Stato di disoccupazione – Richiesta intervento

Autore: Tommaso Daniele

Prof.ssa Elsa Fornero
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Veneto, 56 – 00187 Roma
Fax 06 4821207
segreteriaministrofornero@lavoro.gov.it

Dott.ssa Francesca Valle
Capo della Segreteria
caposegreteriaministrofornero@lavoro.gov.it

Prof.ssa Laura Piatti
Segreteria tecnica del Ministro
segreteriatecnica@lavoro.gov.it

Stato di disoccupazione – Richiesta intervento

In occasione della recente entrata in vigore della Legge 28 giugno 2012, n. 92, rubricata "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", questa Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ritiene di particolare importanza richiamare l'attenzione di codesto onorevole dicastero su alcune recenti modifiche alla normativa disciplinante l'iscrizione alle liste di collocamento, che riguardano anche i lavoratori disabili e che potrebbero creare problemi di non semplice soluzione nell'immediato futuro.
Infatti, fra le numerose disposizioni che interessano il mercato del lavoro, l'art. 4 della legge ha introdotto alcune novità in materia di collocamento al lavoro, e in particolare di accesso alle liste di collocamento che trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori disabili, andando fra l'altro a modificare il Decreto Legislativo 21 aprile 2004, n. 181, il cui art. 4, comma 1, così disponeva prima dell'entrata in vigore della riforma citata:
"Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato   motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi".
Come è evidente, il requisito dello stato di disoccupazione, prima della riforma, era riconosciuto ai seguenti soggetti:
1) tutti coloro che sono senza lavoro e dichiarino l'immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa;
2) tutti coloro che, pur lavorando, non percepiscano un reddito annuo superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
Sennonché, allo stato attuale la summenzionata disposizione è stata riformata dall'art. 4, comma 33, della citata legge n. 92/2012 nella seguente modalità:
1) la lett. a) è abrogata;
2) alla lett. c), le parole: "con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani" sono soppresse;
3) la lett. d) è sostituita dalla seguente: "sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi".
La modifica apportata alla lett. a) si rivela tanto più grave ed inspiegabile se letta in relazione al collocamento mirato previsto per coloro che sono affetti da disabilità ai sensi della legge n. 68/99.
Infatti, il nuovo testo normativo comporta l'automatica impossibilità di iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio per tutti quei giovani disabili, anche non vedenti, che abbiano svolto lavori o incarichi saltuari di qualsiasi natura anche se retribuiti in misura esigua.
Si ha ragione di temere che la disciplina, così modificata, comporterà non poche problematiche in relazione alla conservazione dello status di disoccupato a tutti quei lavoratori con disabilità anche grave come la cecità che trovino impieghi o incarichi di carattere saltuario.
Infatti, diverse strutture territoriali dell'Unione hanno già segnalato casi di giovani lavoratori ciechi o ipovedenti, promettenti e qualificati professionalmente, che, pur avendo percepito redditi di fatto insignificanti derivanti da occupazioni saltuarie, si sono visti respingere l'iscrizione alle liste speciali di collocamento per mancanza, appunto, del requisito della disoccupazione.
Questa conseguenza appare in aperto contrasto con la ratio della legge stessa, dal momento che va a penalizzare proprio le categorie che trovano maggiore difficoltà per entrare nel mercato del lavoro, ovvero soggetti che sono contemporaneamente giovani e disabili.
Sarebbe, quindi, necessario un tempestivo intervento, su impulso del Ministero direttamente interessato per materia, volto ad individuare possibili modifiche al testo della legge, con particolare riguardo al reinserimento di un tetto reddituale connesso all'individuazione dello stato di disoccupazione almeno per le categorie a maggiore rischio di esclusione dal mercato del lavoro.
Data la rilevanza sociale della problematica esposta, si confida in un benevolo accoglimento della presente richiesta e, in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Prof. Tommaso Daniele)