Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
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Questa Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, nel suo ruolo istituzionale di ente che per legge e per statuto rappresenta i ciechi e gli ipovedenti in Italia, si permette di sottoporre all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni una questione interpretativa, di una certa rilevanza, che da tempo sta ostacolando l'accesso alle possibilità di recupero funzionale di giovani ipovedenti.
Si fa riferimento, in particolare, all'art. 4 del Decreto Ministero della Sanità 28 dicembre 1992 – recante "Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, revisionato ai sensi dell'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" – nella parte in cui prevede che i presidi vengano erogati fra gli altri, ai privi della vista, indicati dall'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché ai minori di anni 18 che necessitano di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidità permanente.
Al riguardo si deve far presente, in primo luogo, che la definizione di "privo della vista" effettuata con il riferimento alla legge 482/1968 risulta anacronistica e superata dalla vigente normativa che, oltre ad abrogare espressamente la citata legge (attraverso la L. n. 68/1999), ha anche, come è noto, provveduto a classificare le minorazioni visive con la legge n. 138 del 2001.
In materia definitoria va, infatti, tenuto presente che con parere tecnico 22 giugno 2001, n. DPV. 4/H-D1/466, la Direzione Generale della Prevenzione (già Dipartimento della Prevenzione) del Ministero della Sanità ha messo in coordinamento l'art. 1, comma 2, della legge 68/1999 con l'articolato della legge 3.4.2001, n. 138, per una definizione più generale di non vedenti, nel senso di "…. coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione". La nota conclude precisando che "… sono compresi i soggetti indicati agli articoli 2 (ciechi totali), 3 (ciechi parziali) e 4 (ipovedenti gravi) della legge 3 aprile 2001, n. 138".
Si riterrebbe, quindi, opportuno che anche il citato D. M. 28.12.1992 facesse riferimento a questo aggiornato apparato definitorio, in maniera da evitare fonti di equivoci e dubbi interpretativi sugli effettivi destinatari dei benefici previsti dall'ordinamento.
In secondo luogo, si chiede di considerare la possibilità di estendere l'applicazione della disposizione in esame anche ai minori di anni 18 che soffrano di una minorazione visiva rientrante nel campo dell'ipovisione medio grave e lieve (artt. 5 e 6 della legge 138/2001), in considerazione della particolare necessità di prevenzione e riabilitazione soprattutto per coloro che sono in giovane o giovanissima età e che potrebbero, in tal modo, evitare danni oculari anche molto gravi nella loro vita futura. Tutto ciò, ovviamente, nel caso fosse diagnosticata da parte delle competenti autorità medico-legali una invalidità permanente, tale da richiedere gli specifici interventi previsti dalla normativa de qua.
Data l'importanza delle problematiche prima evidenziate per un pieno godimento del diritto alla salute di soggetti che comunque soffrono di gravi minorazioni visive che potrebbero essere sensibilmente ridotte se affrontate con una diagnosi precoce ed una successiva idonea riabilitazione, si prega di voler valutare l'opportunità di inserire tali argomenti all'ordine del giorno della Conferenza, tenuto anche presente che sugli stessi è già stato interessato direttamente il competente Dicastero della Salute.
In attesa di un cortese cenno di riscontro in merito, si conferma la piena disponibilità di questa Unione ad un eventuale confronto sulle problematiche prima rappresentate nelle forme e nei tempi ritenuti più opportuni.
L'occasione è gradita per porgere i più distinti saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Prof. Tommaso Daniele)