Centro di Documentazione Giuridica: Amministrazione di sostegno o interdizione? Ecco i criteri di scelta precisati in una recente sentenza del Tribunale di Vercelli, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

La scelta tra amministrazione di sostegno e interdizione non si basa sul solo sul grado d’infermità del soggetto incapace, ma il giudice deve compiere una valutazione globale e complessiva della situazione personale e del patrimonio da gestire del soggetto.

Lo ha precisato il Tribunale di Vercelli con  sentenza del 31 ottobre 2014, n. 142. Nell’interessante sentenza si da conto della giurisprudenza di legittimità e di merito dei vari Tribunali che si trovano a dover utilizzare i criteri messi a disposizione della legge per stabilire la giusta misura di protezione da riconoscere all’interessato.

Il caso posto all’esame del Giudice piemontese, ha inizio con la richiesta della madre, già amministratore di sostegno del figlio, di pronunciare l’interdizione del proprio figlio poiché la misura già disposta era diventata insufficiente a causa del peggioramento delle condizioni di salute del figlio, affetto da encefalopatia epilettica con ritardo psicomotorio grave.

L‘amministrazione di sostegno inizialmente concessa era stata giudicata misura sufficiente sia in considerazione delle scarse esigenze gestionali da soddisfare, sia per il fatto che il beneficiario vivesse in un ambiente circoscritto e protetto che non lo esponeva al pericolo di compiere atti pregiudizievoli. La madre, in qualità di amministratore di sostegno, avrebbe dovuto esercitare i poteri cd. sostitutivi (ex art. 405, comma 5, n. 3, c.c.) a livello patrimoniale: compiere gli atti di straordinaria e di ordinaria amministrazione e gli ulteriori atti relativi alla presentazione di domande di assistenza, anche sanitaria e di sussidi.

Nel giudizio di interdizione, successivamente promosso, il nuovo esame peritale confermava l’esigenza di una forma di protezione tenuto conto della generale condizione di non autosufficienza del soggetto, dovuta al grado medio-grave del ritardo mentale.

La perizia evidenziava però anche che le cure quotidiane presso il centro diurno e “il buon accudimento e le attenzioni pedagogiche della madre di tutti questi anni avevano evitato ulteriori regressioni a livello psico-comportamentale”. Di conseguenza, a livello medico, non si poteva configurare un peggioramento della situazione preesistente.

Tenuto conto di ciò, il Tribunale di Vercelli rammenta che la scelta dell’amministrazione di sostegno non deve essere semplicemente basata sul grado d’infermità o d’impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto, ma piuttosto sulla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle sue esigenze, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass. Civ. Sez. I, sentenza 22 aprile 2009, n. 9628 e Cass. Civ. Sez. I, sentenza 26 ottobre 2011, n. 22332).

In particolare l’amministrazione di sostegno sarà preferibile in tutti quei casi in cui sia necessaria “un’attività di tutela minima, in relazione, tra le altre cose, alla scarsa consistenza del patrimonio del soggetto debole, alla semplicità delle operazioni da svolgere, e all’attitudine del beneficiario a non porre in discussione i risultati dell’attività svolta nel suo interesse”.

Nella sentenza si richiama anche ad una recentissima pronuncia della Cassazione, con la quale è stata confermata la misura dell’interdizione ove l’elevata consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare, collegata con la gravità e l’irreversibilità delle condizioni fisio-psichiche del soggetto, imponeva l’adozione della misura interdittiva proprio per la gestione e conservazione del patrimonio. In sostanza, è corretto non basare la scelta dell’interdizione sul solo grado di infermità del soggetto incapace, ma occorre procedere ad un’attenta ricostruzione della particolare situazione fisica e psichica dell’incapace, rapportandola con la complessità delle decisioni, anche quotidiane, da prendere per la gestione del suo patrimonio personale.

Il Giudice, nello scegliere  tra l’interdizione e l’amministratore di sostegno, dovrà basarsi sul criterio contenuto  nei primi due commi dell’art. 410 c.c., che impongono all’amministratore di sostegno, da un lato, di tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, dall’altro, di informare tempestivamente il beneficiario sugli gli atti da compiere, e il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. Vi dovrà essere nella pratica un sistema continuo di scambio tra i soggetti dell’amministrazione di sostegno – beneficiario, amministratore e Giudice tutelare – al fine di dirimere i contrasti eventualmente insorti. Ciò all’insegna della logica di collaborativa che ispira l’istituto dell’amministrazione di sostegno rispetto a quella propriamente “sostitutiva” dell’interdizione

Nel caso specifico, la ricorrente lamentava che come amministratore di sostegno non avrebbe avuto il potere di prestare un consenso informato alle cure, in caso di accertamenti o trattamenti sanitari, sostituendosi al soggetto incapace, come invece potrebbe potuto fare il tutore ai sensi dell’art. 357 c.c.

