La disabilità non può subire discriminazioni di alcun tipo e la città, primo luogo di scambi e interazioni dei cittadini, deve essere fruibile da tutti.
I cittadini, nelle loro specifiche diversità e peculiarità, hanno diritto di vivere al meglio la propria città.Spostandosi con tranquillità nelle vie cittadine, che devono essere fornite di tutta la segnaletica e prive di barriere architettoniche (ossia di tutti quegli ostacoli presenti nell'edilizia che impediscono un comodo utilizzo degli ambienti e delle strutture connesse).
Per un disabile azioni semplici, come percorrere un marciapiede, attraversare la strada o parcheggiare, rappresentano una notevole difficoltà a causa di inappropriate scelte di progettazione; di ostacoli fisici presenti nel percorso urbano; cattive abitudini di cittadini indisciplinati.
Infrazioni ricorrenti, come parcheggiare sulle strisce pedonali o lasciare il veicolo in sosta sul marciapiede, possono causare gravi difficoltà a un non vedente, a un disabile sulla sedia a rotelle, ma anche a cittadini con ridotta mobilità o a mamme col passeggino.
Secondo le normative vigenti, per barriere architettoniche si devono intendere:
– gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita;
– gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
– la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, gli ipovedenti e per i sordi.
La legislazione, soprattutto negli ultimi anni, è intervenuta per obbligare i pubblici esercizi ad adeguarsi alla normativa vigente.
Circostanza non sempre tenuta in debita considerazione nel nostro paese!
Dagli anni Sessanta ad oggi si sono emanati più di 45 provvedimenti legislativi a tutela dei diversamente abili!
La legge n. 118 del 30 marzo 1971 ha previsto l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, nonché l'accessibilità agli invalidi non deambulanti ai mezzi pubblici di trasporto e ai luoghi pubblici.
Nel 1996 con un decreto emanato dal Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503) sono state fissate dettagliate prescrizioni tecniche riguardanti le strutture esterne, le caratteristiche strutturali interne degli edifici pubblici, e i servizi speciali di pubblica utilità (autobus, treni, metropolitane, marciapiedi,ecc.).
L'osservanza di tale normativa, a mente della legge quadro sull'handicap n. 104 del 5 febbraio 1992, è demandata all'Ufficio Tecnico del Comune.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità, considera che nell'arco della vita ogni essere umano vivrà una condizione di disabilità.
Infatti, sono da considerare anche tutte le persone colpite da infortunio, costrette per un certo periodo a subire delle limitazioni nelle loro abituali mobilità; le donne in gravidanza, ma anche i genitori ed i nonni impegnati con carrozzine e passeggini; i lavoratori addetti al carico e scarico di merci; le persone con carrellini della spesa.
È necessario riflettere sulle innumerevoli situazioni di disagio che tutti noi potremmo affrontare.
Vorrei immaginare una Pubblica Amministrazione impegnata a garantire il pieno rispetto della dignità umana e perciò attenta ai diritti di libertà e autonomia delle persone diversamente abili che spesso sono costrette a diventare cittadini invisibili, con conseguente annullamento delle loro risorse e potenzialità.
Per quanto sopra esposto, chiedo a tutti voi un interessamento presso i Comuni per l'istituzione di un "Coordinamento Intersettoriale sui temi della disabilità", al fine di conoscere meglio e risolvere alcune difficoltà che vivono quotidianamente le persone portatrici di handicap.
Abbattimento barriere architettoniche
Autore: Giuseppe Fornaro