D1- E’ possibile una sintesi delle attività dell’ I.Ri.Fo.R. utili ai non vedenti e agli ipovedenti?
R1- L’ I.Ri.Fo.R., da oltre 23 anni e quindi dalla sua “creazione”, opera, come è noto, con specifica competenza e con efficacia nel campo della ricerca, della formazione e della riabilitazione dei minorati della vista al fine di offrire loro l’autonomia e l’inserimento, con pari opportunità, nel contesto sociale e produttivo del paese.
L’istituto organizza corsi di alfabetizzazione informatica; di formazione ed aggiornamento per gli insegnanti di sostegno; corsi di mobilità; di preparazione agli studi musicali; corsi per l’attività motoria e sportiva; e di avviamento al lavoro con particolare riferimento alle nuove professioni;.
L’attività dell’ I.Ri.Fo.R. si sviluppa maggiormente presso le sedi regionali e provinciali dell’Unione per coinvolgere più facilmente i ciechi e gli ipovedenti di tutto il territorio nazionale.
D2- Quali sono gli effetti essenziali della legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili?
R2- La legge 68/1999, la più completa sul collocamento obbligatorio, dopo quindici anni dal varo non è stata ancora interamente applicata. Essa introduce nel nostro ordinamento un nuovo regolamento per il diritto al lavoro dei disabili, cambiando il sistema di collocamento obbligatorio. Al contempo favorisce la promozione dell’inserimento lavorativo dei minorati mediante servizi di sostegno al collocamento mirato; ed in particolare:
* l’introduzione di nuovi criteri per le assunzioni obbligatorie, prevedendo la chiamata nominativa da parte dei datori di lavoro quando le aziende occupano da 15 a 35 dipendenti;
* l’istituzione delle convenzioni, al fine di favorire l’inserimento mirato;
* la possibilità di consentire alle cooperative sociali la stipula di convenzioni utili all’integrazione dei disabili;
* la creazione di un nuovo sistema sanzionatorio e di un fondo regionale per il finanziamento dei programmi d’inserimento lavorativo e dei relativi servizi,
* il diritto di partecipazione ai concorsi per il pubblico impiego mediante l’ausilio delle nuove tecnologie informatiche necessarie per lo svolgimento degli esami al fine di poter concorrere in condizione di parità con i normodotati.
La legge 68/1999 risponde perciò ai criteri essenziali che congiungono l’integrazione lavorativa e le inclinazioni alle professionalità dei minorati visivi.
D3- A che punto è l’iter della proposta di legge relativa alle modifiche della legge 113/1985 ?
R3- Le modifiche della legge 113/1985 sono state affidate ad un comitato ristretto della Commissione lavoro della Camera dei Deputati. A quanto è dato sapere tale comitato, l’ultima volta (dal momento in cui scriviamo) si è riunito il 28 maggio. Speriamo di poter dare informazioni migliori in avvenire.
D4- Quali modifiche sono state proposte al parlamento nella legge 113/85 concernente l’assunzione obbligatoria dei centralinisti telefonici ed il loro inquadramento professionale?
R4- La necessità di modificare la legge 113/1985, riguardante specificatamente i non vedenti e gli ipovedenti, è motivata da molteplici fattori di ordine legislativo e sociale, si pensi alla recente classificazione delle minorazioni visive delineata dalla legge 138/2001 e alle nuove figure professionali configuratesi a causa dell’evoluzione tecnologica che caratterizza il nostro tempo, nonché al nuovo contesto legislativo in materia di collocamento al lavoro dei disabili in cui primeggia la legge 68/1999, che nel ridefinire gli istituiti del collocamento obbligatorio, ha espressamente fatto salva, fra le altre, la legge 113/1985.
Il carattere di specialità di tale provvedimento, però, impone ancora più energicamente una modifica della disciplina dettata, per mantenerla al passo coi tempi e per non svilire la considerazione che il legislatore ha più volte mostrato nei confronti delle problematiche specifiche dei minorati visivi.
Nel corso della sua storia, infatti, la legge 113/85, ha consentito il collocamento al lavoro nel tempo a circa 15 mila centralinisti telefonici con reciproca soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, a riprova della bontà di un metodo di collocamento mirato generalizzato, in seguito, dall’art. 2 della legge 68/1999.
L’opportunità delle proposte di modifica di una legge che ha ben operato in passato, al punto che la stessa legge 68/1999 ha ritenuto di farla salva insieme alle altre leggi speciali per i non vedenti ed ipovedenti, risiede in diversi fattori.
