Facendo seguito ai comunicati n. 138 del 14 luglio 2015 e n. 66 del 20 aprile 2016, vi informo che dal 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica all’art. 3 della legge 68/1999, per effetto dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 (attuativo del Jobs Act), recentemente modificato e corretto dal Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016.
Molteplici sono gli interventi disciplinati dal Decreto n. 151: dalla razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità (dove trovano spazio, agli artt. 12 e 13, le modifiche alla legge n. 113/1985), ai nuovi obblighi in sede di costituzione e gestione del rapporto di lavoro (vengono introdotte le cd “comunicazioni telematiche” per chi si licenzia volontariamente- si tratta di una procedura telematica obbligatoria in atto dal 12 marzo 2016, voluta per contrastare la pratica delle dimissioni in bianco, ma che non è presente nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), fino all’incremento economico delle sanzioni amministrative in caso di inadempienze datoriali (è aumentata del 144% per un importo di euro 153,20 la sanzione a carico del datore di lavoro, che non rispetta la quota di lavoratori disabili da assumere (derivante dal precedente importo del contributo esonerativo di 62,30 euro, moltiplicato per 5 volte), da calcolare sempre per ogni giorno e per lavoratore).
La novità decorrente dallo scorso 1° gennaio riguarda l’obbligo di assunzione dei lavoratori con disabilità, entro le quote di riserva (rif. comunicato n. 66/2016, pag. 2).
Il campo di applicazione della norma è il settore privato (in cui rientrano anche gli enti pubblici economici, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le ONLUS, che operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione).
Si prevede, ora, che tale obbligo non insorga più al momento di una nuova assunzione, ma scatti automaticamente anche per quelle aziende che abbiano già alle dipendenze un numero di 15 unità computabili, senza attendere che intervenga una nuova assunzione; viene così soppressa la finestra di tolleranza precedentemente prevista dalla legge 68/1999 che permetteva ai datori di lavoro privati di non procedere all’assunzione di un soggetto riservatario, fino a che non avessero assunto il sedicesimo lavoratore. Sostanzialmente, i datori di lavoro privati rimangono esonerati dall’obbligo assunzionale sino ad un organico di 14 unità lavorative.
Tale modifica normativa non riguarda il settore pubblico.
Andrebbe ricordato ai datori di lavoro che la quota generale disabili può essere soddisfatta anche mediante l’assunzione di lavoratori non vedenti, professionalizzatisi fisioterapisti o in possesso di qualifiche equipollenti ex legge 11 gennaio 1994, n. 29, nonché centralinisti ex legge 29 marzo 1985, n. 113 o in possesso di qualifiche equipollenti DM 10 gennaio 2000 e 11 luglio 2011. Lo prevede l’art. 3 comma 7 della citata legge n. 68.
Per effetto di tali nuove disposizioni, dovranno essere necessariamente potenziate le attività ispettive del Ministero del Lavoro, per verificare se le quote disabili siano effettivamente rispettate dai datori di lavoro pubblici e privati. Sulla maggiore incisività dell’azione ispettiva, con specifico riferimento alla possibilità che il Ministero invii al datore di lavoro, presunto inadempiente, diffida accertativa, sarà opportuno invocare quanto disciplinato dall’art. 22 del Decreto legislativo n. 151/2015, recepito, dagli Uffici centrali ministeriali, con circolare n. 26/2015 (rif. prot. n. 37/0016860/MA008.A001.1476).
Collocamento mirato: dal 1° gennaio 2017, al via le nuove regole introdotte dal decreto correttivo del Jobs Act, di Mario Barbuto
Autore: Mario Barbuto