Il decreto attuativo 15 giugno 2015, n. 81 (entrato in vigore il 25 giugno 2015) ha reso possibile, per i soggetti indicati dalla suddetta legge, poter ottenere con priorità la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
L’art. 8 del decreto attuativo concede il passaggio da full time a part time (su accordo delle parti risultante da atto scritto) a categorie determinate di lavoratori, come ad esempio quelli del settore pubblico e privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa accertata da una commissione medica dell’ASL territorialmente competente.
Anche il lavoratore che non sia direttamente affetto da tali malattie, ha comunque diritto ad ottenere con priorità questa trasformazione se le patologie oncologiche o gravi (cronico-degenerative ingravescenti) riguardano il coniuge, i figli o i suoi genitori; lo stesso avviene in caso il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità (ex art. 3, comma 3. legge 104/92) che necessita di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
La priorità del passaggio del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è riconosciuta anche nel caso la richiesta venga avanzata da un lavoratore o da una lavoratrice con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92.
I soggetti di cui all’art 3 della legge ivi citata, sono coloro che hanno subito una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
A tali situazioni è riconosciuta la connotazione di “gravità” che determina la priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Paolo Colombo