GDL 1 – Notai

Autore: Franco Lepore

Il Gruppo di Lavoro 1 – Tutela, – Lavoro, Previdenza, Pensionistica, Legislazione, Diritti, sta studiando l’opportunità di presentare una proposta per l’aggiornamento della legge n. 89/1913 (legge sul notariato). Pertanto lo scorso 28 maggio abbiamo incontrato un componente del Consiglio Nazionale del Notariato per discutere della nostra iniziativa.

Preliminarmente abbiamo fatto presente che l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti intende approfondire la possibilità di proporre un aggiornamento  della legge n. 89/1913 (provvedimento di oltre cento anni fa) al fine di consentire a ciechi e ipovedenti di partecipare autonomamente agli atti notarili senza la necessaria assistenza di due testimoni. Tuttavia, prima di presentare qualsiasi proposta, abbiamo ritenuto opportuno conoscere il pensiero dei notai.

Nel corso della riunione ci siamo soffermati sulla portata dell’art. 48 della legge sul notariato, il quale attualmente prevede la necessaria presenza di due testimoni, qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere. Negli ultimi tempi la condizione dei disabili visivi è notevolmente migliorata, anche grazie al progresso tecnologico. Pertanto oggi ci pare una discriminazione rispetto al resto dei cittadini richiedere la necessaria presenza di due testimoni quando all’atto notarile partecipa un cieco o un ipovedente. Ovviamente la possibilità di rinunciare ai testimoni deve essere una facoltà e non un’imposizione poichè molti disabili visivi, per maggior sicurezza,  preferiranno continuare ad avere la presenza dei testimoni. Tuttavia, a nostro avviso, i disabili visivi maggiormente autonomi e sicuri dovrebbero avere la facoltà di poter scegliere di partecipare agli atti notarili senza la necessaria presenza dei testimoni, al pari degli altri cittadini, sempre che il progresso tecnologico lo consenta.

In ogni caso occorre rilevare che attualmente ci sono alcuni atti notarili che prevedono comunque la necessaria presenza dei testimoni come ad esempio gli atti di donazione. Pertanto, anche qualora venisse accolta la nostra proposta, per alcuni atti continuerà ad essere necessaria la presenza dei testimoni per tutti i cittadini.

Successivamente ci siamo soffermati sulla portata degli artt. 47 bis e 47 ter della legge n. 89/1913 (introdotti recentemente da una modifica legislativa del 2010). Gli articoli sono molto interessanti poichè prevedono la possibilità di redigere gli atti notarili in formato elettronico e sottoscriverli con

la firma digitale. A tal proposito abbiamo fatto presente che attualmente le nuove tecnologie consentono a chi non vede di leggere autonomamente il documento elettronico e  di sottoscriverlo con la firma digitale. Sotto questo aspetto però ci siamo interrogati su due ordini di problemi. Prima di tutto ci sarebbe qualche difficoltà a poter leggere gli allegati degli atti notarili, soprattutto se sono frutto di semplice scansione per immagine. Inoltre riteniamo che non si possa costringere una delle parti a dotarsi di firma digitale solo perchè all’atto notarile partecipa una persona con disabilità visiva.

In ogni caso, anche per il componente del Consiglio Nazionale del Notariato, l’argomento è certamente da approfondire, in quanto per alcuni atti (come ad esempio quelli per gli appalti pubblici) ormai viene richiesta solo la firma digitale. Inoltre una Direttiva europea sta per prevedere l’atto notarile elettronico per la costituzione delle società. Infine non deve essere sottovalutato l’attuale periodo di pandemia che ci sta obbligando a ricorrere massicciamente alla digitalizzazione.

Nelle prossime settimane approfondiremo ulteriormente i vari aspetti della questione e presenteremo una proposta di modifica dell’art. 48 della legge n. 89/1913. Motiveremo la nostra proposta anche con specifiche tecniche in ordine all’accessibilità dei documenti elettronici e alla sottoscrizione con firma digitale. Con questa proposta di modifica di una legge vecchia di oltre cento anni vogliamo dare la possibilità ai disabili visivi di poter scegliere di partecipare agli atti notarili senza la necessaria presenza dei testimoni, qualora idonei sussidi tecnici informatici consentano a tutte le parti di poter leggere, comprendere e sottoscrivere autonomamente gli atti notarili. Questa soluzione sarebbe applicabile anche ad altre tipologie di disabilità.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della nostra proposta.

avv. Franco Lepore

Pubblicato il 06/07/2021.