Con circolare INPS N. 186 del 21-12-2017- Rinnovo pensioni 2018 Allegato 2 Tabella M1 pp. 27 e 28, sono stati resi noti gli importi delle provvidenze economiche spettanti ai ciechi civili per l’anno 2018.
Fonte normativa di riferimento:
Decreto Ministro Economia e Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del 20 novembre 2017 (GU n. 280 del 30-11-2017)
Prestazioni a favore dei ciechi civili categoria INVCIV (pensioni e indennità)
L’indice di aumento di perequazione automatica, calcolata in via provvisoria e con effetto dal 1° gennaio 2018, per le pensioni e limiti di reddito personale lordo annuale è pari allo 0,8 per cento.
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.664,36
Pensione per i ciechi assoluti ricoverati e i ciechi parziali ventesimisti: Euro 282,55
Pensione per i ciechi assoluti non ricoverati: Euro 305,56
Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi con solo assegno a vita a esaurimento: Euro 8.011,78
Assegno a vita a esaurimento: Euro 209,70
L’indice di aumento di perequazione automatica, calcolata in via provvisoria e con effetto dal 1° gennaio 2018, per le indennità è pari allo 0,40 per cento.
Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: Euro 915,18
Indennità speciale per ciechi parziali: Euro 209,51
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.
Sono definitive le percentuali di incremento, stimate in via previsionale per il 2017 (rif. comunicato Uici N. 11 del 23-01-2017).
Si richiama l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili:
Per i titolari di prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta.
I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, come prevede l’art. 25 comma 6-bis del Decreto Legge N. 90/2014.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2018, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.
Legge di Bilancio 2018. Nuovo calendario del pagamento delle provvidenze economiche.
L’art. 1, comma 184 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018) ha modificato l’art. 1, comma 302 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 stabilendo un nuovo calendario a regime da gennaio 2018 ed, in particolare, che <a decorrere dal mese di gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, fatta eccezione per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile>.
Pertanto, a partire dal 2018, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, e le rendite vitalizie dell’INAIL saranno effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione sarà ancora eseguita il secondo giorno bancabile.
Maggiorazioni sociali (Circolare INPS N. 186 del 21-12-2017, Allegato 2, pp. 26, 33 – 38) Misure di incremento della pensione INVCIV per ciechi civili che versino in situazioni reddituali personali e/o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo.
Vi invito a prestare la massima attenzione all’allegato 1 al presente comunicato.
Abbiamo infatti simulato alcune situazioni di indigenza personale e/o familiare, facili da ritrovare anche tra i nostri soci ciechi civili (quindi titolari di pensione INVCIV), che darebbero diritto all’incremento della loro pensione INVCIV (Nota bene, i cd “Diritti inespressi” sulla pensione INVCIV: la somma aggiuntiva, sostanzialmente, non viene automaticamente erogata a meno che il cieco civile non abbia avanzato apposita domanda documentata, alla quale può conseguire il ricalcolo della pensione con le somme dovute).
Non sono infrequenti, infatti, casi di nuclei familiari, dove, ad esempio il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie casalinga o disoccupata o, al massimo, che percepisca la sola pensione sociale.
In tali casi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di prestazione INVCIV potrà, a richiesta, ottenere dall’INPS un incremento economico della medesima prestazione INVCIV, secondo le misure sotto riportate.
Il testo della circolare INPS N. 186/2017, completo di Tabella Rinnovo pensioni 2018, è consultabile al seguente link: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20186%20del%2021-12-2017.htm
Allegato 1
Calcolo dell’aumento INVCIV previsto dall’art. 67 della Legge N. 448 del 1998 (circolare INPS N. 186 del 21-12-2017, allegato 2 Tabella L pag. 26)
Requisiti richiesti:
a) status visivo: cecità totale e parziale
b) età: nati prima del 1° gennaio 1931 – ciechi totali ricoverati (fasce 6, 11) e ciechi parziali (fasce 8, 12, 13, 16 e 17)
c) limite reddito: se pensionato solo, il limite di reddito deve essere inferiore a Euro 3.760,12; se pensionato coniugato, il limite reddituale familiare deve essere inferiore a Euro 15.628,74*
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d) aumento: di Euro 71,50 mensili, che si riducono proporzionalmente, se pensionato solo fino al
limite di reddito di Euro 4.689,62, se pensionato coniugato fino al limite di reddito di Euro 16.558,24.
a) status visivo: cecità totale
b) età: nati prima del 1° gennaio 1931 – ciechi totali non ricoverati (fasce 7 e 10)
c) limite reddito: se pensionato solo, il limite di reddito deve essere inferiore a Euro 3.760,12; se pensionato coniugato, il limite reddituale familiare deve essere inferiore a Euro 15.628,74.
