5 febbraio 1992 , 5 febbraio 2017: 25 anni di vita della legge 104, certamente una pietra miliare nella storia dell’integrazione scolastica nel nostro paese, ma che, nata “codificando” un modello di inclusione che si era venuto sviluppando a partire dalla legge 517 del 1977, non terrà conto che alcuni anni prima la sentenza 215 aveva aperto agli alunni con disabilità intellettiva le porte della scuola secondaria di secondo grado, limitandosi ad estendere a questi ultimi il modello applicato nella scuola dell’obbligo.
Lo stesso errore ha fatto chi ha interpretato il mio articolo “L’inclusione non la realizzano i giudici” come una manifestazione di volontà di escludere i disabili intellettivi dalla scuola: non era certo mio intendimento rispolverare vecchi concetti di ineducabilità dei disabili, ma muovendo dalla sentenza del giudice che assegnava un sostegno pari all’intero orario scolastico, sostegno che viene affidato al solo insegnante di sostegno, ho voluto sottolineare come ad un problema complesso come l’educazione di un disabile con gravi difficoltà di apprendimento, quella sentenza che affida alla sola scuola la soluzione del problema fosse assolutamente inadeguata a risolverlo.
Il giudice, infatti, anche in questo caso ha dimenticato che la legge prevede altre figure a sostegno dell’inclusione degli alunni con disabilità e che la scuola è inserita in un contesto, contesto che in casi come questo più che mai serve sia “educante”. La mia è la voce di chi da oltre quarant’anni si batte e opera a favore dell’inclusione dei disabili, di tutti i disabili, ma è anche l’esperienza di un ex dirigente scolastico di scuola secondaria di secondo grado che , ha sempre sostenuto che nel 1987 , quando la sentenza della C.I. ha aperto le porte della scuola superiore a tutti i disabili, andava fatta una seria riflessione pedagogica capace di costruire un modello veramente inclusivo per questo grado di scuola. Proverò a chiarire il mio pensiero e lo farò nel modo in cui ho sempre agito in questi anni : cercare di tradurre i principi in prassi operativa.
In estrema sintesi, possiamo dire che finalità della scuola dell’obbligo sia l’insegnamento e l’educazione alle diverse aree del sapere per fornire al bambino/ragazzo gli strumenti essenziali per la conoscenza e le competenze minime per la “comprensione” e organizzazione formale della realtà e per orientarsi nella scelta del suo futuro percorso scolastico. Diversa la finalità della scuola di secondo grado che deve invece fornire agli studenti competenze specifiche a secondo dell’indirizzo e gli strumenti per il loro futuro inserimento attivo nella società secondo le capacità e potenzialità di ciascuno e questa , se vogliamo che gli studenti con disabilità siano inclusi, deve essere la finalità anche per loro: al termine del percorso essi dovranno aver acquisito abilità e competenze che, sia pur commisurate alle loro potenzialità, gli permettano il massimo di autonomia e di inserimento socio-lavorativo possibile. Nel progettare il loro percorso formativo, però, non si può non tenere conto della crescente divaricazione della forbice dei saperi tra il disabile intellettivo ed i compagni. Tale divaricazione , differenziando sempre più gli obiettivi didattici e riducendo quelli comuni possibili , rende via, via sempre meno fruibile al disabile il dialogo didattico nella maggior parte del tempo scuola e ciò al di là delle metodologie utilizzate e delle “buone intenzioni”. Tutto ciò porta il disabile con grave ritardo di apprendimento ad un progressivo isolamento dal gruppo classe ed inevitabilmente rende sempre più difficile la sua reale inclusione , a meno che, ricorrendo al principio dell’”accomodamento ragionevole” si attivino percorsi formativi che coinvolgano anche dei compagni e dilatino il tempo scuola comune fruibile dall’alunno con disabilità , ma la scuola non ha quasi mai al suo interno le risorse per attuare simili percorsi, per farlo occorre agisca con l’aiuto ed in rete con altre agenzie educative. Quale esempio si pensi all’alternanza scuola-lavoro ed a come essa rappresenti una grossa opportunità in tal senso. Attorno ai progetti di alternanza scuola-lavoro è possibile costruire momenti operativi comuni con i compagni dove vengano richiesti livelli diversi di competenze e vengano valorizzate anche le competenze informali del disabile e dove, il docente per il sostegno, potrà sviluppare con i docenti titolari semplici contenuti, ma tuttavia coerenti con quanto da loro svolto, mentre altri operatori , esperti del settore, potranno attivare per lo studente con disabilità momenti di attività pre-lavorative idonee a svilupparne le capacità operative. Il ragazzo con disabilità potrà in tal modo sentirsi parte integrante del gruppo trovando nuova motivazione al lavoro didattico e migliorare la sua autostima. Viceversa lavorando in un gruppo classe dove l’insegnamento è prevalentemente “formale” e sempre più lontano dalle sue possibilità, egli si vivrà sempre più estraneo
Non so se la necessaria sintesi ha reso giustizia ai critici per quanto affermato nel mio precedente scritto, dove ho inteso semplicemente dire che per rendere effettivamente inclusivo il processo educativo del disabile intellettivo, in particolare questo nella scuola secondaria di II grado, non basta la scuola da sola: occorre un modello che possa anche prevedere attività che coinvolgono competenze che la scuola non ha, che tenga conto che una vera inclusione non può prescindere da un lavoro didattico che lo accomuni ai suoi compagni fin là dove possibile e che, quando serve, la scuola si “apra” al territorio per attingervi le risorse necessarie, ma soprattutto occorre un vero progetto educativo che abbia, così come avviene per i compagni normodotati, il focus riferito a quello che sarà l’avvenire del ragazzo al termine del corso di studi. Per riuscirci è senz’altro necessario riorganizzare il tempo scuola, ma questo non è sufficiente se lo si fa non coinvolgendo le risorse del territorio lavorando in modo coordinato e su obiettivi comuni con le altre agenzie che possono completare il lavoro della formazione della persona nel suo complesso. Purtroppo non sono bastati 25 anni per capire l’inadeguatezza di quel modello che , se pur codificato dalla legge, nato per l’inclusione nella scuola dell’obbligo, non è adeguato per l’inclusione nella secondaria di secondo grado
Serve un modello che garantisca allo studente con disabilità intellettiva che frequenta una classe di scuola superiore, non “pari apprendimenti” che non sarebbe in grado di comprendere, ma pari opportunità di apprendimento per raggiungere finalità comuni, fornendo anche a lui, in situazione di inclusione, il massimo di autonomia e competenze possibili per un suo inserimento attivo nella società .
Luciano Paschetta