Secondo i giudici, però, tale potere, pur se non espressamente previsto dall’art. 411 c.c., è insito nelle disposizioni sull’amministrazione di sostegno che è istituto finalizzato alla cura della persona del beneficiario in ogni suo aspetto, patrimoniale e personale, come si desume dal tenore letterale degli artt. 405, comma 4, e 408, comma 1, c.c. (decreto 30 aprile 2012, Giudice tutelare Varese).

Pertanto il Tribunale adito, ha ampliato gli originari poteri conferiti, attribuendo all’amministratore in carica, salva diversa determinazione del Giudice tutelare, il potere di prestare, in nome e per conto del beneficiario, il consenso e/o il dissenso ad intraprendere i necessari accertamenti, cure, e trattamenti sanitari, in considerazione dell’impossibilità, anche parziale, del beneficiario a prestare tale consenso. Precisando però che questo potere è limitato agli accertamenti, ai trattamenti ed alle terapie routinarie, intendendosi quelli non invasivi e/o che non comportino periodi di lunga degenza in ospedale. Nel caso di operazioni chirurgiche, cicli terapici quali dialisi, chemioterapia ecc., l’amministratore di sostegno dovrà coinvolgere il Giudice Tutelare anche se non a fini autorizzativi, ma informativi.

Inoltre nell’ottica collaborativa, il consenso e/o di dissenso agli accertamenti ed ai trattamenti terapeutici dovrà essere prestato con il beneficiario, e non al posto dello stesso, dovendo l’amministratore tenere presente per quanto possibile i desideri e le aspirazioni del beneficiario.

Considerata l’importanza innovativa della sentenza commentata se ne riporta in calce il testo integrale.

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

 

Tribunale di Vercelli

Sezione Civile

Sentenza 31 ottobre 2014, n. 142

(Pres. Marozzo, Est. Bianconi)

OMISSIS

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21.6.2013, la ricorrente, madre ed amministratore di sostegno in carica, chiedeva che l’intestato Tribunale pronunciasse l’interdizione del proprio figlio e beneficiario, …

Deduceva che la misura di amministrazione di sostegno, disposta con decreto 03.8.2009 del Giudice tutelare presso il Tribunale di .., era “divenuta sicuramente insufficiente in quanto, con il trascorrere degli anni, le condizioni di … tendono a peggiorare”; la necessità di nomina di un tutore sarebbe pure derivata “dalla richiesta di maggiore autonomia dalla madre” da parte di .., “con conseguente aumento proporzionale dei rischi per lo stesso”.

Allegava altresì l’incapacità di .. di fare uso del denaro; il rischio che, ove lasciato solo in casa, egli potesse aprire la porta a chicchessia, accondiscendo a qualsiasi richiesta da parte di estranei, magari sottoscrivendo contratti e/o moduli di altro tipo; infine, segnalava il pericolo di un suo eventuale ricovero, in considerazione dell’impossibilità, per .., di prestare un consenso informato alle eventuali cure e trattamenti sanitari.

Si candidava quale tutore.

La causa veniva istruita attraverso l’esame dell’interdicendo, all’udienza 13.11.2013.

Veniva disposta quindi ctu medica sulle condizioni fisiche e psichiche del predetto.

Il perito, al quale veniva conferito l’incarico all’udienza 17.12.2013, depositava la propria relazione in data 12.3.2014.

All’udienza 18.3.2014 il ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo; alle stesse si associava il Pubblico Ministero, nel frattempo intervenuto in giudizio.

A seguito del deposito di comparsa conclusionale, con ordinanza 25.6.2014 ex art. 279 c.p.c., la causa veniva rimessa in istruttoria, al fine di procedere a nuovo esame dell’interdicendo, affidato al Giudice scrivente.

In data 11.9.2014 si celebrava il nuovo esame, ed all’esito la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati dalla ricorrente.

***

Il ricorso è infondato, e non merita accoglimento.

