ROMA Ora lo dice anche la Corte costituzionale: quella trattenuta pari al 2 per cento dello stipendio, che circa due milioni di dipendenti pubblici si vedono applicare ogni mese, non è legittima. Nella stessa sentenza in cui censurano il prelievo sulle retribuzioni più alte, i giudici della Consulta affermano che la legge 122 del 2010 con la quale è stato riformato l'istituto della buonuscita viola gli articoli 3 e 36 della Costituzione determinando "un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati".
La possibilità che quei soldi tornino in tempi brevi nelle tasche degli interessati è piuttosto bassa: l'onere per lo Stato sarebbe troppo pesante soprattutto in una fase di ulteriore stretta di bilancio. Ma è chiaro che di un pronunciamento pesante come quello della Corte costituzionale, che segue quelli di alcuni Tar, lo Stato in qualche modo dovrà tener conto.
Tutto nasce dalla legge 122 del 2010, una corposa manovra economica che oltre a bloccare i rinnovi contrattuali per tre anni e a congelare le retribuzioni dei dipendenti pubblici, modificava l'istituto della loro buonuscita equiparandola a partire dal 2011 al Tfr dei privati. Le due forme di liquidazione funzionano in modo abbastanza diverso: la buonuscita degli statali era alimentata da un accantonamento del 9,6 per cento calcolato sull'80 per cento della retribuzione: il 2,5 (quindi il 2 per cento del totale) era a carico del lavoratore. Invece per il Tfr viene accantonato il 6,91 per cento dello stipendio totale, totalmente a carico del datore di lavoro.
Con l'equiparazione tra pubblico e privato la trattenuta del 2,5 per cento, denominata "Opera di previdenza" sarebbe dovuta sparire dai cedolini.
Anche perché a fronte di questi soldi non c'è più a fine carriera, come accadeva con la buonuscita, una liquidazione generalmente più vantaggiosa del Tfr.
Anzi, per i lavoratori pubblici la base retributiva per il calcolo del Tfr resta pari all'80 per cento dello stipendio, mentre per i privati si tiene conto del 100 per cento.
Nella realtà però non è successo nulla, anche perché l'allora Inpdap (poi confluita nell'Inps) ha emanato una circolare in cui sosteneva che siccome la legge aveva sì modificato il sistema di calcolo, ma senza cambiare il nome "buonuscita", la trattenuta doveva essere applicata ancora. E così hanno fatto tutte le amministrazioni. Alcuni lavoratori si sono però rivolti alla giustizia amministrativa che ha iniziato a dare loro ragione; dal Tar dell'Umbria il nodo è poi rimbalzato alla Consulta, che ora si è pronunciata.
Sulla carta, si tratta di una partita finanziaria gigantesca. Il prelievo dichiarato illegittimo pesa sulla busta paga di un dipendente medio per 35-40 euro al mese; 600 euro l'anno è la stima della Uil-Fpl per un lavoratore di fascia C. Siccome il nuovo meccanismo è scattato all'inizio del 2011 si tratterebbe – oltre che di sospendere il prelievo- di restituire quello applicato ormai su quasi due anni. La Cgil valuta l'impatto sul biennio pari a 3,8 miliardi di euro riferendosi a tutta la platea del pubblico impiego.
Bisogna ricordare però che questa situazione non riguarda tutti i dipendenti pubblici ma solo quelli assunti prima del 2001: gli altri infatti hanno già fin dall'inizio il meccanismo del Tfr e la trattenuta non viene loro applicata per il semplice motivo che lo stipendio è stato loro ridotto in proporzione al momento in cui sono stati assunti: soluzione ugualmente poco piacevole nella sostanza ma giuridicamente corretta.
Ora parte la battaglia per rendere esecutivo il principio fissato dai giudici; il governo dovrà quanto meno iniziare ad ipotizzare qualche soluzione. "Abbiamo sempre sostenuto che il prelievo fosse illegittimo in quanto viola il principio di eguaglianza e quello di parità di trattamento retributivo rispetto al settore privato – commenta Giovanni Torluccio – segretario generale della Uil-Fpl – ora le amministrazioni dovranno restituire ai lavoratori le somme illegittimamente trattenute". La Cgil parla di "una vera e propria bomba sui conti Inps-Inpdap".