Centro di Documentazione Giuridica: Assunzione disabili, gli enti pubblici non autocertificano il proprio esonero, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Gli enti pubblici non possono autocertificare il proprio esonero dal collocamento obbligatorio di disabili.
A precisarlo è il Ministero del Lavoro nell’interpello n. 4/2015, che ha risposto ad un quesito dell’Anci (associazione nazionale comuni italiani) in merito al campo di applicazione dell’art. 5, comma 2, della legge n. 68/1999 (diritto al lavoro dei disabili). La richiamata norma (art. 5), si ricorda, disciplina i casi di esonero del personale dal computo della c.d. quota di riserva (cioè le assunzioni riservate a soggetti disabili); l’ultimo capoverso prevede che “fermo restando l’obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un’autocertificazione del datore di lavoro che attesta l’esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo”.
L’Anci ha chiesto di sapere se quest’ultimo capoverso della norma possa applicarsi anche agli enti pubblici. La risposta del Ministero è stata negativa.
Il Ministero muove dalla lettura dell’art. 5, il quale stabilisce: nella prima parte che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, ove operino in determinati settori (trasporto aereo, marittimo o terrestre, edile e degli impianti a fune, autotrasporto e minerario) sono sottratti dall’osservanza degli obblighi di assunzione (di cui all’art. 3), con esclusivo riferimento al personale identificato dalla stessa disposizione; nell’ultimo periodo (prima riportato) che “(…) le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail (…)”, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un’autocertificazione.
Per il Ministero l’ultima previsione non può intendersi riferita agli enti pubblici, perché il dato testuale fa esplicito riferimento alle “aziende” contrariamente a quanto avviene in altre parti dello stesso art. 5 dove il legislatore ha preso espressamente in considerazione i “datori di lavoro privati e gli enti pubblici”.
Segue testo integrale dell’interpello.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

 

cdg ALLEGATO Interpello Ministero Lavoro n. 4-2015