Da un punto di vista dogmatico, si impone una premessa: la consolidata giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la misura dell’amministrazione di sostegno è prevista in via generale quale strumento di protezione dei soggetti privi di autonomia , in considerazione della sua duttilità e minore limitazione della capacità di agire del beneficiario, mentre solo quando essa non sia sufficiente alla adeguata protezione del soggetto può ricorrersi alla più limitativa misura dell’interdizione.

In particolare, rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuata con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilita di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. Sez. I, n. 9628 del 22.4.2009, Est. Panzani; Cass. Sez I, n. 22332 del 26.10.2011, Est. Salmé).

Sulla base delle coordinate sopra tracciate, la Suprema Corte ha pertanto ritenuto la misura dell’amministrazione di sostegno pienamente idonea a tutelare la persona incapace in tutti quei casi in cui si renda necessaria un’attività di tutela cd. “minima”, in relazione, tra le altre cose, alla scarsa consistenza del patrimonio del soggetto debole, alla semplicità delle operazioni da svolgere, ed all’attitudine del beneficiario a non porre in discussione i risultati dell’attività svolta nel suo interesse (cfr. Cass. da ultimo citata).

Tale impostazione è stata ripresa e confermata anche di recente in un caso in cui il Supremo Collegio ha peraltro rigettato il ricorso, confermando la sentenza di interdizione del Giudice di merito, proprio alla luce della “straordinaria consistenza e varietà del patrimonio mobiliare ed immobiliare […] correlata con la gravità e l’irreversibilità delle condizioni fisio-psichiche emerse dall’esame peritale”, ciò che imponeva l’adozione della misuura interdittiva ai fini della migliore conservazione del patrimonio stesso e della sua utile gestione (cfr. Cass. Sez. I, n. 18171 del 26.7.2013, Est. Acierno). In tale caso, il Giudice del merito, come riconosciuto dalla Suprema Corte, non aveva fondato la scelta della misura dell’interdizione sul grado di infermità del soggetto incapace, ma aveva proceduto ad una corretta ricostruzione della peculiare situazione anagrafica e fisiopsichica del medesimo, ponendola in correlazione con la complessità delle decisioni, anche quotidiane, imposte dall’ampiezza, consistenza e natura composita del patrimonio ad egli appartenente.

I Giudici di merito hanno da tempo mostrato di aderire all’impostazione appena tracciata.

Il criterio distintivo, che, è bene sottolinearlo, non passa attraverso un giudizio di tipo scientifico o medico-legale, ma prettamente giuridico, risulta ampiamente condiviso.

Le ricadute concrete, come è naturale, variano in relazione alle peculiari situazioni rilevate nei casi via via in esame.

Si veda, al riguardo, ad esempio, decr. Giudice tutelare di Varese del 17.11.2009, Est. Buffone, che ha ritenuto, nel caso alla sua attenzione, e dopo approfondita rassegna delle diverse posizioni giurisprudenziali in merito, la misura dell’interdizione meglio rispondente alle esigenze di un soggetto versante in stato vegetativo permanente.

Ovvero, sentenza Tribunale di Milano del 13.2.2013, Est. Corbetta, ibidem, nella quale si chiarisce che, anche in presenza di esteso deficit cognitivo, nondimeno, può darsi corso all’interdizione solo ove sia necessario inibire al soggetto da proteggersi di esplicitare all’esterno capacità viziate che espongano sé o altri a possibili pregiudizi, e non già quando è la stessa patologia che, per le sue caratteristiche, mostra di impedire allo stesso qualunque contatto diretto ed autonomo con la realtà esterna.

O anche, infine, decr. Giudice tutelare di Milano del 27.8.2013, Est. Buffone, ibidem, in relazione alla maggiore idoneità dell’interdizione in un caso di paziente affetto da tendenze suicidarie.

Proprio la pronuncia da ultimo citata lumeggia, ad avviso del Collegio, l’addentellato normativo che rappresenta il vero “faro” che il Giudice deve seguire, laddove si trovi a dover scegliere quale, tra le misure dell’interdizione e dell’amministratore di sostegno, applicare al caso concreto: esso va individuato nel disposto dell’art. 410, commi 1 e 2, c.c., i quali, dettati con esclusivo riferimento all’amministrazione di sostegno: i) impongono all’amministratore, da un lato, di “tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”; ii) dall’altro, gli impongono di “tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso”; ii) predispongono, infine, un sistema di attivazione del contraddittorio tra i soggetti dell’amministrazione (beneficiario e amministratore) al cospetto Giudice tutelare, soggetto istituzionalmente preposto a sovrintendere alla procedura.

