Centro di Documentazione Giuridica – La riforma della scuola e la disabilità, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

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Dopo la firma del Presidente della Repubblica è arrivato in Gazzetta Ufficiale il testo di riforma della scuola.
La legge n.107 del 13 luglio 2015 è stata pubblicata infatti il 15 luglio u.s. e la “Buona Scuola” è diventata ufficialmente legge.
Partirà, il piano di assunzioni, il potenziamento dell’autonomia, l’aumento di responsabilità per i dirigenti scolastici, mentre con i decreti attuativi da emanare si attuerà il nuovo sistema di formazione e di reclutamento dei docenti nonché nuove regole saranno definite per il diritto allo studio e la qualità dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
Fondamentali sono i comma 180 e 181 della legge, con i quali il Parlamento delega l’esecutivo a legiferare individuandone i contenuti e le materie.
Anche per quanto attiene alla disabilità, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) il Governo dovrà definire i punti previsti dal comma 181 e attuare la «promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione».
Importante sarà la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno “al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria”. L’insegnante di sostegno avrà una maggiore e più specifica qualificazione e il riconoscimento del suo ruolo sarà tutt’altro che marginale.
Infatti a decorrere dal prossimo concorso pubblico per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possano accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento; inoltre per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, sarà bandito apposito concorso riservato solo i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Il Governo dovrà inoltre intervenire anche per garantire la continuità del diritto allo studio consentendo allo studente disabile di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione. Ciò sarà possibile introducendo un vincolo che impedisca il passaggio ad altre classi di insegnamento dopo essere entrati in ruolo come insegnanti di sostegno.
Altro punto di rilievo per gli allievi disabili è quello con cui si prevede un intervento normativo del governo affinché sia effettivamente garantita l’istruzione domiciliare per gli alunni “che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”. Vale a dire per quei minori con disabilità “temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica.”
Interessante è anche la previsione contenuta al comma 24 con cui si è sottolineato come “l’insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione” (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica).
Inoltre la legge autorizza il dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche disponibili, a ridurre il numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (DPR 20 marzo 2009, n. 81) per migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.
Si spera che tale previsione venga concretamente attuata al fine di evitare il dilagante fenomeno delle cd. classi pollaio.
Tutte le disposizioni approvate relative alla disabilità si pongono sullo stesso solco della proposta di legge (giacente alla Camera con numero A.C. 2444) promossa dalle Federazioni delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari.
Si auspica pertanto che tale atto possa ottenere per effetto dell’emanata riforma nuovo impulso per l’approvazione definitiva o quanto meno confluire nei correlati decreti legislativi di attuazione.
Le disposizioni della Proposta come le commentate norme della “Buona Scuola” tendono a favorire la continuità didattica, oggi frenata dal diffuso precariato, creando degli appositi ruoli per i docenti per il sostegno, prevedono anche l’obbligo di riduzione del numero di alunni per classe e del numero di alunni con disabilità nella stessa classe, nonché l’obbligo di formazione iniziale e in servizio dei docenti sulle didattiche inclusive, cioè quelle che consentono davvero di migliorare l’efficacia didattica nei confronti delle persone con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali (BES).
In merito poi ai docenti disabili coinvolti nel piano assunzione previsto dalla riforma, in attesa che venga formulato il parere già richiesto al Miur relativamente all’applicazione a livello nazionale delle riserve dei posti (es. legge 68 del 1999 e legge 407 del 1998) si ritiene che comunque valga e prevalga la normativa speciale sulla legge 107 del 2015.
Pertanto conservano valore gli art.21 e 33 della legge 104 (scelta della sede e rifiuto del trasferimento), nonché l’art.61 comma 3 della legge 270 del 1982 che prevede “nei concorsi a cattedra il 2% dei posti messi a concorso, e comunque non meno di due posti, è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali”.

Paolo Colombo