Centro di Documentazione Giuridica: La normativa sul Cane Guida, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

In Italia, contrariamente a quanto accade altri paesi dell’Unione Europea, la consapevolezza dei cittadini riguardo al diritto di accesso e di movimentazione dei cani-guida per non vedenti, è molto limitata, malgrado la legislazione nazionale, regionale e comunitaria.
Questa diffusa ignoranza spesso degenera in atteggiamenti aggressivi basati su sciocchi preconcetti (relativi per esempio alla presunta “pericolosità comportamentale e sanitaria” di un cane-guida), o in atteggiamenti che mettono in seria difficoltà la persona non vedente che si ritrova spesso emarginata, o aggredita.
Infatti, è solo di pochi giorni fa il caso, riportato da importanti testate giornalistiche, di un non vedente accompagnato dal proprio cane guida che si è visto rifiutato dai tassisti della capitale, così come frequenti sono le richieste di consulenza al C.d.G. da parte di non vedenti che si vedono rifiutare dai loro datori l’accesso dell’animale sul luogo di lavoro.
Il 16 ottobre p.v. si celebrerà la giornata nazionale del cane guida, tale evento non solo darà modo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’accettazione di questo importante amico a quattro zampe che per i non vedenti è un imprescindibile strumento di autonomia e di mobilità, ma ci consentirà anche di ricordare i validi strumenti normativi di cui disponiamo per facilitarne un pieno e consapevole utilizzo.
Chiariamo quindi i concetti normativi che dovrebbero essere ritenuti indiscutibili per evitare discriminazioni e limitazioni alla piena autonomia dei non vedenti.
Il cane-guida, il non vedente e i loro diritti
Discriminare un non vedente per il fatto che sia accompagnato da un cane-guida è punibile dalla legge. La materia è stata trattata per la prima volta in Italia con l’emanazione della legge n.34 del 1974 modificata nel 2006 dalla legge n.60.
Non solo la normativa italiana prevede che i gestori dei mezzi di trasporti e i titolari di esercizi che “impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida” siano sono soggetti a multe dai 500 ai 2.500 euro, ma sancisce anche che un cane-guida:
– può entrare in qualunque esercizio aperto al pubblico (L. n. 34/1974)
– è escluso dai divieti relativi al non permettere l’accesso degli animali in spiaggia, parimenti ai cani destinati “al salvamento”: in poche parole, lui può accedere anche in spiaggia (L. n. 34/1974)
– è in genere esonerato dall’obbligo di portare la museruola a meno che non sia richiesto in una data situazione (L. n. 34/1974)
– è esonerato dall’obbligo di avere al seguito paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni (come rintracciabile anche in molti regolamenti comunali)
– è esonerato dal pagamento del biglietto per i mezzi pubblici (L. n. 34/1974)
– può accompagnare il non vedente anche su traghetti e aerei, in Italia e all’estero (Reg. CE n. 1107/2006 e L. n. 34/1974)
– può viaggiare alloggiato sul sedile posteriore insieme al non vedente assoluto da esso accompagnato, in quanto “l’animale domestico di indole particolarmente tranquilla e come tale adeguata alle incombenze cui esso e’ appositamente addestrato”, senza che ciò costituisca in alcun modo violazione dell’art. 169 c. 6 del Codice (Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 653/2004).
Il cane guida rappresenta gli “occhi” del non vedente e quindi non deve essere allontanato dal diversamente abile visivo che accompagna. Esso non solo è addestrato a “fare il cane-guida” (cioè caratterizzato da un’indole tranquilla, appositamente selezionata per essere ulteriormente di supporto al successivo addestramento), ma anche a non sporcare, è inoltre senza ombra di dubbio vaccinato (o non sarebbe abilitato a fare il cane-guida) e, infine, in qualità di cane da lavoro non deve essere disturbato/aggredito.
Si segnala inoltre che l’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 all’art. 5 espressamente ha escluso l’uso della museruola e del guinzaglio ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE AI CANI GUIDA PER I NON VEDENTI
La normativa fiscale fortunatamente nel nostro paese, ha previsto importanti agevolazioni fiscali sia per  l’acquisto e sia per il mantenimento dei cani guida destinati all’assistenza dei non vedenti. Tali spese sono infatti considerate oneri agevolati.