La differenza rispetto alla misura interdittiva, ove un tale sistema non esiste, è netta: alla logica di una gestione, per così dire, sostitutiva, il Legislatore del 2004 ha affiancato un sistema di gestione collaborativa, in chiaro ossequio agli universalmente noti principi di rango costituzionale (art. 2 e 3), europeo (art. 8 Convenzione EDU), ed internazionali (cfr. preambolo, ed artt. 1, 3 e 4 Convenzione Nazioni Unite sulle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con Legge dello Stato) rilevanti in relazione a tali fattispecie.

Vi è, però, che un tale sistema di collaborazione può, in concreto ed in casi particolari, non funzionare; ovvero che esso possa appalesarsi troppo farraginoso in relazione alla molteplice ed imponderabile varietà delle situazioni umane, così rendendo la misura dell’amministrazione di sostegno, non solo inidonea, ma addirittura controproducente rispetto a fini di tutela degli interessi del beneficiario.

A ben vedere, si tratta proprio dei casi esaminati nelle pronunce sopra enucleate: sarebbe infatti, ad esempio, difficilmente ipotizzabile un’amministrazione di sostegno che – in relazione alla difficoltà e complessità dell’attività di gestione patrimoniale, da compiersi attraverso atti giuridici con cadenza quotidiana, magari osteggiati dal beneficiario – imponga il continuo ricorso al giudice tutelare ai sensi del secondo comma della norma citata, con conseguente naufragio dell’efficacia della misura di protezione; e sarebbe del tutto impensabile – per assurdità – un sistema di collaborazione che imponga ad un amministratore di sostegno di perseguire le “aspirazioni” di un beneficiario che manifesti tendenze suicide, ovvero manifestamente eterolesive.

***

Alla luce delle considerazioni di ordine generale che precedono, deve passarsi all’esame del caso concreto.

Come detto, nell’interesse di …. fu aperta la misura dell’amministrazione di sostegno con decreto 03.8.2009 del Giudice tutelare di …

Con tale provvedimento (all. sub doc. 1 al ricorso per interdizione), il G.t., dopo aver premesso che il .. risultava affetto da “encefalopatia epilettica con ritardo psicomotorio grave” documentata per tabulas; e dopo avere ritenuto che la misura di amministrazione di sostegno appariva misura sufficiente “anche in considerazione delle scarse esigenze gestionali da soddisfare e della circostanza che .. vive in un ambiente circoscritto e protetto […] sì che non sussite grave pericolo che possa esporsi al compimento di atti pregiudizievoli”; nominava amministratore di sostegno la madre di .., …, e le deferiva poteri cd. sostitutivi (ex art. 405, comma 5, n. 3, c.c.) in ambito patrimoniale, con riferimento al compimento di atti di straordinaria e di ordinaria amministrazione; demandava inoltre il potere di compiere ulteriori atti relativi alla “presentazione di domande di assistenza, anche sanitaria e sussidi”.

Con riferimento alle condizioni di salute del .., parte ricorrente per l’interdizione ha prodottosub doc. 3 certificato 14.1.2013 proveniente dalla Fondazione … di Milano (istituto accreditato presso il servizio sanitario nazionale), a firma dott. .., dal quale emerge che il beneficiario, in effetti, soffre di encefalopatia epilettica, in un quadro clinico caratterizzato da ritardo psicomotorio grave e crisi epilettiche farmacoresistenti.

L’esigenza di una forma di protezione del .. è stata pienamente confermata dalle risultanze dell’esame dell’interdicendo, celebratosi all’udienza 13.11.2013, a cura del G.o.t. allora istruttore: in tale sede, l’interdicendo ha dimostrato all’evidenza di non conoscere il reale valore del denaro in generale, né della banconota che gli fu rammostrata; ha riferito di non essere in grado di girare liberamente da solo, e di non conoscere le vie cittadine; ha mostrato difficoltà di linguaggio, e ha chiesto a tal fine ripetutamente l’ausilio della madre, presente all’incombente.