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d) aumento: di Euro 55,18 mensili, che si riducono proporzionalmente, se pensionato solo fino al
limite di reddito di Euro 4.689,62, se pensionato coniugato fino al limite di reddito di Euro 16.558,24.
a) status visivo: cecità totale e parziale
b) età: ultrasessantacinquenni nati dopo il 31 dicembre 1930 – ciechi totali e ciechi parziali (fasce 6,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17)
c) limite reddito: se pensionato solo, fino a Euro 4.795,83; se pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a Euro 10.684,83*
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d) aumento di Euro 71,50 mensili, che si riducono proporzionalmente, se pensionato solo fino al limite di reddito di Euro 5.725,33, se pensionato coniugato fino al limite di reddito di Euro 11.614,33.
Aumento della pensione INVCIV previsto dall’art. 70, comma 6, della Legge 388/2000- Finanziaria 2001 (cit. circolare INPS, allegato 2 Tabella M4 pag. 33)
Requisiti richiesti:
a) status visivo: cecità totale e cecità parziale (fasce 6,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17)
b) età minima: non è previsto alcun limite di età
c) limite reddito: se pensionato solo, Euro 6.023,29; se pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a Euro 12.619,75*
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d) aumento di Euro 10,33 mensili. L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito.
Incremento al milione previsto dall’art. 38 della Legge 448/2001 – Finanziaria 2002, modificato dall’art. 5, comma 5, della Legge N. 127/2007) (cit. circolare INPS, allegato 2 Tabella M5 pp. 34-38)
I soggetti pensionati particolarmente indigenti possono richiedere un aumento mensile della pensione fino ad un massimo di Euro 643,86.
Requisiti richiesti:
d) status visivo: cecità totale e cecità parziale
e) età minima: per i ciechi totali 60 anni (fasce 6,7,10 e 11), per i ciechi parziali 70 anni ( fasce 8, 12, 13, 16 e 17)
f) limite reddito: se pensionato solo, Euro 8.370,18; se pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a Euro 14.259,18*
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
Modalità di calcolo:
L’entità dell’erogazione, che va valutata caso per caso, sarà tale da portare in ogni caso la pensione INVCIV dell’interessato alla cifra complessiva di Euro 643,86 mensili.
Al fine di agevolare la valutazione, sono di seguito riportate le principali casistiche che potrebbero presentarsi in Sezione:
Ad es.
il cieco totale ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 6, 11), solo e con reddito basso percepirà una somma aggiuntiva mensile di Euro 361,31, oltre alla pensione di Euro 282,55, per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.370,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 282,55, il calcolo sarà il seguente: Euro 282,55 + somma aggiuntiva di Euro 361,31 = totale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.370,18);
il cieco totale ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 6, 11), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 361,31, oltre alla pensione di Euro 282,55, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.259,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 282,55 e la moglie è titolare di assegno sociale (che per il 2018 è pari a Euro 453,00), il calcolo sarà il seguente: Euro 282,55 + somma aggiuntiva di Euro 361,31 = totale personale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 453,00 della moglie sempre per 13 mensilità darà un reddito familiare annuale di Euro 14.259,18);
il cieco totale non ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 7, 10), solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 338,30, oltre alla pensione di Euro 305,56, per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.370,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 305,56, il calcolo sarà il seguente: Euro 305,56 + somma aggiuntiva di Euro 338,30 = totale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.370,18);
il cieco totale non ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 7, 10), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 338,30, oltre alla pensione di Euro 305,56, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.259,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 305,56 e la moglie è titolare di assegno sociale (che per il 2018 è pari a Euro 453,00), il calcolo sarà il seguente: Euro 305,56 + somma aggiuntiva di Euro 338,30 = totale personale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 453,00 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di Euro 14.259,18).
il cieco totale ricoverato ultrasessantacinquenne (fasce 6, 11) e il cieco parziale ultrasettantenne (fasce 8, 12, 13, 16 e 17), soli e con reddito basso percepiranno una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 289,81, oltre alla pensione di Euro 354,05 [data da Euro 282,55 INVCIV+ Euro 71,50 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.370,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 282,55, incrementata di Euro 71,50 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: Euro 354,05 + somma aggiuntiva di Euro 289,81 = totale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.370,18);
il cieco totale ricoverato ultrasessantacinquenne (fasce 6, 11) e il cieco parziale ultrasettantenne (fasce 8, 12, 13, 16 e 17), coniugati e con reddito familiare basso percepiranno una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 289,81, oltre alla pensione di Euro 354,05 [data da Euro 282,55 INVCIV+ Euro 71,50 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.259,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 282,55, incrementata di Euro 71,50 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2018 è pari a Euro 453,00), il calcolo sarà il seguente: Euro 354,05 + somma aggiuntiva di Euro 289,81 = totale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 453,00 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di Euro 14.259,18).
