Centro di Documentazione Giuridica – Collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

La Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con sentenza n. 9215 del 7 maggio 2015 è intervenuta in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti.
Con tale sentenza, la Suprema Corte ha ribadito lo scopo della legge 29 marzo 1985 n. 113, articoli 3 e seguenti sul collocamento dei centralinisti non vedenti, che è quello di garantire, in funzione di solidarietà sociale, l’assunzione di centralinisti non vedenti presso le strutture (private o pubbliche) che siano dotate di impianti telefonici per il quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti di operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti di operatore; ha nuovamente sottolineato l’importanza della comunicazione da parte della Telecom all’ufficio provinciale del lavoro che lo richieda, l’elenco dei datori di lavoro presso i quali sono installati centralini che comportino l’obbligo di assunzione e ha quindi confermato la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno al lavoratore non vedente che aveva l’obbligo di assumere in qualità di centralinista non vedente.
Segue il testo integrale della sentenza.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-05-2015, n. 9215

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente –
Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1602-2009 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. (OMISSIS), LICEO CLASSICO STATALE G. MELI DI PALERMO, in persona del Ministro e del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrenti –
contro
S.G. C.F. (OMISSIS);
– intimato –
Nonché da:
S.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo studio dell’avvocato LONGO RUGGERO, rappresentato e difeso dall’avvocato PATANELLA SILVANA, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. (OMISSIS), LICEO CLASSICO STATALE G. MELI DI PALERMO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1574/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 07/01/2008 R.G.N. 2120/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2015 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5489/05, in accoglimento della domanda proposta da S.G. nei confronti del Ministero dell’istruzione e del Liceo Classico statale “G. Meli” di Palermo, dichiarava il diritto del ricorrente, in qualità di centralinista non vedente, all’assunzione a decorrere dall’8 aprile 2003 presso il liceo classico anzidetto, e condannava quest’ultimo a corrispondere al S., a titolo di risarcimento del danno, una somma pari all’intero trattamento economico spettantegli a decorrere dalla data dianzi indicata e sino alla data della sentenza.
Su impugnazione principale del Ministero e del Liceo classico, ed incidentale del S., la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado nella parte in cui era stato riconosciuto il diritto del lavoratore all’assunzione con decorrenza dall’8 aprile 2003, ma condannava, in luogo del Liceo classico, il Ministero al pagamento delle retribuzioni a decorrere da tale data e sino alla data della sentenza della stessa Corte, anzichè sino alla sentenza di primo grado.
Ha osservato la Corte di merito che il S. aveva diritto all’assunzione ai sensi della L. n. 113 del 1985, che pone a carico dei datori di lavoro pubblici o privati l’obbligo di assumere i centralinisti telefonici non vedenti utilmente collocati in graduatoria, qualora dispongano di centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti di operatore, prescindendo dalla previsione in organico di tale qualifica professionale; che non avendo il liceo “G. Meli” proceduto all’assunzione, l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione aveva avviato d’ufficio il S., posto che presso quel liceo vi era un siffatto centralino telefonico, come era stato confermato da Telecom Italia S.p.A. – tenuto per legge ad informare detto Ufficio -, a nulla rilevando se tale centralino telefonico potesse funzionare manualmente o potesse gestire il traffico telefonico attraverso sistemi di collegamento automatici o se il funzionamento dello stesso fosse estremamente semplice; che tali circostanze peraltro avrebbero dovuto essere dimostrate dall’amministrazione, la quale, al riguardo, non aveva fornito alcuna prova.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso il Ministero. Il lavoratore resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale e depositando successivamente memoria ex art. 378 cod. proc, civ.

Motivi della decisione

1. Il ricorso principale è articolato in quattro motivi, quello incidentale in un solo motivo. A tutti fanno seguito i relativi quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore ma applicabile ratione temporis.
2. Con il primo motivo del ricorso principale il Ministero, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2696 cod. civ., della L. 29 marzo 1985, n. 113, artt. 3 e 6 deduce che presupposto per l’applicazione di tale legge è che sussista un centralino per il quale le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti di operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti di operatore. Tale dato, aggiunge, era stato contestato dall’Amministrazione fin dal primo grado del giudizio, negandosi una postazione di tal fatta presso l’istituto scolastico, ma la Corte d’appello ha disatteso questo assunto, rilevando che la circostanza era rimasta del tutto indimostrata, senza considerare che al riguardo la prova doveva essere fornita dal lavoratore, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto, mentre spettava all’Amministrazione dimostrare eventuali fatti impeditivi. Tale prova avrebbe dovuto riguardare anche l’esistenza presso la scuola di un impianto telefonico per il cui funzionamento occorreva necessariamente l’attività di un operatore specializzato.
