Care amiche e cari amici,
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sta programmando un incontro col Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per chiarire alcuni punti della prossima attività dell’istituto Invalsi che, nel quadro delle iniziative afferenti i programmi ministeriali, svolgerà le prove invalsi appunto, che coinvolgeranno anche gli alunni/studenti ciechi e/o ipovedenti.
Ora, poiché sono state scritte e dette molte cose su queste prove invalsi, tra cui alcune sono lontane da una idea di inclusione, sia dell’unione che dello stesso MIUR; altre assolutamente non vere, abbiamo pensato di scrivere il presente comunicato al fine di fare quel po’ di chiarezza utile a tranquillizzare genitori, insegnanti e gli stessi alunni/studenti.
Ogni alunno e studente cieco assoluto e/o ipovedente ha pieno diritto di partecipazione alle prove INVALSI e di svolgere le stesse con gli strumenti e gli ausili tecnologici necessari a soddisfare la sua partecipazione alle prove che, sono somministrate per tutti gli alunni/studenti attraverso la piattaforma CBT (computer based testing).
Per capire meglio:
Ma cosa sono le prove invalsi e il loro giudizio valutativo che ne deriva:
le prove INVALSI sono test di valutazione rivolti agli alunni di scuola primaria (secondo e quinto anno); agli studenti di secondaria di primo grado (terzo anno) e delle scuole secondarie di secondo grado (per le classi seconde e quinte).
Attenzione: sono esami proposti a livello nazionale e servono a valutare il grado di preparazione degli studenti nonché il livello dei vari istituti, per fornire informazioni di tipo statistico al MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).
Ed ecco il primo chiarimento essenziale per comprendere che, poiché trattasi di prove nazionali, le procedure di svolgimento e valutazione debbono tenere conto di taluni parametri uguali per tutti, perché ogni singola prova sia valida e per la stessa venga quindi rilasciato un giudizio che si traduce nella certificazione delle competenze.
Vediamo a tal fine a cosa corrisponde l’acronimo INVALSI: Istituto Nazionale per la valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione.
Si sottolinea che le prove INVALSI risultano si obbligatorie ai fini dell’ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo e per l’anno scolastico 2018/2019 anche per l’esame di maturità; tuttavia le stesse non influiscono sulle valutazioni scolastiche dell’alunno e dello studente.
Vediamo ora le novità introdotte da INVALSI per l’anno scolastico 2017/2018:
La valutazione:
E’ questo il tema su cui, in questi giorni, è esplosa la diatriba mediatica che ha visto al centro del dibattito l’esclusione/discriminazione degli alunni e degli studenti ciechi e ipovedenti.
Si chiarisce sin da subito che tale discriminazione persiste non a causa di argomenti addotti e tuttavia non veri, ma per ragioni ancora purtroppo strettamente legate al tema dell’accessibilità e della fruibilità delle piattaforme ove si svolgono le prove somministrate agli alunni.
Fino al 2017 le prove INVALSI non concorrevano in alcun modo sulla valutazione del percorso scolastico degli studenti (in altri termini non attribuivano alcun voto) ad eccezione delle prove INVALSI di terza media, le quali facevano parte dell’Esame di Stato della scuola secondaria di primo grado.
Dall’anno scolastico 2017-2018 anche le prove INVALSI di terza media avranno finalità puramente statistiche: non faranno più parte dell’Esame di Stato, per tale ragione verranno anticipate nel corso dell’anno.
Le aree disciplinari interessate:
dall’anno scolastico 2017/2018 le prove INVALSI 2018 per la classe quinta della primaria e per la classe terza della secondaria di primo grado riguarderanno Italiano, Matematica e Inglese.
Si precisa che le prove INVALSI saranno obbligatorie per l’anno scolastico 2018/2019 per le classi quinte della secondaria di secondo grado; tuttavia, ribadiamo come detto sopra che le stesse non concorrono alla valutazione finale dell’esame di maturità.
Gli elementi discriminanti si confermano, non tanto riguardo alla partecipazione degli alunni /studenti disabili alla prova di valutazione nazionale ma per il fatto che tale partecipazione non incida sulla valutazione complessiva della classe e di quella della scuola, dunque di quella nazionale.
Su questo potremmo aprire un dibattito di carattere metodologico e conseguentemente politico, tuttavia questa non è né la sede e né l’occasione.
