Centro Di Documentazione Giuridica: Il Tribunale di Pesaro condanna il Miur per aver discriminato un docente con handicap, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Il Tribunale di Pesaro ha di recente emesso un importante provvedimento in materia di comportamenti discriminatori ai danni di un docente con handicap.
Con ordinanza del 24 ottobre 2014 condannato il MIUR per aver adottato l’Amministrazione Scolastica presso cui prestava servizio il docente con handicap una condotta discriminatoria (ex art. 28 DLgs n. 150/2011).
L’amministrazione scolastica, infatti, è stata censurata per aver impedito al docente di superare l’anno di prova e per aver addotto motivi esclusivamente riconducibili alla sua situazione di handicap e quindi del tutto estranei alla sua capacità di insegnamento.
La patologia clinica della ricorrente non intaccava la sua capacità di insegnamento, ma escludeva soltanto l’attività di sorveglianza e di gestione all’esterno della classe, se non con la collaborazione e il supporto di altro docente o personale a ciò destinato.
Nell’ordinanza si legge che la mancata dimostrazione del motivo addotto per giustificare il provvedimento di mancato superamento dell’anno di prova (necessità di nuove risorse da adibire ad assistenza e sorveglianza degli alunni) fa sì che lo stesso si correli obiettivamente e in via esclusiva alla condizione di handicap del ricorrente. Tale condizione, come si legge nel provvedimento, ha prodotto al docente un danno non patrimoniale ma di natura morale (sofferenza e disagio emotivo) meritevole di risarcimento.
L’Amministrazione è stata pertanto condannata al risarcimento del danno morale procurato oltre che al pagamento delle spese di lite.
In calce il testo integrale del provvedimento commentato.

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale di Pesaro In persona del giudice dott. Maurizio Paganelli, ha emesso la seguente

ORDINANZA

all’udienza del 24.10.2014, nella causa iscritta al n. 588 /2013 , in corso tra

. „                                   .                                         , con il patrocinio deil’avv.

BELFATTO GABRIELE,

RICORRENTE

contro

M.I.U.R. – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dai propri funzionari

RESISTENTE

Avente ad oggetto: ricorso ex art. 28, d.Igs. n. 150/2011, avverso

p———————————————————— .                       r

[comportamenti discriminatori;.

Considerato che:

  • la decisione dell’amministrazione scolastica del 02.07.2012 (doc. 4), di rinviare l’anno di prova della docente, in attesa che l’amministrazione provvedesse a fornire allTstituto scolastico risorse da destinare

 

 

 

 

 

 

 

 

all’assistenza e vigilanza sugli alunni durante le ore di attività didattica è obiettivamente e direttamente discriminatoria;

  • analoga qualificazione dève affermarsi in relazione agli atti precedenti che hanno preceduto tale determinazione (infra menzionati)
  • infatti, la valutazione medico legale del 07.10.2010 (doc. 3. ric.) era nel senso che la patologia cronica in fase di stabilità clinica non pregiudicava la capacità di insegnamento della ricorrente nella scuola primaria, essendo esclusa soltanto l’attività di sorveglianza e gestione delle attività all’esterno della classe, se non con la collaborazione ed il supporto di altro docente o personale a ciò destinato;
  • la motivazione del provvedimento del 2 luglio 2012 era quindi illogica, poiché durante le ore di attività didattica, e quindi in classe, ove tale attività ordinariamente si svolge, la ricorrente era ed è in grado di provvedere autonomamente;
  • l’inconsistenza e comunque la mancata dimostrazione del motivo addotto per giustificare il provvedimento (necessità di nuove risorse da adibire all’assistenza c sorveglianza degli alunni), fa si che lo stesso si correli obiettivamente e in via esclusiva alla condizione di handicap della ricorrente, che ha costituito l’effettiva ragione della decisione di rinvio dell’anno di prova;
  • la nozione di discriminazione diretta (trattamento sfavorevole di una persona rispetta ad un’altra in situazione analoga, a causa dell’handicap), non richiede, infatti, un dolo intenzionale o specifico

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dell’autore, essendo sufficiente la consapevolezza della condotta e dell’evento che, nella specie, non possono porsi in dubbio;

  • questa condotta ha prodotto un danno non patrimoniale. Ciò non solo come astratta lesione dell’interesse ad un trattamento non discriminatorio ma anche sotto il profilo delle conseguenze pregiudizievoli conseguenti alla manifesta e reiterata violazione del diritto all’eguale trattamento;
  • deve infatti considerarsi che l’amministrazione scolastica (Istituto comprensivo statale Giovanni Paolo II, di Sant’Angelo in Lizzola, ha ribadito più volte il proprio infondato convincimento: a) in data

14.11.2011, pretendendo di porre in capo all’amministrazione sanitaria l’indicazione ed il carico del personale a ciò necessario (doc. 5, ric.): b) in data 02.04.2012, nonostante le chiare indicazioni fomite sia dall’Asur (doc. 6 e 10) che dall’Uffìcio scolastico regionale (doc. 8) pretendendo questa volte risorse dall’Ufficio scolastico provinciale; c) in data 01.08.2012 rinviando nuovamente l’anno di prova della docente; d) in data 02.12.2012, rifiutando il riesame della decisione richiesto dalla ricorrente, avvenuto con esito favorevole alla ricorrente solo in data 05.11.2012;

  • l’esistenza di un danno non patrimoniale, di natura morale (sofferenza e disagio emotivo) e non biologica (non vi è alcuna evidenza clinica in tal senso) appare peraltro chiaramente evincibile nella nota della ricorrente del 24.07.2012;
  • appare equo, in ragione dei motivi suddetti, liquidare il danno nella misura di € 5.000,00;
  • le spese di lite sono poste in capo alla convenuta e liquidate in complessivi € 2.000,00 per compenso al difensore, oltre spese forfettarie, iva e epa come per legge.

P.Q.M.

Il tribunale di Pesaro, ogni diversa istanza eccezione disattesa, accoglie il ricorso e per l’effetto condanna la convenuta al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore della ricorrente. Spese come in parte motiva.

Pesaro, 1124/10/2014

IL GIUDICE Dott. Maurizio Paganelli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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