evinti dalla dettagliata fotografia del biennio 2012-20123 contenuta nella Relazione al Parlamento sull’attuazione della legge 68/99, continueranno a salire.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)