Sedicesima edizione del concorso alle borse di studio “Beretta-Pistoresi”

Autore: Tommaso Daniele

È indetto il concorso per l'assegnazione delle borse di studio "Beretta-Pistoresi", giunto, quest'anno, alla sedicesima edizione.
Il concorso è riservato, per il corrente anno, ai Soci della nostra Unione, che si sono diplomati o laureati durante l'anno solare 2011.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 31 luglio 2012.
Si pubblica, in calce, il bando del concorso, cui si prega di dare massima diffusione.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE
DELLE BORSE DI STUDIO "BERETTA PISTORESI"

Art. l. Natura del concorso
Nel rispetto della volontà delle donatrici, Lidia Teresa Beretta ed Elena Pistoresi, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti mette a concorso delle borse di studio annuali per i Soci che abbiano concluso con merito gli studi secondari superiori, gli studi musicali o gli studi universitari, nell'anno solare precedente quello di indizione della gara.

Art. 2. Requisiti di ammissione
Alla corrente edizione del concorso per l'assegnazione delle borse di studio "Beretta-Pistoresi", possono partecipare i Soci dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti che, nell'anno solare 2011, hanno conseguito uno dei titoli di seguito elencati:
a) laurea magistrale o diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/1999
b) laurea
c) diploma di conservatorio musicale
d) diploma di istruzione secondaria superiore.

Art. 3. Borse di studio
Le borse sono costituite da sussidi tiflotecnici di valore pari a:
– 2.100,00 euro, per il vincitore del concorso riservato ai concorrenti in possesso di laurea magistrale o di laurea conseguita secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/1999
– 1.300,00 euro, per il vincitore del concorso riservato ai concorrenti in possesso di laurea
– 1.300,00 euro, per il vincitore del concorso riservato ai concorrenti in possesso di diploma di conservatorio musicale
– 1.300,00 euro, per il vincitore del concorso riservato ai concorrenti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore.
A richiesta dei vincitori, le borse possono essere erogate in denaro.

Art. 4. Presentazione delle domande di partecipazione

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera e sottoscritte, devono pervenire, mediante raccomandata postale o mediante posta elettronica certificata o con consegna a mano, entro e non oltre le ore 12:00 di martedì, 31 luglio 2012, all'indirizzo:
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Presidenza Nazionale
Via Borgognona, 38
00187 Roma.
Nella domanda di partecipazione, i concorrenti devono indicare la categoria di concorso alla quale intendono partecipare e dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445:
– cognome e nome
– luogo e data di nascita
– residenza
– iscrizione all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con indicazione della Sezione Provinciale di appartenenza
– titolo di studio, con indicazione del voto di laurea o di diploma
– votazioni agli esami previsti dal piano di studi universitario, se in possesso di laurea magistrale, di diploma di laurea o di laurea
– votazioni agli esami intermedi, se in possesso di diploma di conservatorio
– votazioni al primo quadrimestre dell'ultimo anno di corso, se in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore.
I concorrenti devono, altresì, indicare un recapito telefonico e/o e.mail e l'indirizzo al quale desiderano vengano inviate le comunicazioni relative al concorso.
La firma in calce alla domanda, da apporre in forma autografa, non è soggetta ad autenticazione.
Le domande pervenute oltre il termine o incomplete si intendono escluse dal concorso.

Art. 5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è costituita dal Presidente Nazionale dell'Unione, o da un suo delegato, e da due componenti, nominati dalla Direzione Nazionale della stessa Unione.
Sulla base dei voti riportati dai candidati alle prove di esame intermedie e finali, la Commissione forma quattro graduatorie di merito, una per ciascuna categoria di concorso, e designa, quale vincitore delle relative borse di studio, il primo classificato in ognuna di dette graduatorie.

Art. 6. Proclamazione dei vincitori
Con propria deliberazione, la Direzione Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti approva le graduatorie di merito e proclama vincitori delle borse di studio, messe a concorso con il presente bando, il primo classificato in ciascuna graduatoria.

