I cittadini extracomunitari, ciechi assoluti o parziali, hanno diritto alla pensione d’inabilità e all’indennità speciale anche se non hanno la carta di soggiorno, purché siano regolarmente soggiornanti in Italia.
La novità, sancita dalla Corte costituzionale (sentenza n. 22/2015), non trova applicazione nelle situazioni consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato che hanno negato la prestazione.
Lo spiega, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 6456/2015. Con la sentenza n. 22/2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 “nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello stato della pensione non reversibile di cui all’art. 8 della legge 66/1962 e dell’indennità di cui all’art.
3 comma 1 della legge 508/1988 a favore degli stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno”. La pronuncia si riferisce alle seguenti prestazioni:
a) pensione per ciechi assoluti o ventesimisti, cioè con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi (art. 8 della legge n. 66/1962). Questa pensione, oggi, viene attribuita a qualunque età ai ciechi ventesimisti e al compimento dei 18 anni a quelli assoluti; è pari a 279,75 euro per i primi e 302,53 euro per i secondi, al mese (per 13 mesi), in presenza di un reddito fino a 16.532,10 euro;
b) indennità speciale per ciechi assoluti o ventesimisti (art. 3, comma 1, legge n. 508/1988) che oggi viene attribuita a qualunque età nell’importo di euro 203,15 al mese per 12 mesi, senza condizione di reddito. Le prestazioni saranno riconosciute fino alla relativa data di scadenza e prorogata alla consegna della ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla questura.
La pronuncia della Corte non trova applicazione nei casi consolidati per effetto di sentenze passate in giudicato che abbiano negato la prestazione.
Qui di seguito si allega il messaggio l’Inps n. 6456/2015.
PRASSI – INPS – MESSAGGIO 20 OTTOBRE 2015, N. 6456
Prestazioni a favore degli stranieri extracomunitari. Adeguamenti interpretativi dell’Istituto La Corte Costituzionale – con sentenza n. 22 del 27/01/2015 – si è pronunciata nuovamente sull’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sancendone l’incostituzionalità “nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione non reversibile di cui all’art. 8 della legge 66/1962 e dell’indennità di cui all’art. 3 comma 1 della legge
508/1988 a favore degli stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno”.
La Corte, in sostanza, riconosce ai cittadini stranieri extracomunitari non vedenti, anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno, il diritto alla pensione e all’indennità speciale riconosciute ai ciechi civili qualora legalmente soggiornanti.
Si tratta dell’ultimo di una serie di interventi con cui la Corte ha ampliato la portata della norma, estendendo ai cittadini extracomunitari, anche sprovvisti di permesso di lungo soggiorno, il diritto all’assegno mensile di invalidità, all’indennità di accompagnamento, all’indennità di frequenza, alla pensione di inabilità (cfr. sentt. nn. 306/2008, 11/2009, 187/2010, 329/2011, 40/2013).
Pertanto, come già avvenuto in precedenza con le prestazioni di invalidità civile (cfr. messaggio n. 13983/2013) e come peraltro condiviso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota 21 settembre 2015 Prot. 29/4450/L) si estende il diritto alle prestazioni previste per i ciechi totali e parziali nei confronti degli stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione, anche se sprovvisti di permesso di lungo soggiorno.
Nei confronti di questi soggetti la prestazione andrà riconosciuta fino alla relativa data di scadenza e prorogata alla consegna della ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla Questura competente. Tale documentazione dovrà naturalmente essere acquisita nel fascicolo dell’istruttoria.
Si fa presente che la pronuncia della Corte non potrà trovare applicazione nelle ipotesi di situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato che abbiano negato la prestazione.
Si chiarisce, infine, che i programmi di calcolo sono stati aggiornati per riconoscere e gestire la presenza del codice “4” (individuato per i ciechi) nel campo DB GP1AV71N, azzerando la prestazione dal mese successivo alla scadenza del permesso di soggiorno.
Nel TE08 sarà riportata la scadenza della prestazione come da valore indicato nel campo GP1AV71N con la seguente dicitura:
“La prestazione è stata concessa fino al mese di MM/AAAA (i valori di GP1AV71N), data di scadenza del suo permesso di soggiorno”.
Si invitano i destinatari del presente messaggio a garantirne la più ampia diffusione con le consuete modalità.
Paolo Colombo