Accesso dei non vedenti ai servizi bancari – Firma del cieco

Autore: Tommaso Daniele

Spett. Associazione
Bancaria Italiana
Presidenza
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma (Palazzo Altieri)

Sono giunte a questa Presidenza Nazionale numerose segnalazioni da parte di soggetti ciechi o ipovedenti che hanno incontrato serie difficoltà al momento della sottoscrizione di contratti per l'apertura di conti correnti presso vari istituti di credito o, comunque, al momento di firmare la documentazione necessaria per l'accesso ai servizi bancari.
Al riguardo, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, nel suo ruolo di rappresentante degli interessi morali e materiali della categoria, si permette di sottoporre all'attenzione degli organi dirigenti di codesta Associazione Bancaria Italiana le seguenti considerazioni.
La legge 3 febbraio 1975, n. 18 stabilisce espressamente (art. 1) che la persona affetta da cecità, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purché non sia inabilitata o interdetta a norma del codice civile.
Pertanto, all'art. 2 viene sancito che la firma apposta su qualsiasi atto, anche senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.
Sulla generale applicabilità del predetto principio è sorto qualche dubbio interpretativo, soprattutto per quanto riguarda la sua compatibilità con la Legge Notarile, al punto che questa Presidenza Nazionale ha interessato direttamente il Consiglio Nazionale del Notariato.
Dal predetto parere si ricava sostanzialmente che, mentre per gli atti pubblici devono sempre osservarsi le disposizioni della Legge Notarile (in particolare l'art. 48 sulla presenza di testimoni), nulla è cambiato per le scritture private nelle quali rimane pienamente in vigore il disposto della citata L. 18/1975 circa la piena validità della firma del cieco, anche se apposta senza la presenza degli assistenti ivi previsti (art. 3).
Pertanto, non sembra potersi dubitare del fatto che per l'apertura di un conto corrente bancario, così come per ogni altra operazione che, rientrando nelle scritture privatistiche, non preveda necessariamente un atto pubblico perfezionato da un notaio, la sottoscrizione del non vedente (sia con sia senza la presenza di assistenti di propria fiducia) sia idonea al perfezionamento dell'atto stesso.
Si fa appello, quindi, alla sensibilità già più volte manifestata verso le peculiari problematiche della clientela che soffre di minorazioni visive, per invitare codesta Presidenza a sensibilizzare i responsabili di settore dei vari istituti ad applicare in modo corretto la vigente disciplina sulla firma dei non vedenti, al fine di non creare situazioni imbarazzanti, e in qualche caso al limite della violazione di diritti soggettivi, seppure con le migliori intenzioni da parte degli operatori di migliore tutela degli interessati.

Si ringrazia per l'attenzione che si vorrà riservare alla presente nota e, con l'occasione, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Prof. Tommaso Daniele)