Nei giorni scorsi, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha votato all’unanimità una sentenza a favore di Ehlena Fry, una 13enne del Michigan affetta da una forma di paralisi celebrale che limita fortemente la sua mobilità. Per questo ha bisogno del cane guida che le facilita gli spostamenti, aprendole le porte e prendendole gli oggetti. Ma la scuola che frequentava la giovane aveva proibito la presenza dell’animale al suo interno e quindi la famiglia aveva avviato nel 2012 una causa legale citando la violazione della Americans with Disabilities Act, che autorizza l’assistenza da parte di animali in qualsiasi istituzione.
Il lieto fine di questa triste vicenda fa ben sperare perché anche nella “civilissima” Italia il diritto di accesso con il cane guida nei luoghi pubblici delle persone con disabilità visiva, riconosciuto per legge, venga reso concretamente esigibile.
Infatti, com’è ben noto, in tema di autonomia e mobilità dei minorati della vista in Italia possiamo contare su leggi tra le migliori a livello europeo. Peccato, però, che troppo spesso non si riesca poi ad applicarle in maniera davvero compiuta. Questo fa sì che in realtà non ci sia una vera integrazione, con conseguenti difficoltà da parte dei non vedenti e ipovedenti a raggiungere apprezzabili livelli di autonomia e di inclusione
Eppure, nel nostro Paese, la normativa non lascia adito a dubbi. La materia è normata dalla legge n. 37 del 1974 poi integrata e modificata dalla legge n. 376 del 1988 ed infine dalla legge n. 60 del 2006.
In particolare, la legge n. 37 del 1974 stabilisce che “il disabile visivo ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa.”. La legge n. 376 del 1988 ha aggiunto che “al minorato della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.” Per ultimo, la legge n. 60 del 2006 ha precisato che “i responsabili della gestione dei trasporti e i titolari degli esercizi aperti al pubblico che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso alle persone con disabilità visiva accompagnate dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.”
Ciò nonostante, sulle più disparate testate giornalistiche e sui siti web si sprecano “ciclicamente” notizie che ci riferiscono di non vedenti ed ipovedenti “rifiutati” dai proprietari di alberghi ed esercizi pubblici e dai conducenti di autobus e taxi, proprio perché accompagnati dal proprio cane guida.
Al di là della violazione delle suddette norme, queste tristi storie hanno l’aggravante della discriminazione. Conculcano i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la loro dignità, il loro diritto a pari opportunità.
Atti così gravi e dilaganti fanno comprendere quanto la consapevolezza dell’opinione pubblica circa il diritto di accesso e di movimentazione dei cani guida per non vedenti sia ancora molto limitata. E’ giunto invece finalmente il momento di capire che il cane guida non è solo il “simbolo” della cecità ma che, al contrario, costituisce per le persone con disabilità visiva un concreto ed insostituibile “ausilio” di mobilità ed un preziosissimo “compagno” di libertà e di inclusione.