La relazione peritale, a cura del dott. .., ha dato conto della generale condizione di non autosufficienza del soggetto, conseguente al grado medio grave del ritardo mentale che lo affligge. Al contempo, peraltro, il perito ha spiegato che .. frequenta con regolarità un centro diurno, una palestra ove pratica pallacanestro, ed una piscina, ove si cimenta nel nuoto, sua vera passione. Ha dichiarato che .. “ha mostrato di comprendere il significato delle domande più elementari rivoltegli” e che “il suo atteggiamento nel corso dell’esame è stato del tutto corretto con manifestazioni, forse anche stereotipate, di buona collaborazione e di gentilezza nel rapporto interpersonale”. Ha segnalato che, oltre alle cure quotidiane presso il centro diurno, “il buon accudimento e le attenzioni pedagogiche della madre di tutti questi anni gli hanno evitato ulteriori regressioni a livello psico-comportamentale”.

Le risultanze della ctu non sono state fatte oggetto di censura e/o osservazione alcuna da parte della ricorrente, di talché costituiscono solida base sulla quale fondare la presente decisione.

Al nuovo esame dell’interdicendo, celebrato dallo scrivente in data 11.9.2014, .. ha nuovamente mostrato di incorrere in gravi defaillances di tipo mnesico; su tutte, egli non ricordava la propria data di nascita. Ha peraltro dichiarato di abitare con la sua mamma, con la quale “va d’accordo, anche se a volte si e a volte no”; ha riferito che lei è la sua amministratrice di sostegno, e che lui “è contento”.

***

Ciò premesso in punto di fatto, e richiamate le considerazioni giuridiche sovrasvolte, si osserva pertanto quanto segue.

La patologia che affligge .. è senz’altro grave e invalidante, ma non tale, per sua natura, da privare il medesimo della capacità di rapportarsi al mondo esterno, ed in primis alla propria madre ed amministratrice di sostegno.

.. fa tutto ciò a modo suo, ovvero con ingenuità, ma anche con educazione, buona collaborazione e gentilezza, come osservato dal Ctu (pag. 6 elaborato) e riscontrato dal Giudice all’esame 11.9.2014.

Egli non mostra in alcun modo di potere, e, ciò che più conta, di volere, porre in discussione l’attività di amministrazione di sostegno, svolta dalla madre, cui lui vuole bene (“andiamo d’accordo”), della quale riconosce il ruolo istituzionale (“lei è il mio amministratore di sostegno”), che approva con decisione (“sono contento”).

L’amministrazione è sino ad oggi stata proficua per il benessere psico-fisico di …, come rilevato dal perito, né vi sono margini per ritenere che in futuro possano verificarsi contrasti insanabili tra l’amministratore ed il beneficiario, tali da pregiudicare lo svolgimento dell’incarico in un’ottica di perseguimento dei desideri e delle aspirazioni di quest’ultimo, se del caso, anche attraverso l’intervento del Giudice tutelare ex art. 410 c.c..

Con puntuale riferimento alle doglianze del ricorrente, poi, valgano le seguenti considerazioni.

Non è stato dimostrato un aggravamento delle condizioni di salute di … rispetto all’epoca in cui fu aperta l’amministrazione di sostegno: il certificato medico prodotto sub 3) e la Ctu, infatti, paiono sostanzialmente confermare all’attualità la diagnosi, allora raccolta dal G.t., di encefalopatia epilettica.

Il rischio che .. “firmi documenti” o contratti o altri moduli, allorquando apra la porta a soggetti sconosciuti, quando si trovi solo presso la propria abitazione, è, nei limiti del possibile, da ritenersi scongiurato.

Da un lato, infatti, il decreto di nomina (seppur non particolarmente analitico), ha demandato all’amministratore di sostegno il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, e quindi in via sostitutiva, gli atti di cui all’art. 374 c.c.: da ciò discende che i) la capacità di compiere tali atti è preclusa al beneficiario, a norma dell’art. 405, comma 5, nr. 3) c.c.; ii) nel novero di tali atti rientra quello di “assumere obbligazioni”, a mente dell’art. 374, comma 1, n. 2) c.c.; iii) l’eventuale compimento di un tale atto, chiaramente invalido, troverebbe rimedio successivo attraverso l’esperimento dell’azione di annullamento ex art. 412 c.c..

