Termini di presentazione della dichiarazione IMU alla luce della risoluzione n. 1/DF del 11/01/2013 del Dipartimento del Ministero delle Finanze per gli enti non commerciali, di Tommaso Daniele

Autore: Tommaso Daniele

Spettabile
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Lazio   
Via G. Capranesi, 60
00155 ROMA 

 

L’articolo 10, comma 4 lettera A, del D.L. 35/2013, nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 08/04/2013 ha di fatto riaperto i termini di scadenza (fissati al 30/06/2013) per le dichiarazioni Imu, ribadendo tutte le tipologie che hanno determinato l’obbligo dichiarativo e che sono intervenute nel 2012 (nel caso di questa Unione venivano, pertanto, inclusi anche tutti gli immobili adibiti a sede sociale ove non si eserciti attività commerciale e quindi esenti dal pagamento dell’imposta).
Il D.L. 35/2013 ha, infatti, cancellato sia la scadenza originaria del 04/02/2013, che interessava le modificazioni rilevanti ai fini dichiarativi intervenute tra il 01/01/2012 e il 06/11/2012, sia il termine “mobile” dei 90 giorni entro il quale il contribuente avrebbe dovuto denunciare le variazioni verificatesi dal 07/11/2012 in poi.
In entrambi i casi, ora, si fa riferimento al 30 giugno dell’anno successivo a quello della variazione.
La suddetta disposizione introdotta dal D.L. 35/2013, infatti, sostituisce l’originale formulazione contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 13, comma 12-ter, D.L. 201/2011, prorogando di fatto al 30/06/2013 anche la presentazione della denuncia riguardante le modificazioni tra il 1° gennaio e il 06/11/2012.
Sulla base, pertanto, di una interpretazione logico-sistematica è da ritenere che anche le variazioni intervenute tra il 07/11/2012 e il 31/12/2012 potranno essere legittimamente dichiarate fino al 30/06/2013 (e non più quindi, entro il più ristretto termine, dei 90 giorni dalla data dell’evento modificativo), mentre quelle afferenti l’anno di imposta 2013 ancorché riguardanti il periodo dal 01/01 al 09/04/2013 (data di entrata in vigore del D.L. 35/2013), potranno essere denunciate al Comune entro il 30/06/2014.
Tanto premesso, si pone il seguente problema per gli enti non commerciali:
il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) con la risoluzione n. 1/DF del 11/01/2013, ha chiarito che gli enti non commerciali non sono tenuti ad alcuna dichiarazione IMU entro il 04/02/2013 in quanto dovranno attendere l’emanazione di un apposito decreto nel quale sarà approvato il modello “ad hoc” per gli enti non commerciali e sarà indicato un termine per la presentazione dello stesso.
Nella risoluzione, il MEF, precisa, altresì, che la dichiarazione che dovranno rendere gli enti non commerciali dovrà essere unica e dovranno essere indicati distintamente gli immobili per i quali l’imposta è dovuta, gli immobili per i quali, a partire dal 01/01/2013, l’esenzione Imu si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi, nonché gli immobili esenti ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera i-) del D. Lgs. 504/92 (in questo contesto sembrerebbe che vadano comunque dichiarati tutti gli immobili di proprietà, indipendentemente dalla loro destinazione, compresi quelli che sono stati già dichiarati a suo tempo ai fini ICI e non hanno subito variazioni).
Gli Enti non commerciali, pertanto, non erano tenuti a rispettare la scadenza del 04/02/2013 per la presentazione della dichiarazione Imu. Per essi, infatti,  è prevista la presentazione di una dichiarazione unica, riepilogativa degli elementi necessari che rilevano ai fini dell’esenzione.
Tale “obbligo” è evidenziato anche nelle istruzioni allegate al Decreto di approvazione del modello di dichiarazione Imu del 30 ottobre 2012, nel quale è anche previsto il rinvio ad apposito modello di dichiarazione (da doversi approvare) che gli enti non commerciali dovranno utilizzare nei casi sopra esposti.
Si ricorda che gli stessi enti sono esonerati dalla presentazione nel caso in cui non siano intervenute variazioni durante il periodo d’imposta.
Dall’interpretazione e precisazioni susseguitesi, apparirebbe chiaro che occorre attendere l’annunciata emanazione del Decreto di approvazione dell’apposito modello di dichiarazione riguardante il “non profit”, in cui sarà riportato anche il relativo termine di presentazione, tralasciando, pertanto, la scadenza del 04/02/2013 ormai superata.
Si chiede, alla luce di quanto sopra esposto, quanto segue:
non prevedendo il D.L. 35/2013 tale casistica relativa agli enti non commerciali, l’Unione è tenuta entro il 30/06/2013 a presentare comunque la dichiarazione dei propri immobili (anche da parte delle strutture periferiche) oppure occorre attendere l’emanazione del citato Decreto di approvazione, di cui alla predetta Risoluzione?
In definitiva quale sarebbe l’obbligo che fa capo agli enti non commerciali attualmente?
Con osservanza.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Prof. Tommaso Daniele)