Con un emendamento alla legge di bilancio approvata qualche settimana fa, 200mila educatori e pedagogisti avranno finalmente il riconoscimento della loro professione, con una distinzione fra educatore professionale socio-sanitario e educatore professionale socio-pedagogico.
Con il presente contributo, chi scrive vuole esprimere grande soddisfazione per il riconoscimento ufficiale degli Educatori e dei Pedagogisti italiani e ringraziare profondamente l’On. Vanna Iori per aver voluto con forza questo “storico” traguardo. Infatti, con tale provvedimento, queste due importantissime figure professionali potranno uscire dall’”ombra” ed espletare finalmente con “diritto di cittadinanza” il loro lavoro educativo e pedagogico, reso sempre più imprescindibile e cogente dai grandi cambiamenti culturali in atto e dalle sfide della modernità e della società della conoscenza.
Trattasi certamente di un atto legislativo dal notevole significato politico perchè, proprio sul “filo di lana” della legislatura, le Camere, dimostrando grande senso di responsabilità, sono riuscite a venir fuori dal grave stato di empasse in cui versava ormai da un anno e mezzo a Palazzo Madama il DDl 2443 “Disciplina delle professioni dell’Educatore e del Pedagogista” che, non dimentichiamolo, era stato licenziato dal Parlamento già nel giugno del 2016 con la c2656.
In sostanza il comma 115 bis definisce le figure professionali di educatore professionale socio-sanitario, educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista e traccia la loro formazione.
“All’educatore professionale socio-sanitario continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520. L’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico è subordinato al conseguimento della qualifica attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell’educazione e della formazione e la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education.”
Il comma 115 ter stabilisce i servizi in cui educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista operano. Infine, i commi 115 quater, quinquies e sexties disciplinano la fase transitoria: “possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di determinati requisiti e intraprendono i corsi intensivi entro tre anni. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali definiti dalla legge e abbiano almeno cinquanta anni di età e dieci anni di servizio oppure almeno venti anni di servizio. Chi ha svolto l’attività documentata di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, può continuare ad esercitare l’attività di educatore ma non può avvalersi della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico»: tuttavia il mancato possesso della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico» o di «educatore professionale socio-sanitario» non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”
Adesso, il nostro auspicio è che, in sede di decreti attuativi, si possano effettuare interventi correttivi al provvedimento appena approvato, affinché venga riconosciuto pure il profilo del Pedagogista Esperto in Scienze Tiflologiche, operatore ritenuto da noi “strategico” ed essenziale per una proficua inclusione degli alunni/studenti con disabilità visiva.
Infatti, gli attuali operatori tiflologici dei Centri di Consulenza Tiflodidattica (CCT) della Federazione Pro Ciechi e della Biblioteca per i ciechi, nonostante abbiano maturato ormai da anni comprovata esperienza ed elevata professionalità, a causa del loro mancato riconoscimento giuridico, sono costretti a lavorare nel “limbo” e in una situazione di “cronica” precarietà di ruolo, funzionale ed economica.
Istituzionalizzare una volta per tutte il profilo del Pedagogista Esperto in Scienze Tiflologiche, infatti, non significherebbe voler eliminare i docenti per il sostegno o ridimensionarne l’insostituibile ruolo “inclusivo”, quanto piuttosto ri-proporre e ri-affermare definitivamente la necessità della specificità tiflologica nel processo di educazione e di istruzione dei ciechi ed ipovedenti, anche e soprattutto nel Terzo Millennio.
Bene la Legge Iori, ma manca ancora il riconoscimento dei tiflologi, di Gianluca Rapisarda
Autore: Gianluca Rapisarda