Dall’altro lato, non si vede quale migliore protezione conseguirebbe il .. dall’apertura di una tutela, considerato che: i) la possibilità materiale, per .., di aprire la porta a sconosciuti e di apporre la propria sottoscrizione su documenti contrattuali eventualmente sottopostigli, non verrebbe ovviamente meno, per il solo fatto di essere soggetto a tutela; ii) il rimedio approntato dall’ordinamento nei confronti degli atti giuridici posti in essere senza autorizzazione dagli interdetti, è pur sempre successivo ed invalidatorio, e non certo preventivo, esattamente come nell’amministrazione di sostegno (cfr. art. 377 c.c.).

Anche con riferimento a tale aspetto, pertanto, si stima ampiamente tutelante e tranquillizzante il mantenimento, in favore del .., della misura in essere, e del tutto superfluo un aggravamento della stessa.

Infine, come detto, la ricorrente in interdizione, ha segnalato il rischio che .., laddove abbisognasse di cure, accertamenti, trattamenti sanitari, non sarebbe in grado di prestare un consenso informato alle cure. Si renderebbe pertanto necessaria l’interdizione del medesimo.

La testi propugnata dalla ricorrente si rifà implicitamente ad un’opzione interpretativa risalente e del tutto recessiva, fondata sul mancato richiamo, ad opera dell’art. 411, comma 1, c.c., dell’art. 357 c.c., disposizione che sancisce il dovere di cura del minore (e dunque dell’interdetto) da parte del tutore.

La cura personae costituirebbe, secondo tale interpretazione, prerogativa esclusiva del tutore, e sarebbe preclusa, e comunque non demandabile, all’amministratore di sostegno.

In realtà, costituisce ormai dato acquisito che il mancato richiamo dell’art. 357 c.c. dipenda dalla sua superfluità. Tutta la normativa sull’amministrazione di sostegno è teleologicamente diretta alla cura della persona del beneficiario in ogni suo aspetto, patrimoniale, ma anche personale, come desumibile dal tenore letterale degli artt. 405, comma 4, e 408, comma 1, c.c. (si richiama, per il grado di approfondimento e per la chiarezza espositiva, decr. 30.4.2012 Giudice tutelare Varese, Est. Buffone).

In ogni caso, anche a voler diversamente opinare, e dunque a voler ritenere che il mancato richiamo dell’art. 357 c.c. sia in realtà frutto di una chiara scelta del Legislatore volta ad evitare il deferimento all’amministratore di poteri volti alla cura personae del beneficiario, sarebbe in ogni caso pur sempre possibile estendere la previsione de qua, disciplinante un “effetto” dell’interdizione, anche alla procedura di amministrazione, giusta il disposto di cui all’art. 411, ultimo comma, c.c.

Il Collegio ritiene pertanto possibile, senza tema di smentita, il deferimento all’amministratore di sostegno di poteri in ambito sanitario, ed in particolare il potere di prestare il consenso, ovvero il dissenso (cfr. decr. G.t. Firenze 22.12.2010), informato a tali accertamenti, cure e trattamenti.

Ciò, oltretutto, può essere fatto in ogni tempo dal Giudice tutelare, ed anche d’ufficio, a mente dell’art. 407, comma 4, c.c..

Da ciò discende l’infondatezza della domanda di interdizione, anche in parte qua.

Con riferimento al caso concreto, peraltro, sussiste in effetti una grave patologia, che afflige dalla nascita il …, e che dà effetivamento conto dell’impossibilità, per lo stessso, di prestare un valido consenso informato agli accertamenti, alle cure, ed ai trattamenti sanitari che si rendono necessari per lui.

Egli, espressamente sollecitato sul punto dallo scrivente all’esame del 11.9.2014, si è mostrato spaesato, ed ha semplicemente – ed abbastanza ingenuamente – dichiarato di “non avere malattie”, e di “sentirsi bene”, così mostrando scarsa consapevolezza della propria patologia e del percorso di cure cui doversi sottoporre.

La questione, come detto, dovrà essere scrutinata ed approfondita dal Giudice tutelare in sede, il quale potrà, se ritenuto, rivedere, e se del caso integrare, il decreto di nomina nella parte in cui non disciplina con puntualità, tale aspetto (non potendosi, a parere del Collegio, ritenere sufficiente la scarna previsione in base alla quale all’amministratore veniva demandato il potere di compiere ulteriori atti relativi alla “presentazione di domande di assistenza, anche sanitaria e sussidi”.