3. Con il secondo motivo del ricorso principale, il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, lamenta che il giudice d’appello avrebbe dovuto provvedere d’ufficio agli atti istruttori ritenuti necessari a superare l’incertezza sui fatti costitutivi o impeditivi, e quindi indispensabili ai fini della decisione. Al riguardo avrebbe dovuto considerare “la relazione di consulenza tecnica sugli impianti telefonici in dotazione a svariate istituzioni scolastiche, espletata dalla s.p.a. Eunics con relativo verbale di sopralluogo”, ancorchè tale documento fosse stato formato successivamente al giudizio di primo grado.
4. Con il terzo motivo del ricorso principale è denunciata insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Ribadisce il ricorrente che l’onere della prova che il centralino avesse le caratteristiche richieste dalla legge per l’assunzione di un non vedente era a carico del lavoratore e che, nonostante ciò, l’Amministrazione aveva chiesto di dimostrare il contrario attraverso la relazione di consulenza redatta dalla ditta Eunics, sopra citata.
La Corte di merito, aggiunge, ha omesso di dare ingresso nel giudizio a tale documento, non facendone menzione nella sentenza.
5. Con il quarto motivo del ricorso principale il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2043 cod. civ., deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha riconosciuto al lavoratore, a titolo risarcitorio, le retribuzioni a decorrere dalla data in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere assunto, nonostante il medesimo in tale periodo non avesse svolto attività lavorativa e non avesse dato la prova dei danni subiti.
6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il lavoratore, denunciando violazione di plurime violazioni di legge, lamenta che la Corte di merito abbia limitato la condanna al pagamento delle retribuzioni sino alla data della pronuncia della sentenza. Una volta infatti riconosciuto il diritto all’assunzione, con effetti costitutivi del rapporto, l’obbligo del pagamento del trattamento economico avrebbe dovuto essere posto a carico dell’Amministrazione sino a quando la medesima si fosse resa inadempiente, non ottemperando alla assunzione.
7. I primi tre motivi del ricorso principale, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non sono fondati.
La L. 29 marzo 1985, n. 113, art. 3 e segg. (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, ha lo scopo di garantire, in funzione di solidarietà sociale, l’assunzione di centralinisti non vedenti presso le strutture (private o pubbliche) i che siano dotate di impianti telefonici per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti di operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti di operatore.
A tal fine i datori di lavoro che procedono alla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione previsto da detta legge, sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta giorni agli uffici provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati.
L’art. 5 della legge sopra citata prevede, in particolare, che la società italiana per l’esercizio telefonico, entro sessanta giorni dall’installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione, deve comunicare agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio l’operazione avvenuta e le caratteristiche dell’apparecchiatura telefonica ed inoltre che la società anzidetta è tenuta a comunicare, all’ufficio provinciale del lavoro che lo richieda, l’elenco dei datori di lavoro presso i quali sono installati centralini che comportino l’obbligo di assunzione.
E’ altresì previsto (art. 6) che i datori di lavoro pubblici assumano per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all’ufficio provinciale del lavoro e che i centralinisti non vedenti hanno diritto all’assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni o enti interessati, salvo il limite di età ed il titolo di studio. Ove i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all’assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l’obbligo, l’ufficio provinciale del lavoro li invita a provvedere.
Trascorso un mese l’ufficio provinciale procede all’avviamento d’ufficio.
Come risulta dalla sentenza impugnata Telecom Italia S.p.A. con nota del 7 gennaio 2000 segnalava all’Ufficio provinciale del lavoro l’esistenza presso taluni istituti scolastici di Palermo, tra cui il liceo classico “G. Meli”, di un centralino che aveva le caratteristiche richieste dalla L. n. 113 del 1985, con posto per operatore non vedente. Sulla base di tale segnalazione, l’Ufficio anzidetto invitava l’istituto scolastico a presentare richiesta di avviamento di un centralinista telefonico non vedente, ai sensi dell’art. 6 di detta legge e, a fronte del persistente rifiuto dell’Istituto di procedere a tale richiesta, con lettera in data 8 aprile 2003 avviava d’ufficio al lavoro il S., utilmente iscritto nella graduatoria regionale dei centralisti telefonici non vedenti.
Tali essendo gli elementi acquisiti dalla Corte di merito, del tutto inconsistenti si palesano le censure del ricorrente con riguardo all’onere della prova circa le caratteristiche del centralino telefonico installato presso l’ufficio scolastico in questione.
La prova di tali caratteristiche risultava dalla segnalazione in data 7 gennaio 2000 dalla Telecom, società questa che era tenuta per legge a comunicare all’ufficio provinciale del lavoro l’esistenza di centralini telefonici per i quali sussisteva l’obbligo di assunzione dei centralinisti non vedenti.