Gli esiti del concorso sono comunicati ai concorrenti, a mezzo posta.
Gli stessi esiti sono, inoltre, resi pubblici, mediante la stampa periodica e il sito web dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e la pagina 790 del Televideo Rai.
I vincitori delle borse di studio sono tenuti a comprovare la regolarità delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione.
A tale scopo, essi devono far pervenire, mediante raccomandata postale o mediante posta elettronica certificata o con consegna a mano, all'indirizzo:
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Presidenza Nazionale
Via Borgognona, 38
00187 Roma,
entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati concorsuali, certificazione, originale o in copia autenticata, attestante:
– il titolo di studio
– il voto di laurea o di diploma
– le votazioni riportate alle prove di esame intermedie, se vincitori delle borse di studio riservate ai laureati di primo e secondo livello e ai diplomati presso i conservatori di musica; oppure, le votazioni riportate al primo quadrimestre dell'ultimo anno di corso, se vincitori della borsa di studio riservata ai  diplomati presso istituti di istruzione secondaria superiore.
Il vincitore, che non produca la certificazione richiesta o le cui dichiarazioni risultino, in tutto o in parte, non veritiere, decade dal beneficio.
In tal caso, la Direzione Nazionale dell'Unione procede alla proclamazione di altro vincitore, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Art. 7. Responsabilità
La partecipazione al concorso implica l'accettazione senza riserve, da parte dei concorrenti, del  presente bando.
Spetta esclusivamente alla Direzione Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti il giudizio finale sui casi controversi e su quanto non espressamente previsto.

Art. 8. Trattamento dei dati personali
Tutte le informazioni raccolte nell'ambito del presente concorso saranno tutelate ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

 

Convegno “Guardo al futuro”

Autore: Alessandro Locati

Pubblico di seguito un resoconto del dott. Alessandro Locati che ha partecipato al Convegno "Guardo al futuro".
Al resoconto allego l'intervento scritto sul lavoro dei ciechi.
Tommaso Daniele

Signor Presidente,
come richiesto, riferisco brevemente sul convegno "Guardo al Futuro", svoltosi il 24 maggio.
L'appuntamento ha rappresentato un incontro nazionale di tutte le organizzazioni giovanili provenienti dalle varie realtà sociali a conclusione di una serie di iniziative di incontro e partecipazione tenutesi su tutto il territorio.
I lavori sono stati articolati nei seguenti panel tematici: Lavoro e sviluppo; Partecipazione e protagonismo giovanile; Il futuro del rapporto giovani/Istituzioni; Giovani di oggi, italiani di domani Fra essi va detto che i temi di contenuto più strettamente politico sono apparsi decisamente meno interessanti per la genericità dei contenuti.
Si è trattato di una iniziativa un po' dispersiva ma senz'altro di una certa risonanza (soprattutto in rete) con partecipazione di rappresentanti politici di primo piano, fra i quali, oltre al Presidente Monti e al Ministro Riccardi che, ovviamente, hanno svolto interventi di carattere più generale e di ampio respiro sulle politiche nei confronti dei giovani, si può ricordare quello del capo della segreteria tecnica del Ministro del Lavoro, prof.ssa Laura Piatti che ha illustrato, seppure in modo piuttosto didascalico e divulgativo, le principali linee del progetto di legge di riforma del mercato del lavoro e le sue implicazioni per il lavoro giovanile.
In effetti, data la registrazione di più di 400 accrediti per gli interventi, lo spazio dedicato alla platea è stato strettamente contingentato (3 min. ciascuno) e gli interventi sono stati necessariamente selezionati dagli organizzatori dando la precedenza, a quanto si è appreso, a giovani che ricoprono cariche nella P.A. (evidentemente collegati al Forum) o a buone prassi a livello di imprenditoria giovanile e il tema della disabilità è stato toccato solo molto di sfuggita. Pertanto, non è stato possibile svolgere oralmente l'intervento preordinato, ma il documento scritto da me predisposto è stato incluso nella documentazione del Convegno che sarà consegnata alle autorità politiche unitamente alla registrazione della manifestazione.
Con osservanza.
Alessandro Locati

 

 