La prima agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef pari al 19% del costo sostenuto per l’acquisto del cane. Ai fini del calcolo della detrazione, si considera l’intero ammontare del costo sostenuto fino ad un massimo di 1.875,99 Euro.
La detrazione è prevista una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita del cane e spetta per un solo animale.
La seconda agevolazione consiste nella detrazione forfettaria di 516,46 Euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida. La detrazione viene riconosciuta senza che sia necessario documentare l’effettiva spesa.
Va precisato però che ai familiari del non vedente è preclusa l’opportunità di fruire della detrazione forfettaria anche nel caso in cui il non vedente sia da considerare a carico del familiare stesso.
Cane guida e posto di lavoro
Il datore di lavoro deve rispettare tutte quei provvedimenti normativi nazionali e comunitari che garantiscono al disabile un inserimento lavorativo rispettoso dei principi di uguaglianza e di pari opportunità.
Questi infatti,  deve adempiere agli obblighi di sicurezza e salute, la cui violazione è sanzionata dal legislatore in via amministrativa, civile e penale e ove  assuma un disabile deve innanzitutto adibirlo a mansioni compatibili con le proprie minorazioni nel pieno rispetto dell’art. 10 della legge 68/99 che dispone in suo favore tutele particolari, deve mettere a sua disposizione tutti gli ausili necessari e garantirgli la piena fruibilità dei permessi di cui all’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992 .
Si segnala inoltre che la Direttiva 27/11/2000 n.200/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. In particolare all’art. 5 “Soluzioni ragionevoli per i disabili” così dispone: “Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili.
Per quanto concerne poi il cane guida le leggi 14/02/74 n.37 e 25/08/88 n.376, disciplinano – rispettivamente – la facoltà di accesso dei ciechi muniti del proprio cane guida nei mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico. Alla luce dei principi costituzionali della libertà di circolazione e delle pari opportunità, si può affermare che l’accesso del cane guida è da ritenersi consentito in tutti i luoghi pubblici (uffici, scuole ed ospedali) ed anche in luoghi privati – aziende, negozi ecc., in cui sia previsto l’ingresso di soggetti terzi, generalmente considerati “pubblico”.
In via interpretativa, dunque, si può concludere che, ove non sia espressamente vietato da apposite e motivate normative, il cieco potrà liberamente farsi accompagnare dal proprio cane in ogni ambiente ed ufficio pubblico od aperto al pubblico. Le motivate eccezioni potranno quindi riguardare valori generali prevalenti quali la salute, l’incolumità e l’igiene di una pluralità di persone (ad esempio la frequentazione degli ospedali).
Naturalmente l’accesso dei cani guida in questi ambienti aperti al pubblico richiede il pieno controllo del cieco sull’animale, sia in ordine alla sua disciplina sia alla sua igiene.
Normativa europea
Ecco cosa stabilisce il Reg. CE n. 1107/2006 riguardo al viaggiare in aereo con un cane-guida:
Art. 7, comma 2: “Qualora sia richiesto l’utilizzo di un cane da assistenza riconosciuto, tale utilizzo sarà reso possibile purché ne sia fatta notifica al vettore aereo, al suo agente o all’operatore turistico, in conformità delle norme nazionali applicabili al trasporto di cani da assistenza a bordo degli aerei, ove tali norme sussistano.
Allegato I: “Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno. Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.”
Allegato II – “Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale”.
Importante è ancora dal punto di vista normativo ricordare :
L. n. 67 del 1 marzo 2006 “Misure per la Tutela Giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”;
La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con Legge 18/2009.
L. n. 488 del 23 dicembre 1999 (Capo II )
Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 653/2004 del 1 marzo 2004 sulla “Presenza del cane-guida in auto”
Ordinanza del Ministero della Salute “concernente la tutela dell’incolumità pubblica da aggressioni di cani”
Regolamento CE n. 1107 del 5 luglio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai “diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo”
Caserta lì 13 ottobre 2014.
Avv. Paolo Colombo