In primo luogo, il continuo progresso tecnologico in questo settore ha richiesto radicali modificazioni alle postazioni dei centralini telefonici, che, in molti casi, hanno visto scomparire i tradizionali posto- operatore a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di collegamento automatico.
In secondo luogo, l’estendersi del sistema concorrenziale fra i vari gestori di telefonia, ha reso praticamente nulla quella importante disposizione che prevede precisi obblighi di segnalazione e di intervento da parte dell’azienda di stato per i servizi telefonici in favore del collocamento dei centralinisti non vedenti ed ipovedenti.
La proposta di legge in esame tiene conto di tutti i fattori indicati e infatti, laddove si parlava di “centralinista non vedente”, si parla, nel nuovo testo, di “operatore della comunicazione minorato della vista con le qualifiche equipollenti”. Ciò armonizza la disciplina con il dettato del Decreto del Ministro del lavoro 10 gennaio 2000 che, come è noto, ha individuato nuove qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista telefonico, ai sensi del disposto dell’art. 45 comma 12, della legge 144/1999.
Quella che può immediatamente sembrare una differenza nominale, rivela invece da un lato la coscienza di una realtà in cui le qualifiche e le tipologie di attività richieste vengono prepotentemente influenzate dal progresso tecnologico in atto ed in continua e costante evoluzione, e dall’altro la consapevolezza che la minorazione visiva, pur nelle sue diverse gradazioni, è sempre di un’estrema gravità.
Il nuovo testo dell’art. 3 della legge 113/85 rappresenta invece la volontà di superare i fraintendimenti causati dalla normativa ancora vigente. Ed infatti, da un lato gli obblighi ivi previsti riguardano tutti i datori di lavoro pubblici e privati, superando in tal modo le distinzioni indicate dalla normativa vigente; dall’altro è di fondamentale importanza il fatto che nuovi criteri che hanno contrassegnato gli obblighi dei datori di lavoro tengano anche conto dell’evoluzione tecnologica del settore e prevedano la possibilità che la quota di riserva sia calcolata, in assenza di un tradizionale centralino telefonico provvisto di posto operatore, anche facendo riferimento a dispositivi passanti o ai derivati interni così come al numero degli operatori di call-center o di strutture similari.
Naturalmente viene confermato l’obbligo di computare i lavoratori assunti in base a tali principi nella quota di riserva fissata dal sistema generale del collocamento obbligatorio disciplinato dalla citata legge 68/1999.
Infine la proposta prevede una riformulazione dell’articolo 9 della legge 113/85 che assume un particolare rilievo.
Infatti, in armonia con le riforme in materia previdenziale, viene attuato il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto per quanto concerne gli effetti in tema di calcolo per il trattamento pensionistico, sia con il sistema contributivo che con quello misto.
Tale misura, non comporta alcun aggravio di spesa, giacché, essa beneficia del vigente finanziamento della legge 113/85 la quale già garantisce adeguata copertura finanziari come confermato dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 18 settembre 1985 e dal decreto del Ministero del Tesoro del 4 aprile 1991.
D5- La riduzione dei posti di lavoro per i centralinisti telefonici e per i fisioterapisti ciechi ed ipovedenti diventa sempre più preoccupante. Come è possibile affrontarla?
R5- Per attenuare il disagio causato dalla riduzione dei posti di lavoro per i minorati della vista è necessario soprattutto accentuare la ricerca di nuove fonti di lavoro attraverso specifici studi di fattibilità, tuttavia per un risultato più proficuo, e soprattutto più immediato, sarà utile realizzare dei progetti operativi anche con la collaborazione dell’ I.Ri.Fo.R.
D6- Quali sonio gli obiettivi che l’ agenzia per la promozione del lavoro dei ciechi e degli ipovedenti si prefigge di realizzare?
R6- L’agenzia si prefigge di ottenere il riconoscimento di nuove figure professionali a livello regionale, fondate su specifici corsi di formazione e riqualificazione professionale come:
* perito fonico in ambito forense;
* Web developer;
* Archivista;
* Addetto al protocollo elettronico.
L’agenzia si propone inoltre di favorire la formazione continua da svolgersi sul posto di lavoro, o anche a distanza, soprattutto per quelle discipline che si prestano a tale modalità d’insegnamento.
Un altro obiettivo dell’agenzia è quello di avviare una più concreta collaborazione con le associazioni imprenditoriali, come la confindustria, la confartigianato, confcommercio, ecc., per un confronto concreto e costruttivo ai fini dell’ampiamento dello spettro occupazionale dei minorati della vista.