il cieco totale non ricoverato nato prima del 1 gennaio 1931 (fasce 7, 10), solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 283,12*, oltre alla pensione di Euro 360,74 [data da Euro 305,56 INVCIV+ Euro 55,18 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.370,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 305,56, incrementata di Euro 55,18 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: Euro 360,74 + somma aggiuntiva di Euro 283,12 = totale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.370,18);
il cieco totale non ricoverato nato prima del 1 gennaio 1931 (fasce 7, 10), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 283,12*, oltre alla pensione di Euro 360,74 [data da Euro 305,56 INVCIV+ Euro 55,18 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.259,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 305,56, incrementata di Euro 55,18 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2018 è pari a Euro 453,00), il calcolo sarà il seguente: Euro 360,74 + somma aggiuntiva di Euro 283,12 = totale personale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 453,00 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di Euro 14.259,18).
(*) Nota Bene: Abbiamo rilevato che, per tali fattispecie di fasce, l’INPS ha riportato in Tabella un valore di somma aggiuntiva erroneo (Euro 283,76, in luogo di quello corretto pari ad Euro 283,12 sopra indicato), certamente ingenerato dalla confusione in valore ex art. 67 della Legge N. 448/1998 tra l’importo del 2017 (Euro 54,57) e quello del 2018 (Euro 55,18). Sarà nostra premura chiederne tempestivamente la correzione.
il cieco totale non ricoverato ultrasessantacinquenne nato dopo il 31 dicembre 1930 (fasce 7, 10), solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 266,80, oltre alla pensione di Euro 377,06 [data da Euro 305,56 INVCIV+ Euro 71,50 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.370,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 305,56, incrementata di Euro 71,50 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: Euro 377,06 + somma aggiuntiva di Euro 266,80 = totale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.370,18);
il cieco totale non ricoverato ultrasessantacinquenne nato dopo il 31 dicembre 1930 (fasce 7, 10), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 266,80, oltre alla pensione di Euro 377,06 [data da Euro 305,56 INVCIV+ Euro 71,50 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.259,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 305,56, incrementata di Euro 71,50 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2018 è pari a Euro 453,00), il calcolo sarà il seguente: Euro 377,06 + somma aggiuntiva di Euro 266,80 = totale personale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 453,00 della moglie sempre per 13 mensilità darà un reddito familiare annuale di Euro 14.259,18).
Il reddito della pensione INVCIV, oltre agli aumenti INVCIV (ex art. 67 della Legge N. 448 del 1998, ex art. 70, comma 6, della Legge 388/2000 o per l’incremento INVCIV al milione), si somma anche ad eventuali altri redditi personali, se percepiti dal pensionato. Fondamentale ai fini della percezione della somma aggiuntiva, il cui importo va a concorso fino al raggiungimento del limite previsto, è il rispetto dei limiti reddituali che, si ribadiscono, sono: di Euro 8.370,18 se il pensionato fa nucleo familiare a se stante, e di Euro 14.259,18 se coniugato.
Ad. es., se le fonti di reddito di un soggetto cieco totale ultrasessantenne anni (fasce 6,7,10 e 11) o cieco parziale ultrasettantenne ( fasce 8, 12, 13, 16 e 17) – nucleo familiare a se stante – sono la pensione INVCIV e altri Redditi da Pensionato (RP), il calcolo sarà il seguente: Euro INVCIV + eventuali maggiorazioni INVCIV o sociali + RP + somma personale aggiuntiva X a concorso= totale mensile di Euro 643,86 che per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.370,18.
Analogo calcolo se coniugato, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.259,18.
Per ottenere gli aumenti della pensione INVCIV, non automatici (calcolo dell’aumento INVCIV previsto dall’art. 67 della Legge N. 448 del 1998, calcolo dell’aumento INVCIV previsto dall’art. 70, comma 6, della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001), l’incremento INVCIV al milione) nonché per richiedere altre tipologie di maggiorazioni sociali non collegate alle prestazioni per invalidità civile (circolare INPS 186/2017, allegato 2), l’interessato potrà presentare all’INPS istanza di Ricostituzione pensione per motivi reddituali, anche tramite via patronale.
Infine, per le detrazioni d’imposta per familiari a carico si prenda visione sempre dell’allegato 2 della circolare INPS N. 186 del 21-12-2017, Tabella N pag. 40 e successive (ad es. per ogni figlio portatore di handicap).