SINTESI PROBLEMATICHE LAVORATIVE DEI GIOVANI NON VEDENTI

Già da tempo è apparso in tutta la sua gravità il problema dell'adeguamento della normativa speciale sul collocamento al lavoro dei lavoratori non vedenti e in particolare dei centralinisti telefonici (costituita sostanzialmente dalla legge 29 marzo 1985, n. 113) alle nuove esigenze del mercato del lavoro e al progresso tecnologico intervenuto nel settore della comunicazione.
Non può essere sottovalutato che su quello che è tradizionalmente il più importante settore occupazionale per coloro che soffrono di minorazioni visive molteplici fattori, di ordine legislativo, economico e sociale stanno producendo effetti profondamente negativi.
Primo di tali elementi è il continuo progresso tecnologico, che ha comportato radicali modificazioni alle postazioni dei centralini telefonici i quali, in molti casi, hanno visto scomparire il tradizionale posto operatore a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di sistemi di connessione automatica di ultima generazione, con la conseguente drastica contrazione di possibilità di impiego per i centralinisti.
Proprio sulla scorta di tali considerazioni la Legge 17 maggio 1999, n. 144, all'art. 45, comma 12, ha affidato al Ministro del lavoro il compito di individuare con proprio decreto qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti ai fini dell'applicazione della citata legge n. 113/1985.
Con tale disposizione il legislatore ha, infatti, inteso operare uno specifico rinvio alla suddetta legge, estendendo, sulle base di identici presupposti normativi, ai possessori di qualifica equipollente a quella di centralinista non vedente la stessa tutela normativa riconosciuta ai medesimi centralinisti non vedenti iscritti all'apposito Albo nazionale, in aderenza alle nuove esigenze del mondo del lavoro, sempre più improntate alla utilizzazione di tecnologie avanzate nel settore della comunicazione telefonica.
Su tali basi il Ministero ha emanato il decreto 10 gennaio 2000, con il quale ha riconosciuto come equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente le seguenti qualifiche professionali:
* operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico;
* operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati;
* operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso.
Sono state anche successivamente individuate ulteriori norme applicative per l'iscrizione al relativo Albo professionale nazionale, per consentire un efficace collocamento obbligatorio al lavoro tramite i meccanismi già in essere ai sensi della citata legge 113/1985.
A distanza di molti anni dall'entrata in vigore delle citate normative si deve, però, constatare che gli Assessorati Regionali alla formazione professionale, nonostante l'assunzione di nuove competenze sulla base della revisione del Titolo V della Costituzione, non hanno provveduto all'organizzazione e allo svolgimento sul proprio territorio degli specifici corsi di formazione destinati alle figure professionali in esame.
Proprio al fine di non svilire la considerazione che il legislatore ha più volte mostrato nei confronti delle problematiche specifiche dei minorati della vista nel campo del lavoro appare, quindi, improcrastinabile che i competenti uffici delle Regioni siano formalmente sollecitati ad adempiere alle loro funzioni in questo particolare ambito del delicato settore della formazione professionale, propedeutico al collocamento mirato dei futuri lavoratori ciechi e ipovedenti.
Vi è poi la necessità di individuare specifiche modalità di calcolo del trattamento previdenziale nel sistema contributivo che consentano di computare il beneficio di quattro mesi di anzianità figurativa per ogni anno di lavoro svolto dai lavoratori non vedenti (ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 113/1985).
Infatti, in assenza di tale adeguamento del sistema di calcolo, che attualmente prende in considerazione solo i contributi effettivamente versati, i lavoratori ciechi ed ipovedenti, potendo beneficiare di norme che ancora consentono un pensionamento anticipato (ad es. 55 anni di età per gli uomini e 50 per le donne nel settore privato), rischieranno nel prossimo futuro di avere trattamenti di pensione estremamente bassi, in alcuni casi molto vicini al minimo della pensione sociale.
Inoltre, sullo stesso punto risulta ormai indispensabile chiarire gli effetti delle modifiche apportate dal noto art. 24 del decreto-legge 201/2011 alla normativa previdenziale generale rispetto alle norme speciali che prevedono regimi di favore per i lavoratori non vedenti, sia in termine di anzianità figurativa sia in termini di requisiti anagrafici, per evitare che esse possano, paradossalmente, tramutarsi in danno per i diretti interessati.