Centro di Documentazione Giuridica – Le norme sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro possono costituire un rischio per il lavoro delle persone disabili, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

Il decreto 80/15 sulle misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro contiene una norma (articolo 23) rilevante per le aziende che facciano ricorso al telelavoro.
In particolare, qualora il ricorso al telelavoro sia motivato da esigenze di “conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, la legge prevede la possibilità di escludere i telelavoratori dalla base di calcolo per determinare i limiti numerici previsti di volta in volta dalla legge e dal Ccnl per l’applicazione di determinate norme e istituti.
Il sistema di collocamento obbligatorio (Legge 68/99) prevede l’obbligo per i datori di lavoro di avere quote di lavoratori disabili, in relazione al numero complessivo di occupati.
Escludendo i telelavoratori dal numero totale di occupati, anche le quote obbligatorie diminuiscono.
In passato la legge sul collocamento obbligatorio si era già premurata di specificare la possibilità di assumere telelavoratori ai fini della copertura della quota di riserva.
Tuttavia, nulla era previsto sulla computabilità di tali lavoratori ai fini del calcolo della quota.
Sul punto, l’opinione prevalente propendeva per il computo dei telelavoratori poiché, si sosteneva, il telelavoro rappresenta soltanto una modalità di svolgimento della prestazione.
La loro computabilità ai fini del calcolo della quota di riserva era, inoltre, confermata dalla prassi degli uffici provinciali.
Anche l’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004 per il recepimento dell’Accordo-quadro europeo sul Telelavoro del 16 luglio 2002 prevede la regola della computabilità dei telelavoratori subordinati nell’organico aziendale.
Ora la scelta di escludere i telelavoratori da ogni base di calcolo è stata fatta dal legislatore.
Ci sono settori in cui mancano gli accordi collettivi sul telelavoro, a cui fa riferimento il decreto 80/15, ma ci sono altri settori in cui tali accordi già esistono e non sembra che vi siano ragioni contro l’immediata esclusione dei telelavoratori dalla base di calcolo per determinare la quota di riserva.
A titolo esemplificativo, nel Ccnl del terziario (firmato da Confcommercio) viene richiamato l’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004, che a sua volta dà atto che le parti sociali stipulanti vedono nel telelavoro un mezzo che consente ai lavoratori di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale.
Nel Ccnl e in relazione all’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004, le parti confermano la validità del precedente Accordo interconfederale del 20 giugno 1997 sul telelavoro subordinato, che attribuisce al telelavoro gli effetti di miglioramento della qualità della vita e di miglior gestione dei tempi di lavoro.
Nel settore del credito si disciplina il telelavoro riconoscendone la rispondenza a esigenze sociali quali il miglioramento della qualità delle condizioni di vita e la miglior gestione dei tempi di lavoro.
Inoltre, con Accordo (Abi) del 19 aprile 2013, le parti sociali hanno espressamente “invitato” le aziende all’utilizzo del telelavoro al fine di sviluppare politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Per comprendere le conseguenze che l’articolo 23 del Dlgs 80/15 potrebbe avere si pensi, ad esempio, che una azienda con un organico di 100 lavoratori, di cui 50 in modalità di telelavoro, in passato avrebbe dovuto avere una quota di sette lavoratori disabili, mentre ora ne “basterebbero” due.
Il collocamento obbligatorio dei lavoratori con disabilità è materia molto sensibile, in primis per l’incidenza su tale fascia di lavoratori, ma anche per gli sforzi richiesti alle aziende e i pesanti riflessi sanzionatori, anche indiretti, a carico dei datori inadempienti.
È auspicabile un intervento del Ministero del Lavoro, che scongiuri questa subdola elusione delle norme sul collocamento obbligatorio.
Paolo Colombo