Accessibilità negata: il legislatore interviene, tuttavia aumenta la nostra preoccupazione, di Luciano Paschetta

Autore: Luciano Paschetta

Nell'anno appena trascorso abbiamo assistito ad un aumento esponenziale delle difficoltà dei disabili visivi nell'accesso al sempre  maggior numero di  prodotti  informatici  realizzati per la scuola, tanto che lo stesso legislatore nel "Decreto crescita",  diventato legge lo scorso  13 dicembre  con approvazione definitiva della Camera, ha sentito la necessità di ribadire l'obbligatorietà  , in particolare per le P.A. di utilizzare prodotti accessibili
Come si evince dal  commento del breve estratto del documento  del centro studi della Camera dei Deputati, in merito all'art. 9 del decreto,  che riportiamo di seguito.

Il comma 4 reca diverse modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4.
In particolare la lettera a) stabilisce che, oltre a quanto già previsto dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, mediante il quale se ne definisce il campo di applicazione, ai "soggetti erogatori" si aggiungono tutti i coloro i quali usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.
La lettera b) apporta un'integrazione dell'articolo 4 (Obblighi per l'accessibilità), commi 4 e 5 della citata L. 4/2004.
Il comma 4, in particolare, stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistita adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. In base alla modifica ora apportata, si stabilisce che all'Agenzia per l'Italia digitale sia attribuito il compito di stabilire le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale. Si prevede, inoltre, che i datori di lavoro pubblici provvedano all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate – è ora specificato – alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.

Il comma 5 modifica l'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Quest'ultimo, recante Criteri di computo della quota di riserva, prevede che i lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di tele-lavoro, ai quali l'imprenditore affidi una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro (in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877) e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il tele-lavoro, siano computati ai fini della copertura della quota di riserva.

A seguito della modifica apportata è stato previsto che vengano predisposti a favore dei lavoratori disabili degli accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, è stata ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità".

Il comma 5-bis, introdotto al Senato, novella l'articolo 124 del TUEL, in modo da preveder che tutte le deliberazioni degli enti locali sono rese pubbliche mediante pubblicazione nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Il comma 6 apporta ulteriori puntuali modifiche al CAD, inserendo alcune definizioni non ancora contemplate dalla normativa vigente, con particolare riferimento al tema della accessibilità. In particolare:

  a.. la lettera a), tra le norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, prevede il rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione;
  b.. la lettera b) introduce l'accessibilità alle tecnologie assistive, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 relativamente al processo di formazione nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
  c.. la lettera c) introduce il criterio di accessibilità dei documenti indipendentemente dalla condizione di disabilità personale;
  d.. la lettera d) assicura il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità anche per quanto attiene alla messa a disposizione da parte delle pubbliche amministrazioni per via telematica dell'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà;
  e.. la lettera e) assicura che le informazioni contenute sui siti siano conformi, accessibili e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
  f.. la lettera f), garantisce il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità anche con riferimento alle regole tecniche dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.
I commi 6-bis e 6-ter introdotti nel corso dell'esame al Senato, modificano l'art. 32 della legge n. 69 del 2009, sono volti a specificare che la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici nei propri siti informatici di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale deve essere effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione nonché di accessibilità. Le disposizioni introdotte stabiliscono altresì che mancato rispetto di tali principi è un parametro rilevante ai fini della valutazione della responsabilità dei dirigenti.

In base al comma 7, modificato al Senato, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito web gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente nonché lo stato di attuazione del ''piano per l'utilizzo del telelavoro'' nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge.
La pubblicazione è, altresì, rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione individuale dei dirigenti individuati come responsabili.

Secondo le previsioni del comma 8, i soggetti interessati che rilevano inadempienze relative all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti erogatori, quali definiti dall'articolo 3, comma 1, della già citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 (come modificato dal presente articolo), devono produrre una formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale. Nell'ipotesi in cui reputi fondata la segnalazione, l'Agenzia richiede alle amministrazioni interessate di provvedere all'adeguamento dei servizi entro un termine non superiore a 90 giorni.

Infine, il comma 9 stabilisce che le attività volte a garantire la pubblicazione, l'accessibilità ed il riutilizzo dei dati, rientrano tra i parametri di valutazione della performance dei dirigenti pubblici. Prevede, inoltre, una responsabilità dirigenziale e disciplinare per i dirigenti che non applichino le disposizioni dei commi precedenti, anche nell'ipotesi di mancata pubblicazione degli obiettivi.

 

Ciò detto, di seguito,   in estrema sintesi  i principali problemi d   accessibilità  tuttora irrisolti.
I docenti disabili visivi  rilevano problemi di accessibilità  rispetto :
al registro elettronico proposti dalle case produttrici
ai   programmi  per l'inserimento di voti ed assenze  utilizzati nelle loro scuole
 all'accesso alle piattaforme e-learning (corsi per la sicurezza e di aggiornamento);
  alle LIM
 alle prove di concorso (inaccessibilità testi e piattaforme e-learning)
ai libri di testo

I  genitori   con disabilità visiva rilevano problemi di  accessibilità nei riguardi:
dei programmi per l'accesso alle assenze e/o alle valutazioni del figlio
del sito della scuola

Gli studenti rilevano l'inaccessibilità :
del sito della scuola
delle prove invalsi
dei testi in adozione (scuolabook store)
delle piattaforme e-learning ;
degli apparati su cd-rom e siti che completano la parte cartacea dei testi scolastici.

Di questi problemi abbiamo più volte segnalato la presenza   al M.I.U.R. offrendo sempre, secondo lo spirito di collaborazione  che contradistingue  i rapporti della nostra organizzazione con il Ministero , la disponibilità delle nostre strutture(commissione OSI (Osservatorio siti internet dell'U.I.C.I e I.RI.FO.R.,  ente riconosciuto certificatore di accessibilità).    A collaborare nel supportare i tecnici del ministero per il superamento dei problemi di accessibilità.

        Luciano Paschetta

       Responsabile operativo commissione
        Nazionale istruzione dell'u.i.c.i.