Sarà cura del Coordinatore della Commissione Nazionale per l’istruzione e la formazione, quale rappresentante dell’UICI farlo nelle sedi più opportune, come per esempio l’Osservatorio e i tavoli tecnici istituiti dal MIUR; e che, sempre in riferimento alla partecipazione, i nostri alunni/studenti debbono affrontare le prove invalsi sulla piattaforma CBT che, per i ciechi e gli ipovedenti non risulta pienamente accessibile e dunque nemmeno fruibile.
Dal REGOLAMENTO INVALSI emanato il 19 febbraio u.s. che nulla ha che fare se non in riferimento al tema generale della certificazione delle competenze in merito alle conoscenze e competenze, afferma quanto segue:
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 62/2017 l’attribuzione di misure dispensative/compensative è riservata solo a:
1. allievi con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 (art. 11, comma 4 del D. Lgs. 62/2017), di seguito DVA (Diversamente Abili);
2. allievi con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n.170/2010 (art. 11, comma 9 del D. Lgs. 62/2017), di seguito DSA;
Tutte le altre tipologie di allievi con Bisogni educativi speciali (BES) svolgono le prove INVALSI computer based (CBT) standard, SENZA alcuna misura dispensativa/compensativa.
L’attribuzione di misure dispensative/compensative è competenza e responsabilità del Dirigente scolastico che prevede alla loro indicazione nell’Elenco studenti elettronico in stretta e formale coerenza con quanto previsto dal PEI per i DVA e dal PDP per i DSA.
Allievi DVA (certificati ai sensi della legge n. 104/1992)
La certificazione di competenza INVALSI (art. 9, comma 3, lettera f del D. Lgs. 62/2017) è rilasciata solo nel caso in cui l’allievo svolga la prova INVALSI CBT con l’eventuale indicazione di una o più delle seguenti misure compensative:
– donatore di voce
– tempo aggiuntivo
La certificazione di competenza INVALSI (art. 9, comma 3, lettera f del D. Lgs. 62/2017) non è rilasciata nei casi di esonero o lo svolgimento in formato per sordi o Braille di una o più prove INVALSI.
Riporto la nota 2936 del 20.02.2017 emanata da MIUR:
2. Prove INVALSI per alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
e rilascio della certificazione delle competenze
Nei prossimi giorni le scuole dovranno indicare nell’area riservata al Dirigente scolastico
per quali alunne e alunni sono previsti eventuali strumenti compensativi o misure dispensative, in base a quanto disposto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017.
Ai sensi del richiamato articolo 11 gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative
sono riservati soltanto alle alunne e agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992
o con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge
n. 170/2010, in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP.
Per le alunne e gli alunni con disabilità il consiglio di classe può prevedere adeguati
strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova –che sarà esclusivamente cartacea – ovvero l’esonero da una o più prove.
Per le alunne e gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel
PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico.
Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta
relativa alle lingue straniere, ovvero l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere,
la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta.
Si richiama l’attenzione dei Dirigenti scolastici affinché esercitino la massima attenzione
nell’attribuzione delle predette misure dispensative o degli strumenti compensativi, anche in
considerazione del loro riflesso sulla certificazione delle competenze rilasciata all’INVALSI
ai sensi dell’art. 9, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 62/2017.
Si fa infatti presente che gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o
più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe,
non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI.
In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, l
a certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.
Si ricorda inoltre che le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati né ai sensi
della legge n. 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi della Legge n. 170/2010 (alunni con disturbi specifici di apprendimento), svolgono le prove INVALSI standard al computer senza
strumenti compensativi.
La scuola può predisporre proprie prove per gli allievi DVA in formato cartaceo o elettronico (su piattaforma della scuola) i cui dati NON devono essere trasmessi a INVALSI.
Ciò perché, come detto sopra le prove invalsi sono nazionali e dunque, come in un concorso i ciechi e gli ipovedenti debbono utilizzare gli strumenti digitali per lo svolgimento delle prove o, qualora sia previsto al più un assistente che scriva per loro il testo in nero con la penna, affinchè la prova resti anonima e non sia riconoscibile, lo stesso accade per le suddette prove invalsi.
Ecco che allora gli argomenti a cui facciamo riferimento e riteniamo essere inesistenti sono: la convinzione secondo cui il divieto all’uso del codice Braille, in versione cartacea rappresenti la discriminazione nei confronti dell’alunno o dello studente cieco e/o ipovedente riguardo all’ottenimento della certificazione delle competenze; cioè falso, perché l’alunno cieco o ipovedente ottiene la certificazione pari ai compagni se lo svolgimento della prova non inficia la procedura della prova medesima, che deve svolgersi rigorosamente sulla piattaforma CBT come detto sopra. D’altro canto, quando entriamo in cabina elettorale o quando poniamo la nostra firma su un qualsiasi documento dobbiamo utilizzare rigorosamente la penna.