La sentenza impugnata, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, ha ritenuto sufficiente detta segnalazione, senza che occorressero ulteriori elementi comprovanti le caratteristiche del centralino in questione.
Da qui la mancata acquisizione in giudizio della “relazione di consulenza tecnica” della S.p.A. Eunics, avente ad oggetto gli impianti telefonici in dotazione a taluni istituti scolastici, documento questo che è stato formato, come dedotto dallo stesso ricorrente, successivamente al giudizio di primo grado e la cui produzione, evidentemente, non è stata ritenuta ammissibile e che comunque non è stato ritenuto indispensabile dal giudice d’appello ai fini della decisione della causa ex art. 437 cod. proc. civ..
Al riguardo non è superfluo ricordare che la valutazione delle prove e, con essa, il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell’attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall’istruttoria, piuttosto che ad un altro (Cass. 28 giugno 2006 n. 14972).
Ed ancora, “Nel sistema vigente opera il principio cosiddetto dell’acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile indipendentemente dalla sua provenienza ed il risultato della prova deve essere valutato indipendentemente dalla posizione della parte che l’abbia dedotta” (Cass. 10 agosto 2004 n. 15408).
Quanto poi all’assunto del ricorrente, secondo cui l’obbligo di assunzione non sussiste nell’ipotesi in cui il centralino possa funzionare in automatico e comunque non richieda necessariamente l’esistenza di un operatore, trattasi di circostanza che non risulta dagli atti e che trova smentita nella segnalazione della TELECOM sopra indicata, in base alla quale l’istituto scolastico “G. Meli” rientrava fra quelli muniti di centralino telefonico con posto per operatore non vedente.
Correttamente dunque la Corte territoriale ha ritenuto che ricorressero i requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assunzione del S..
8. Il quarto motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale del lavoratore vanno esaminati congiuntamente perché connessi.
La sentenza impugnata, nel riconoscere al S. il diritto all’assunzione a decorrere dalla data dell’8 aprile 2003, ha condannato il Ministero dell’Istruzione a corrispondere al medesimo, a titolo risarcitorio, le retribuzioni perdute a decorrere dalla data anzidetta e sino a quella di emissione della sentenza.
La prima di tali due ultime statuizioni va confermata, mentre non ritiene questo Collegio, in accoglimento del ricorso incidentale, di condividere la seconda.
Ed infatti il datore di lavoro che rifiuti ingiustificatamente di assumere il lavoratore avviato è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, a risarcire l’intero pregiudizio patrimoniale che il medesimo ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza del datore di lavoro.
Tale principio può ritenersi consolidato alla stregua delle numerose pronunce di questa Corte intervenute in materia (cfr. Cass. n. 4953/98; Cass. n. 12516/03; Cass. n. 2402/04; Cass. 15913/04).
Il pregiudizio economico subito dal lavoratore può essere in concreto determinato, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complessivo trattamento retributivo che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, mentre spetta al datore di lavoro provare l’aliunde perceptum, oppure la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione (cfr. Cass. n. 2402/04 cit.).
Non può pertanto limitarsi il diritto del lavoratore alle retribuzioni sino alla data della decisione della sentenza impugnata, evidente essendo che questa spiega effetti, anche dal punto di vista del ristoro delle utilità perdute, sino a quando si protrae l’inadempimento.
Una diversa soluzione porterebbe il lavoratore a dovere esperire ulteriori azioni in caso di prolungato inadempimento del datore di lavoro all’obbligo di assunzione, ai fini del recupero parziale del credito retributivo man mano maturatosi, evenienza questa che non ricorre nell’ipotesi di condanna del datore di lavoro inadempiente al pagamento delle retribuzioni sino alla effettiva assunzione, statuizione che non trova alcun ostacolo nel sistema e si pone in linea con il principio di economia processuale, che trova fondamento anche nel principio di ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Cost..
9. In conclusione va respinto il ricorso principale, mentre va accolto quello incidentale.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, in relazione al ricorso accolto, va decisa nel merito, con la condanna del Ministero dell’Istruzione a corrispondere al S. a titolo risarcitorio, le retribuzioni perdute sino al momento dell’assunzione, con gli accessori di legge, ferme restando le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, comprese quelle relative alle spese dei giudizi di merito.
Il Ministero ricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, a corrispondere a S. G., a titolo risarcitorio, una somma pari alle retribuzioni perdute sino al momento dell’assunzione, con gli accessori di legge, ferme restando le altre statuizioni comprese quelle relative alle spese dei giudizi di merito.
Condanna il Ministero al pagamento, a favore del S., delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2015.