Centralinisti non vedenti – Assunzione obbligatoria ai sensi della legge n. 113/1985, di Tommaso Daniele

Autore: Tommaso Daniele

Ci preme richiamare la Vostra attenzione sul parere che in data 22 maggio 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica UORCC.PA ha espresso in materia di collocamento obbligatorio dei portatori di handicap, in risposta ad un quesito da parte dell’INPS (prot. DFP 0023580 P-4. 17.1.7.4; vedasi all. 1).
 La questione è così riassunta: l’INPS ha avanzato la possibilità di sospendere, almeno per tutto l’anno 2013, gli obblighi assunzionali relativi ai soggetti disabili e ai centralinisti non vedenti, previsti rispettivamente ai sensi della legge n. 68/1999 e della legge n. 113 del 1985.
 La sospensione richiesta, come precisato dall’Istituto, è da giustificare sulla base delle modifiche organizzative a cui è stato sottoposto negli ultimi anni per una serie di interventi normativi che hanno portato a determinare posizioni in organico di soprannumerarietà o di eccedenza (soppressione INPDAP e ENPALS e trasferimento delle funzioni all’INPS; riduzione delle dotazioni della pubblica amministrazione per effetto della spending review).
 Con il parere di cui trattasi, la Funzione Pubblica se da un lato ha ritenuto di accogliere l’esigenza di sospendere gli obblighi occupazionali previsti dalla legge n. 68/1999 fintanto che la eccedenza di personale non venga meglio razionalizzata, anche per evitare il rischio della perdita del posto di lavoro del personale già di ruolo in esubero; dall’altro, invece, ha inteso ribadire esplicitamente la tutela assunzionale della sola categoria dei centralinisti non vedenti, in applicazione della legge n. 113/1985, di specialissima e di stretta interpretazione.
 Apprezziamo oltremodo il richiamo all’art. 4, comma 4, della legge n. 113/1985. Viene confermato, infatti, che <in caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti non vedenti sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza>; per cui, per la FUNZIONE PUBBLICA, la legge n. 113 del 1985 <si configura come norma speciale non suscettibile perciò di interpretazione analogica>.
L’eccezionalità riconosciuta alla legge n. 113/1985 esclude i nostri centralinisti dal divieto più generale di assunzioni in soprannumero per tutte le restanti categorie protette.
 All’INPS viene concessa la sospensione temporanea dell’obbligo di coprire le quote di riserva per le categorie protette, <con l’eccezione della disciplina relativa ai centralinisti non vedenti>.
 Per noi dell’Unione questo è un successo.
A giusta ragione, possiamo così tornare a confrontarci, in maniera più risoluta, con tutte quelle amministrazioni pubbliche (dai Ministeri agli enti locali, Regioni Province e Comuni) che, in nome del processo di spending review, di cui al decreto legge 6.7.2012, n. 95, e quindi dello snellimento e della allocazione ottimale del personale, hanno rigettato in più occasioni le nostre richieste di assunzione di personale non vedente, pur in presenza di posti operatori vacanti, adducendo problemi di natura economica e/o di eccedenza di unità in organico.
Vengono fatte salve, pertanto, le sanzioni amministrative per i datori di lavoro inadempienti ai sensi della normativa vigente (ex art. 10 e decreto direttoriale n. 181 del 24.7.2012, rettificato all’art. 1 comma 2, con successivo decreto direttoriale n. 212 del 3.9.2012 relativamente all’adeguamento dell’importo delle sanzioni).
Tutto ciò considerato, Vi invitiamo a far valere sul territorio di competenza il diritto all’occupazione dei nostri centralinisti iscritti agli Albi provinciali, grazie proprio alla specialità di una norma, appunto la n. 113, nata sotto il segno dell’Unione.
A maggior supporto alle istanze che vorrete esperire, vogliamo ritrasmetterVi la deliberazione n. 49/2011/SS.RR./PAR, resa in sede consultiva il 16 marzo 2011 dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, nei confronti di un Comune reticente alla copertura del posto operatore vacante oltre i limiti di legge, perché riteneva di computare in bilancio anche le spese per il personale appartenente alle categorie protette.
Di diverso avviso si è dimostrata, invece, la Consulta, secondo cui <la cogenza dell’obbligo di assunzione dei disabili rende nullo …. il margine di autonoma determinazione dell’Ente sotto il profilo della comprimibilità dei costi per il personale> (vedasi circolare 88/2012 ? all. 2).
Come è evidente, ciò che più ci deve premere, come associazione che rappresenta e difende i non vedenti italiani, è che vengano rispettati i termini normativi per il collocamento obbligatorio dei disabili visivi, anche perché per i ciechi e gli ipovedenti il lavoro costituisce di per sé un insostituibile mezzo di integrazione sociale.
Data l’importanza del contenuto, si invitano le strutture in indirizzo di darne la massima diffusione.

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele