Alla Presidenza dei Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica – Servizio per
l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni
del personale delle pubbliche
amministrazioni, la programmazione delle
assunzioni – Palazzo Vidoni
Corso Vittorio Emanuele, 116
00186 Roma
e p.c.
Alla Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti
Via Borgognona, 38
00187 Roma
e-mail archivio@uiciechi.it
Alla Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Via L. Braille, n. 6
35143 Padova
e-mail uicvene@uiciechi.it
Oggetto: Legge 29 marzo 1985, n. 113. Art. 3, comma 1. Caratteristiche tecniche del centralino
L'Unione Italiana Ciechi di Roma e Padova trasmettevano distinti quesiti relativi alla corretta interpretazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (All. 1) rappresentando che alcune delle proprie strutture territoriali avevano proceduto a segnalare all'Ispettorato del lavoro competente quei datori di lavoro pubblici presso i quali risultava in maniera esplicita la presenza di un centralino, al quale era addetto un centralinista, al fine di conoscere se l'Ente fosse in regola con gli obblighi di cui alla citata legge n. 113/85.
Gli Ispettori del lavoro, evidenziano che le citate Unioni "si sono per lo più limitati a richiedere allo stesso le caratteristiche tecniche del centralino, arrivando ad una definizione di insussistenza di un obbligo di assunzione, basandosi esclusivamente su dette caratteristiche ed ignorando sia l'indicazione di una segreteria telefonica dell'esistenza del centralino, sia l'esistenza effettiva di un operatore telefonico".
L'art. 3, comma 1, della legge 113 del 1985 prevede che: "I centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti operatore."
Il successivo comma 2 reca "Anche in deroga a disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede, o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'art. 1 della presente legge…".
La circolare 18 settembre 1985 prot. 32176 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante: "Attuazione della legge 12 marzo 1985, n. 113 recante "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti" (All. 2) al punto 1.2 del paragrafo "Soggetti obbligati e aliquote d'obbligo, ha previsto che "Pertanto, come già chiarito dal Ministero del lavoro con circolare n. 65 del 4 maggio scorso, l'obbligo derivante da tale norma (secondo comma dell'art. 3) deve essere calcolato in base alle caratteristiche proprie del centralino telefonico e, in particolare, al numero dei posti operatore attivati".
Il successivo punto 1.3 recita: "Di conseguenza, fermo restando che al centralino telefonico che disponga di un solo posto-operatore debba essere addetto un centralinista non vedente, alla prescrizione dell'occupazione della particolare aliquota di centralinisti non vedenti nel centralino telefonico a più posti-operatore può correttamente adempiersi riservando pari unità di posti a centralinisti non vedenti nel caso di posti-operatore di numero pari, mentre se tali posti-operatori dovessero essere di numero dispari ai centralinisti telefonici sarà attribuito un posto in più rispetto ai vedenti".
La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 88/86 del 21 luglio 1986 avente ad oggetto: "Legge 12 marzo 1985, n. 113. Centralinisti telefonici Ciechi", circa il significato da attribuire all'espressione "norme tecniche" precisa che: "Le norme tecniche" a cui la legge fa riferimento sono le disposizioni che stabiliscono le caratteristiche tecniche in base alle quali gli impianti telefonici sono approvati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Tali norme sono quelle dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C. E. I. – norme 103) nonché dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il tramite dell'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni.
Ai fini dell'applicazione della legge n. 113 del 1985 il centralino può essere definito come un impianto telefonico di smistamento o collegamento, collegato alla rete telefonica pubblica, che sia stato approvato come tale dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici con posto operatore […].
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che la definizione degli orientamenti amministrativi generali in materia di lavoro pubblico, rientra nella competenza del Dipartimento della Funzione pubblica, si interessa della problematica codesto Dipartimento per il parere di competenza.
Il Direttore Generale
Grazia Strano
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego
Via Fornovo, 8
00192 ROMA
dgmercatolavoro@mailcert.lavoro.gov.it
e p.c.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni
Piazza Vidoni
Corso Vittorio Emanuele, 116
00186 ROMA
servizioreclutamemo@funzionepubblica.it
OGGETTO: Interpretazione art. 3, comma 1, Legge 113/1985 – Quesito
Questa Unione è a rinnovare la richiesta di un parere d'autorità a codesto spettabile Ministero, per risolvere una questione di primaria importanza, perché interessa da vicino i lavoratori non vedenti, degni di tutela da parte del Legislatore.
Come è noto, l'art 3, comma 1, della legge 113/1985 recita quanto segue: "I centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore".
A tale proposito, alcune strutture territoriali di questa Unione hanno provveduto a segnalare al locale Ispettorato del Lavoro gli enti pubblici dalla cui segreteria telefonica risultava in maniera esplicita la presenza di un centralino, al quale era addetto un centralinista, al fine di conoscere se l'ente interessato fosse in regola rispetto alla normativa sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti.
Gli Ispettorati chiamati a verificare la situazione dell'ente in questione si sono per lo più limitati a richiedere allo stesso le caratteristiche tecniche del centralino, arrivando ad una definizione di insussistenza di un obbligo all'assunzione, basandosi esclusivamente su dette caratteristiche e ignorando sia l'indicazione in segreteria telefonica dell'esistenza del centralino, sia l'esistenza effettiva di un operatore telefonico.
Appare evidente, a tale proposito, che l'art. 3, comma 1, della legge 113/1985 prevede che, per definire se un impianto telefonico di un ufficio sia o meno idoneo al collocamento obbligatorio di un centralinista telefonico non vedente, debbano esserne valutate non solo le caratteristiche tecniche, ma anche l'effettiva presenza di un operatore.
Peraltro, nonostante l'intervento delle nuove tecnologie, che hanno modificato sostanzialmente la struttura e il funzionamento dei centralini telefonici, si deve sottolineare che l'introduzione di un qualsivoglia meccanismo di selezione passante non elimina automaticamente la possibilità di prevedere il posto operatore. La presenza di un centralinista, infatti, assicura in ogni caso una risposta all'utente e quindi un servizio migliore con informazioni maggiormente dettagliate, soprattutto in enti di grandi dimensioni.
Con un'approfondita analisi, si evince che la legge 113/1985 ha previsto anche questa ipotesi, laddove il testo della stessa riporta l'inciso "…o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore".
Se non si vuole privare di un qualsiasi significato tale previsione normativa appena menzionata, essa deve necessariamente essere interpretata nel senso di consentire l'impiego dei centralinisti telefonici non vedenti anche in quei centralini le cui norme tecniche non prevedano necessariamente la presenza di uno o più posti operatore.
Tale interpretazione, oltre ad essere in linea con la ratio dell'intera legge, volta alla massima occupazione dei centralinisti telefonici non vedenti iscritti nell'apposito albo professionale, si inserisce nel quadro delle norme antielusive contenute nei successivi articoli, le quali prevedono che il centralinista non vedente:
– va assunto anche se il posto non è previsto in pianta organica;
– va assunto anche se i posti per disabili sono completi;
– va assunto per ogni ufficio, sede o stabilimento dell'ente;
– va assunto per il 51% dei posti di centralinisti disponibili.
Si deve ritenere, pertanto che per la legge abbia prevalenza, più che la situazione "di diritto", quella "di fatto": se esistono posti di operatore telefonico, essi debbono essere attribuiti ai non vedenti.
Inoltre, si sottolinea che, così come si sono evoluti i centralini telefonici, allo stesso modo si sono evoluti i centralinisti non vedenti. Attualmente quasi tutti i centralinisti non vedenti possiedono un diploma di scuola media superiore, e, qualora non le abbiano già acquisite, nei corsi professionali di centralinismo vengono in possesso anche di conoscenze informatiche e di lingua straniera, tanto da poter essere agevolmente addetti anche ai moderni centralini gestiti tramite computer, nonché a servizi di prima informazione.
Non sembra, quindi, coerente con la vigente disciplina normativa permettere che una importantissima occasione di lavoro ed integrazione sociale per i disabili visivi sia inficiata da una applicazione restrittiva e contraria alla ratio della legge 113/1985, che di fatto limita il potere di verifica da parte dell'Ispettorato del lavoro alla mera sussistenza dei requisiti tecnici dell'impianto telefonico, ignorando l'evidenza della presenza di operatori telefonici.
Si chiede dunque a codesto spettabile Ministero un intervento chiarificatore in materia, che, dettando opportune istruzioni sia per i Centri per l'Impiego sia per gli Ispettorati Provinciali del Lavoro, consenta agli operatori telefonici con disabilità visiva di continuare ad offrire le proprie cospicue professionalità nel campo dell'integrazione lavorativa.
Si ringrazia per l'attenzione e, in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
Il Presidente Nazionale
prof. Tommaso Daniele
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Cesare De Lollis, 12
00185 Roma
C.A. Dr.ssa Grazia Strano
Direttore Generale del Mercato del Lavoro
C.A. Dr.ssa Stefania Laudisio
Dirigente Divisione IV Politiche per l'Inserimento dei
lavoratori svantaggiati
Fondo Nazionale disabili Supporto alle attività della Consigliera nazionale di parità
OGGETTO: Interpretazione art. 3 comma 1, Legge 113/1985 – Quesito
L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ente che per legge e per statuto rappresenta e tutela i diritti e gli interessi dei minorati della vista (DLCPS 1047/1947, art. 115 del D.P.R. 24.7.1977, attuato dal DPR 23.12.1978 e confermato da art. 4 comma 6, della legge 12.3.1999 n. 68) richiede a questo Ministero un autorevole parere per dirimere una questione che ha per oggetto l'interpretazione dell'art. 3, comma 1, della legge n 113/1985.
Come è noto l'art 3, comma 1, della legge 113/1985 recita: "I centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore".
A tale proposito, alcune strutture territoriali di questa Unione hanno provveduto a segnalare al locale Ispettorato del Lavoro enti pubblici dalla cui segreteria telefonica risultava in maniera esplicita la presenza di un centralino, al quale era addetto un centralinista, al fine di conoscere se l'ente interessato fosse in regola rispetto alla normativa sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti.
Gli ispettorati chiamati a verificare la situazione dell'ente in questione si sono per lo più limitati a richiedere allo stesso le caratteristiche tecniche del centralino, arrivando ad una definizione di insussistenza di un obbligo all'assunzione, basandosi esclusivamente su dette caratteristiche e ignorando sia l'indicazione in segreteria telefonica dell'esistenza del centralino, sia l'esistenza effettiva di un operatore telefonico.
Appare evidente, a tale proposito, che l'art 3, comma 1, della legga 113/1985 prevede che, per definire se un impianto telefonico di un ufficio sia o meno idoneo al collocamento obbligatorio di un centralinista telefonico non vedente, debbano esserne valutate non solo le caratteristiche tecniche, ma anche l'effettiva presenza di un operatore.
Peraltro, nonostante l'intervento delle nuove tecnologie, che hanno modifìcato sostanzialmente la struttura e il funzionamento dei centralini telefonici, si deve sottolineare che l'introduzione di un qualsivoglia meccanismo di selezione passante non elimina automaticamente la possibilità di prevedere il posto operatore. La presenza di un centralinista, infatti, assicura in ogni caso una risposta all'utente e quindi un servizio migliore con informazioni maggiormente dettagliate, soprattutto in enti di grandi dimensioni.
Con un'approfondita analisi, si evince che la legge 113/1985 ha previsto anche questa ipotesi, laddove il testo della stessa riporta l'inciso "… o che comunque siano dotati dì uno o più posti-operatore". Se non si vuole privare di qualsiasi significato tale previsione normativa appena menzionata, essa deve necessariamente essere interpretata nel senso di consentire l'impiego dei centralinisti telefonici non vedenti anche in quei centralini le cui norme tecniche non prevedano necessariamente la presenza di uno o più posti operatore.
Tale interpretazione oltre ad essere in linea con la ratio dell'intera legge, volta alla massima occupazione dei centralinisti telefonici non vedenti iscritti nell'apposito albo professionale, si inserisce nel quadro delle norme antielusive contenute nei successivi articoli, le quali prevedono che il centralinista non vedente:
– va assunto anche se il posto non è previsto in pianta organica,
– va assunto anche se i posti per disabili sono completi,
– va assunto per ogni ufficio, sede o stabilimento dell'ente
– va assunto per il 51% dei posti di centralinisti disponibili.
Si deve ritenere, pertanto che per la legge abbia prevalenza, più che la situazione "di diritto", quella "di fatto": se esistono posti di operatore telefonico, essi debbono essere attribuiti ai non vedenti.
Inoltre, si sottolinea che così come si sono evoluti i centralini telefonici, allo stesso modo si sono evoluti i centralinisti non vedenti. Attualmente quasi tutti i centralinisti non vedenti possiedono un diploma di scuola media superiore, e qualora non le abbiano già acquisite, nei corsi professionali di centralinismo vengono in possesso anche di conoscenze informatiche e di lingua straniera, tanto da poter essere agevolmente addetti anche ai moderni centralini gestiti tramite computer, nonché a servizi di prima informazione.
Non sembra, quindi, coerente con la vigente disciplina normativa permettere che una importantissima occasione di lavoro ed Integrazione sociale per i disabili visivi sia inficiata da una applicazione restrittiva e contraria alla ratio della legge 113/1985, che di fatto limita il potere di verifica da parte dell'ispettorato del lavoro alla mera sussistenza dei requisiti tecnici dell'impianto telefonico, ignorando l'evidenza della presenza di operatori telefonici.
Si chiede dunque a questo On. Ministero un intervento chiarificatore in materia che, dettando opportune istruzioni sia per i Centri per l'impiego sia per gli Ispettorati Provinciali del Lavoro, consenta agli operatori telefonici con disabilita visiva di continuare ad offrire le proprie cospicue professionalità nel campo dell'integrazione lavorativa.
Si ringrazia per l'attenzione, in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
Il Presidente
Dott. Mario Girardi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA UORCC.PA
Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale
delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle
assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione
All'Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti
Presidenza nazionale
Via Borgognona, 38
00187 Roma
e, p.c,
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro
Via Fornovo, 8
00192 Roma
All'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
UIC Potenza
uicpz@uiciechi.it
Oggetto: Interpretazione articolo 3, comma 1, legge 113/1985. Quesito.
Si fa riferimento alla nota prot. n. 3912/2012 del 1° marzo 2012 con cui l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti chiede chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113. Nella nota cui si risponde, nel premettere che la legge 113/1985 è destinata ai centralinisti telefonici per i quali le norme tecniche prevedono l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore, si evidenzia che il progresso tecnologico ha consentito di realizzare impianti telefonici che, per le loro caratteristiche tecniche, non necessitano di alcun posto riferito alla predetta posizione di lavoro. In mancanza di posto operatore non troverebbe applicazione l'obbligo di assunzione dei centralinisti non vedenti previsto dall'articolo 3, comma 1, della predetta legge 113/1985.
Quello che si rileva nella richiesta di parere, in termini generali, è che le caratteristiche tecniche dell'impianto telefonico non dovrebbero incidere sulla garanzia in materia di collocamento obbligatorio riconosciuta ai centralinisti non vedenti, per cui, a detta dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, la presenza del terminale telefonico da usare come centralino dovrebbe di per sé comportare l'obbligo di assunzione del centralinista non vedente.
Di contrario avviso è la Direzione provinciale del lavoro di Potenza. Nello specifico, nella nota si richiamano, infatti, le verifiche ispettive effettuate dal Servizio Ispezione del lavoro della predetta Direzione provinciale del lavoro di Potenza che ha escluso l'obbligo assunzionale in capo agli enti oggetto di ispezione in quanto dotati di un centralino telefonico con operatore automatico. Secondo l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, la verifica ha tenuto conto delle sole caratteristiche tecniche del centralino telefonico, "ignorando sia l'indicazione in segreteria telefonica dell'esistenza di un centralino sia l'esistenza effettiva di un operatore telefonico."
La questione è stata sottoposta anche all'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, per ragioni di competenza, ha trasmesso la richiesta di parere a questo Ufficio. Uno dei casi riportati dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nella nota a cui si risponde, infatti, riguarda, il collocamento di centralinisti non vedenti presso pubbliche amministrazioni.
Si premette che l'orientamento che si andrà ad esprimere è volto a delineare la fattispecie in termini generali, tenuto conto della normativa primaria e della giurisprudenza sull'argomento, ferma restando la competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle verifiche ispettive effettuate.
Nel merito, come in parte anticipato, l'articolo 3 della legge 113/1985 fissa gli obblighi dei datori di lavoro, precisando, per quanto di interesse in riferimento al datore di lavoro pubblico, che:
1) i centralinisti telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedono l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore (comma 1);
2) anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1 della stessa legge (comma 2);
3) qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia più di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista (comma 4).
Ai fini dell'obbligo assunzionale prescritto dal comma 1 della disposizione occorre verificare l'esistenza delle seguenti condizioni:
a) le caratteristiche tecniche del centralino telefonico.
Sul punto appare utile il rinvio alla circolare dell'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 88 del 1986, che per quanto risalente continua a mantenere la sua attualità, tenuto anche conto dell'evolversi della tecnologia al riguardo;
b) la presenza di uno o più posti operatori ossia l'esistenza di un posto di lavoro che, anche se non previsto in organico, sia di fatto destinato allo svolgimento delle specifiche mansioni di centralinista.
In presenza delle predette condizioni, il datore di lavoro pubblico è dunque obbligato ad assumere il personale in argomento, con le modalità indicate nella legge 113/1985, rilevando, a garanzia dell'effettività della tutela riconosciuta alla particolare categoria di disabili, che l'obbligo assunzionale si applichi ogni qualvolta via sia personale di fatto destinato allo svolgimento delle mansioni di centralinista a prescindere dalla previsione nell'organico dell'amministrazione della relativa qualifica funzionale.
Nei casi in cui non si ravvisi la concorrenza delle predette condizioni, anche secondo costante giurisprudenza, l'amministrazione non ricade nell'obbligo di assumere centralinisti non vedenti.
E', infatti, da ritenere che la normativa di riferimento non imponga di procedere all'assunzione di detti disabili anche quando l'impianto telefonico non necessiti, per le sue caratteristiche tecniche, di alcun operatore, ma miri semplicemente a garantire l'assunzione di persone non vedenti in presenza di impianti telefonici che richiedano l'opera di un centralinista. Nel caso l'amministrazione utilizzi un impianto con solo funzionamento manuale, l'eventuale mutamento dell'apparecchio in modalità automatica determina il venire meno del profilo professionale nella dotazione organica e del connesso fabbisogno.
Il riconoscimento dell'obbligo assunzionale anche nel caso di assenza di posto operatore, oltre a non essere in linea con il dettato normativo dell'articolo 3, comma 1, della legge 113/1985, creerebbe una discrasia tra la disciplina in materia di collocamento mirato dei disabili e fabbisogno dell'amministrazione, vanificando il principio dell'inclusione fattiva nel contesto lavorativo, nonché dell'economicità dell'amministrazione pubblica. Al fine di garantire un impiego quanto più corrispondente alle capacità lavorative del disabile, infatti, l'articolo 2 della legge 68/1999 definisce il collocamento mirato dei disabili "quale serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilita nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione".
Indubbiamente l'evoluzione tecnologica degli impianti telefonici riduce l'impatto applicativo della norma di favore prevista per i centralinisti non vedenti, riconducendo i benefici per la categoria alla tutela prevista dalla normativa generale sul collocamento obbligatorio dei disabili. Un'eventuale diversa attenzione alla tematica non può che essere presa in considerazione dal legislatore.
Il Direttore dell'Ufficio
Maria Barilà
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ufficio di Gabinetto
e-mail: segrgabinetto@lavoro.gov.it
Segreteria tecnica del Ministro
e-mail : segreteriatecnica@lavoro.gov.it
OGGETTO: Interpretazione Legge 29 marzo 1985, n. 113, art. 3 – Richiesta incontro urgente
In relazione alla risposta al quesito in merito all'interpretazione dell'art. 3, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113, fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP0017466 P-4.17.1.7.4 del 30/04/2012 (all. 1), come richiesta dalla Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro con nota 0006524.27.12.2011 (all. 2), questa Presidenza Nazionale si permette di richiedere, con cortese urgenza, un incontro chiarificatore per esplicitare nel dettaglio le problematiche connesse alle procedure di collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti.
E proprio a proposito del predetto parere del Dipartimento, che se assunto nella sua letteralità comporterebbe di fatto la quasi completa inapplicabilità della citata legge n. 113 del 1985, si sottopongono all'attenzione di codesto Dicastero ulteriori motivate considerazioni di segno contrario.
Si è già avuto modo di notare, nel quesito inoltrato in precedenza, che accade sempre più di frequente che i datori di lavoro non ottemperino agli obblighi prescritti dalla suddetta legge adottando sistemi telefonici dotati di risponditori automatici, che di fatto rendono antieconomico l'obbligo di assumere.
Va evidenziato, però, che è la stessa legge ad indicare il modo per superare tale problema. Con l'art. 8, infatti essa prevede che siano a carico della Regione competente per territorio le trasformazioni tecniche dei centralini necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinista telefonico.
Tale chiave di lettura del combinato disposto degli artt. 3 e 8 della ripetuta legge n. 113/1985 trova tra l'altro sostegno in Giurisprudenza, con il principio contenuto nella sentenza n. 13893 dell'11/12/1999 della Cassazione Civile Sez. Lav. secondo cui "L'obbligo che la legge n. 113 del 1985 pone ai privati datori di lavoro muniti di centralini telefonici aventi i requisiti dimensionali previsti dall'art. 3 di assumere centralinisti privi della vista (ciechi) iscritti all'apposito albo professionale trova deroga solo nelle ipotesi espressamente previste da detto articolo, in collegamento, peraltro, con la previsione dell'art. 8 che pone a carico della regione le spese per i necessari adattamenti tecnici del centralino".
Inoltre, una copiosa giurisprudenza riconosce alla legge in parola la natura di normativa speciale che, in quanto tale, non può essere derogata da successive norme generali, né dalla mancanza di requisiti tecnici dell'apparato telefonico o dalla presenza di un "Posto operatore automatico" (cfr. fra le altre: Consiglio di Stato, Sez. V, 20/12/1995, n. 1777, Consiglio di Stato Sez. V, 30/09/2002 n. 5054; TAR Piemonte Sez. I, 04/09/1998, n. 345).
Si ritiene, altresì, opportuno segnalare le seguenti pronunce che sembrano confermare un radicato filone interpretativo sul tema segnalato.
• T.A.R. Lombardia Brescia, 21 ottobre 1994, n. 604
L'obbligo del datore di lavoro pubblico che abbia uffici, sedi o stabilimenti dotati di centralino telefonico di assumere direttamente o mediante concorso un centralinista non vedente sussiste anche nel caso in cui la gestione del relativo servizio è stata data in appalto ad una ditta esterna.
• Cons. Stato Sez. V, 20 settembre 2000, n. 4867
L'art. 3 comma 3 1. 29 marzo 1985 n. 113, nel disciplinare l'avviamento al lavoro obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti, presuppone che nella struttura, pubblica o privata ove il soggetto è avviato, sia munita di un centralino telefonico, con ciò intendendo non la dotazione di un impianto tecnologico, mera bensì l'esistenza d'un servizio, cioè di un insieme organizzato di persone e cose finalizzato all'erogazione di quella specifica utilità corrispondente allo smistamento in entrata ed in uscita di chiamate telefoniche, come d'altronde evincesi dalle successive norme della stessa L. n. 113 del 1985, laddove prevedono la riserva del 51 per cento dei posti del centralino ai non vedenti, in tal modo presuppone che quest'ultimo sia appunto una funzione organizzata.
• Cass. civ. Sez. lavoro, 17 giugno 1997, n. 5419
Quando il licenziamento di un lavoratore è stato giustificato con una trasformazione tecnologica dell'impresa che abbia comportato la soppressione della sua posizione di lavoro, si deve verificare se sussiste effettivamente la dedotta relazione causale, anche se il recesso sia stato qualificato come licenziamento collettivo e sia stato osservato il relativo procedimento, poiché anche nel caso di trasformazioni tecnologiche deve sussistere un nesso causale tra le stesse e il ridimensionamento del numero dei dipendenti. (Nella specie, il datore di lavoro, esperita la procedura per la riduzione di personale, all'esito della stessa aveva limitato i licenziamenti a due posizioni di lavoro, tra cui quella del centralinista, sul presupposto dell'automatizzazione del relativo servizio; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., qualificato il recesso quale licenziamento individuale, lo ha annullato avendo accertato che le mansioni di centralinista permanevano ed erano state ripartite tra altri quattro lavoratori che le svolgevano a turno in ore di straordinario).
Si rinnova, pertanto, la richiesta di un incontro su queste delicate tematiche, sottolineando l'urgenza di pervenire ad una soluzione operativa che consenta di risolvere definitivamente e univocamente la questione dell'esatta individuazione dei presupposti dell'assunzione di un centralinista telefonico non vedente, al fine soprattutto di una piena tutela dei diritti di una classe di lavoratori a rischio di definitiva esclusione dal mercato del lavoro in una così grave congiuntura socio-economica.
Si ringrazia per l'attenzione e, in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Prof. Tommaso Daniele)