Non è un “NO” al Codice Braille, ma il richiamo all’applicazione di una procedura condivisa a cui tutti debbono attenersi se vogliamo che le prove siano valutabili secondo una procedura, quale schema di valutazione nazionale.
La scuola, come già scritto sopra, può decidere per una prova differenziata che, dal punto di vista della valutazione dell’alunno/studente è pienamente valida e assume tutto il valore didattico ed educativo ai fini della crescita del discente.
L’UICI ha ottenuto grandi risultati per la tutela e l’esercizio del diritto da parte dell’alunno/studente d’essere valutato, certificato secondo le sue attitudini, l’acquisizione di conoscenze e competenze, vedasi articolo 11 del decreto legislativo 62/17 più volte richiamato nel presente comunicato.
Il Ministero della Pubblica Istruzione di cui l’INVALSI è parte mai potrebbe impedire ad uno alunno/studente di partecipare ai progetti di valutazione, in relazione a quelle che sono le sue possibilità, attitudini, conoscenze e competenze e di poter esercitare il diritto ad essere valutato con gli strumenti e le tecnologie più consone (Art. 11 D.Lgs 62/2017).
Uno studente/alunno ha il pieno diritto di vedersi certificate conoscenze e competenze.
Dall’altro canto però, l’INVALSI non può certificare ciò che in qualche modo, pur avendo un valore in termini di giudizio scolastico, esuli dalle prove di valutazione nazionale per il fatto stesso che la prova differisce da quella nazionale per non essere stata svolta direttamente sulla piattaforma.
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha lavoarto alacremente in questi ultimi due anni e mezzo al fine di tutelare
il diritto allo studio che resta per noi prioritario nell’agenda dei lavori associativi;e sino all’approvazione dei fatidici decreti dal n. 59 al 66 del 13 aprile 2017 abbiamo cooperato con le altre associazioni , i dirigenti del MIUR e la classe politica del Senato e della Camera perchè tale diritto potesse essere rappresentato e sancito in ogni passaggio dei decreti afferenti la vita scolastica, ivi compresi gli istanti di valutazione del singolo alunno nello specifico, ai fini della s carriera scolastica e dunque del suo stesso successo formativo.
Ogni interpretazione e stortura successiva ai decreti in applicazione degli stessi, ma appartenente ad altre aree della scuola, come quella dell’INVALSI, ad oggi prescindono dall’azione politica nonchè tecnica dell’associazione che ancora deve acere la sua parte chiave nei prossimi lavori dei tavoli tecnici istituiti dal MIUR tramite i lavori dell’Osservatorio permante per l’inclusione scolastica.
La nostra Associazione ci stiamo impegnando a lavorare su tre direttrici che riteniamo strategiche per l’esercizio al diritto allo studio, anche in ambiente valutativo nazionale (nello specifico, PROVE INVALSI) e per la costruzione di percorsi di educazione e di istruzione afferenti le attitudini e gli apprendimenti degli alunni ciechi e ipovedenti e di quelli in situazioni di pluridisabilità:
1. l’autonomia del discente nella lettura e nello svolgimento delle prove INVALSI: accessibilità e fruibilità;
2. Tempestiva segnalazione da parte dei dirigenti scolastici agli uffici competente della presenza di alunni con disabilità, che non li penalizzi.
3. Chiarimenti in merito alla certificazione degli alunni Ciechi e/o Ipovedenti in relazione al PEI e all’eventuale assenza della certificazione 104.
Il presente comunicato non vuole essere esaustivo dell’intera complessità della materia ma ha lo scopo di fare chiarezza sulla partecipazione degli studenti ciechi ed ipovedenti riguardo al loro diritto di poter svolgere le prove INVALSI alla pari dei compagni vedenti secondo le modalità e le procedure stabilite dai Regolamenti di INVALSI e di poter così ottenere la certificazione delle conoscenze e delle competenze; ciò perché non è venuto meno il diritto dello studente di partecipare alle prove INVALSI e di conseguire la certificazione prevista delle competenze; ma, semmai è a rischio la partecipazione qualora gli strumenti messi a disposizione dell’alunno cieco e/o ipovedente non dialoghino sufficientemente con la piattaforma CBT tramite cui le prove INVALSI vengono somministrate a tutti gli alunni.