Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle Associazioni di Promozione Sociale, di Tommaso Daniele

Autore: Tommaso Daniele

Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

C.A.  Sottosegretario di Stato
Prof.ssa Maria Cecilia Guerra
Via Fornovo, 8
00192 Roma

 

Gentile Professoressa,

come è a Lei certamente noto, il D. L. 95/2012 in data 6 luglio 2012 (cosiddetto della "spending review") prevedeva, al comma 20 dell'articolo 12, la soppressione degli organi collegiali costituiti presso le pubbliche amministrazioni con trasferimento delle relative funzioni alle amministrazioni presso cui erano costituiti.
La legge di conversione del decreto, la n. 135 del 7 agosto 2012, apportava modifiche alla disposizione citata, prevedendo, tra l'altro, la conservazione di alcuni osservatori nazionali, tra i quali l'Osservatorio Nazionale per l'Associazionismo, precisando che non ne dovessero derivare oneri per la finanza pubblica.
Il periodo di emanazione del decreto-legge e della legge di conversione è caduto in un periodo nel quale veniva abitualmente emanata la direttiva per la presentazione dei progetti sperimentali da parte delle Associazioni di Promozione Sociale (articolo 12 legge 383/2000), direttiva con indicazione degli ambiti prioritari in cui i progetti dovessero vertere, progetti per la cui presentazione è sempre stato fissato un termine non inferiore a 30 giorni (nel 2011 la direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2011, fissava come termine per la presentazione le ore 12 del giorno 27 settembre 2011).
La direttiva per l'anno 2012, nonostante il salvataggio dell'Osservatorio Nazionale dell'Associazionismo, non venne emanata, e se ne deduceva ragionevolmente che la mancata emanazione dipendesse dalla situazione di generale compressione delle spese.
Peraltro, nella Gazzetta Ufficiale numero 282 del 3 dicembre 2012 veniva pubblicato il comunicato dell'avvenuta pubblicazione, in data 27 novembre, sul sito del Ministero del Lavoro, delle linee di indirizzo per la presentazione dei progetti sperimentali di cui è parola.
Purtroppo, consultando il provvedimento contenente le linee di indirizzo, si è dovuto constatare, non senza stupore, che il termine per la presentazione delle domande e dei progetti, compresi i numerosi allegati e copi conformi richieste era fissato per le ore 12 del giorno di lunedì 10 dicembre, cioè a soli sette giorni dalla pubblicazione del comunicato sulla Gazzetta Ufficiale.
È evidente che tale termine di presentazione dei progetti appare assolutamente incongruo, atteso che le linee di indirizzo contengono ambiti prioritari cui i progetti vanno uniformati, ambiti che vengono di anno in anno cambiati.
Pertanto, gentile Professoressa, converrà anche Lei che sembra naturale interrogarsi sul perché sia stato fissato un termine così breve, tale da rendere di fatto impossibile la presentazione dei progetti, a meno che si conoscessero prima gli ambiti di intervento ritenuti prioritari. Dalla formulazione del paragrafo numero 6 lett. B della direttiva sembra, infatti, doversi dedurre che il termine sia stato fissato in relazione a quello di 180 giorni stabilito dal D.P.C.M. n. 46/2011, che stabilisce in 180 giorni il termine per il procedimento di finanziamento dei progetti di cui all'articolo 12 della legge 383/2000.
Francamente appare paradossale che in un termine complessivo di 180 giorni ne vengano riservati solo sette (o comunque 13 se si vuole far decorrere la conoscenza dalla pubblicazione della direttiva sul sito del ministero) per la presentazione, senza contare che la direttiva è stata rettificata per errore materiale il giorno 5 dicembre 2012.
In considerazione di quanto premesso, ritengo essere assolutamente necessario che il Ministero proceda a rinnovare la procedura, in modo da consentire la materiale presentazione dei progetti da parte delle Associazioni di Promozione Sociale interessate che, come Lei ben sa, svolgono attività di grande rilievo in favore di persone socialmente svantaggiate, quali per prime le persone disabili.
Non posso non ricordare che, ove ciò non dovesse avvenire, rimarrebbe aperta la strada, certamente non auspicabile, del ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.
Sono certo, comunque, che la Sua sensibilità per questioni di questa natura, già più volte dimostrata in precedenti occasioni, eviterà qualsiasi occasione di contrasto, a solo beneficio delle persone più svantaggiate e bisognose di aiuto.
Colgo l'occasione per rinnovarLe i sensi della mia stima e considerazione e per porgerLe i più distinti saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Prof. Tommaso Daniele)