IL TAR DEL PIEMONTE DICHIARA ILLEGITTIME LE LISTE DI ATTESA PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E RICONOSCE IL DIRITTO ESIGIBILE ALLE PRESTAZIONI PREVISTE DAI LEA (LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA)
Segnaliamo alla Vostra attenzione l'ordinanza n. 609/2012 del Tar del Piemonte del 21 novembre 2012, depositata in Segreteria il giorno successivo, concernente il
ricorso contro la delibera 45/2012 della Giunta della Regione Piemonte, presentato
dall'Associazione promozione sociale (editrice della rivista Prospettive assistenziali e del notiziario Controcittà), dall'Ulces (Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale) e dall'Utim (Unione per la tutela degli insufficiente mentali), organizzazioni che fanno parte del Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) e che operano secondo i principi del volontariato dei diritti.
La delibera della Regione Piemonte conteneva norme gravemente lesive delle esigenze
e dei diritti fondamentali degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile.
Infatti nella delibera in oggetto era prevista la possibilità di inserire detti malati in liste di attesa allo scopo di rinviare (magari per mesi o anni) le occorrenti prestazioni socioterapeutiche domiciliari e residenziali.
Attualmente dette liste di attesa riguardano oltre 30mila abitanti in Piemonte, colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza.
Inoltre la delibera 45/2012 stabiliva che, nei casi di ricovero provvisorio presso Rsa, le prestazioni venissero assicurate gratuitamente solo per 30 giorni, che per i successivi 30 giorni i degenti dovessero versare il 50% della retta e che – fatto gravissimo – scaduti i 60 giorni di cui sopra l'intero importo della retta fosse a carico dei ricoverati (da 90 a 106 euro al giorno).
Il Tar del Piemonte, con la sopra ricordata ordinanza n. 609/2012 ha stabilito – decisione della massima importanza – che "l'istituzione di liste di attesa per la presa in carico dell'anziano (liste di attesa previste nell'ipotesi in cui le risorse richieste dal Progetto individualizzato non siano immediatamente disponibili" viola le norme relative alle "prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 29 novembre 2001, Allegato 1.C, punti 8 e 9), i quali devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale".
Pertanto le liste di attesa sono illegali, per cui è confermato che gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone con demenza senile hanno il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni residenziali socio-sanitarie. Ne consegue che, nei casi di ricovero disposto dall'Asl, i degenti devono versare la quota alberghiera (che non può essere superiore al 50% della retta totale) nell'ambito delle loro personali risorse economiche (redditi e beni) senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi.
Il pieno e immediato diritto esigibile degli anziani cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile alle cure socio-sanitarie residenziali riconosciuto dall'ordinanza del Tar del Piemonte n. 609/2012 può essere rivendicato in tutte le zone del nostro Paese.
Il Tar ha altresì stabilito che dopo i 60 giorni di cui sopra, l'intera retta di ricovero deve essere versata esclusivamente dalla persona che è diventata autosufficiente.
Il Tar ha stabilito che, se permane la situazione di non autosufficienza, dette persone hanno il diritto esigibile di continuare a ricevere le prestazioni residenziali sociosanitarie, contribuendo anche in questo caso alle spese con le proprie personali risorse economiche, senza alcun onere per i congiunti conviventi e non conviventi.
Per quanto riguarda i trasferimenti in ambulanza delle persone ricoverate presso le Rsa, Residenze sanitarie assistenziali, per le prestazioni diagnostiche e specialistiche non erogabili direttamente nell'ambito della struttura di ricovero, il Tar ha confermato che sono a carico del Servizio sanitario solo quelli effettuati in regime di urgenza e quelli rientranti nei livelli essenziali di assistenza. Occorre dunque richiedere che i medici delle Asl precisino che i trasferimenti in ambulanza sono richiesti per prestazioni diagnostiche e terapeutiche previste dai livelli essenziali di assistenza.
Segnaliamo inoltre che nell'ordinanza n. 609/2012 il Tar ha ricordato la precedente ordinanza n. 381/2012 che, su ricorso presentato dalle stesse tre organizzazioni sopra indicate, ha sancito l'illegittimità delle liste di attesa riguardanti la frequenza dei centri diurni da parte dei soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità.
Ne deriva altresì la conferma del pieno e immediato diritto esigibile all'accoglienza residenziale dei soggetti con handicap in situazione di gravità nei casi in cui, compresa l'indisponibilità dei congiunti, non è più praticabile la permanenza a domicilio.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.fondazionepromozionesociale.it in cui è inserito il testo integrale dell'ordinanza n. 609/2012.