In questa sede, peraltro, pare possibile e senz’altro opportuno, per ragioni di urgenza ed allo scopo di evitare vuoti di tutela, attribuire all’amministratore in via provvisoria ed urgente tali poteri.

L’art. 418, comma 3, c.c., infatti e come è noto, dispone che se nel corso del giudizio di interdizione “appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio […] dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione […] può adottare i provvedimenti di cui al quarto comma dell’art. 405”.

La disposizione normativa, dettata con riferimento alle situazioni in cui una procedura di ammministrazione non sia stata ancora aperta, sembra applicabile anche a fattispecie, come quella in esame, nelle quali, a fronte della già avvenuta apertura della misura di amministrazione, sia comunque stato incardinato un giudizio di interdizione (a ciò non ostando alcuna disposizione normativa in particolare, e potendosi dunque applicare il disposto di cui all’art. 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile, anche in relazione ai principi generali dell’Ordinamento, volti, con ogni evidenza, alla tutela massima e continuativa dei soggetti bisognosi di protezione).

Deve in definitiva essere demandato all’amministratore in carica (all’evidenza il soggetto più idoneo alla bisogna, in considerazione del legame parentale, affetivo e personale che lega … a .. ..), ex artt. 418, comma 3 e 405, comma 4 c.c., e salva ogni nuova e diversa determinazione del Giudice tutelare in sede, il potere di prestare, in nome e per conto del beneficiario, il consenso e/o il dissenso ad intraprendere i necessari accertamenti, cure, e trattamenti sanitari, in considerazione dell’impossibilità, anche parziale, del beneficiario a prestare tale consenso.

Tale potere è da intendersi deferito limitatamente agli accertamenti, ai trattamenti ed alle terapie routinarie, intendendosi per tali unicamente quelli non invasivi e/o che non comportino periodi di lungodegenza in ospedale; in tali denegatissime evenienze (es: operazioni chirurgiche, cicli terapici quali dialisi, chemioterapia, etc), sarà cura dell’amministratore di sostegno investire della questione il Giudice Tutelare, peraltro non a fini autorizzativi, ma informativi.

Sempre nell’ottica collaborativa, di cui supra, ogni manifestazione di consenso e/o di dissenso agli acceertamenti ed ai trattamenti terapeutici dovrà essere prestata con il beneficiario, e non al posto dello stesso, nel senso che l’amministratore nominato dovrà esprimere quello che risulterà essere il reale intendimento del soggetto beneficiario, parlando con lui, cogliendone per quanto più possibile i desideri e le aspirazioni, e non il proprio intendimento.

***

Per tutti i sopraesposti motivi, la domanda di interdizione deve essere rigettata.

Le spese sono dichiarate irripetibili, a fronte del rigetto della domanda, e della mancata costituzione del convenuto, nel cui esclusivo interesse, peraltro, è stato incardinato il presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vercelli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

  1. rigetta la domanda di interdizione avanzata da … nei confronti di …;
  2. visti gli artt. 418, c. 3 e 405, c. 4, c.c., demanda a …, amministratore di sostegno in carica in forza di decreto 03.8.2009 del Giudice tutelare presso il Tribunale di … il potere di prestare, in nome, per conto, nell’interesse, e con il beneficiario …, il consenso e/o il dissenso circa ogni accertamento, trattamento o terapia non invasiva e/oroutinaria; conferisce il predetto potere altresì con riguardo ad ogni altro, successivo ed ulteriore accertamento, trattamento e terapia sanitaria non qualificabili come routinari, ma ciò solo previa informativa al Giudice tutelare in sede;
  3. dispone che ad ogni effetto di legge l’amministratore di sostegno in carica esibisca ai terzi unicamente la parte dispositiva della presente sentenza, necessaria e sufficiente a giustificare l’esercizio dei poteri ad egli deferiti;
  4. visto l’art. 418, comma 3, c.c., dispone la trasmissione del procedimento al Giudice tutelare in sede per le determinazioni di sua competenza, ivi compresa la conferma, la revoca o la modifica della presente statuizione, limitatamente al punto 2), e/o l’adozione di ogni altro provvedimento opportuno;
  5. nulla per le spese di lite.

Manda la Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Signor Pubblico Ministero in sede, al Giudice tutelare in sede, e per ogni altro adempimento di legge.

Così deciso in Vercelli nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 23.12.2014

Il Giudice estensore
Dott. Carlo Bianconi

Il Presidente
Dott. Antonio Marozzo