Negli ultimi anni è diventato sempre più difficile trovare lavoro. Tuttavia, anche quando si pensa di essere riusciti a reperire un’occupazione a seguito di un avviamento al lavoro, si è costretti ad imbattersi nelle gravi inadempienze della Pubblica Amministrazione.
La sentenza n. 25 del 26.01.2017 emessa dal Tribunale di Ivrea ha affermato importanti principi in ordine all’annosa questione della mancata assunzione dei centralinisti telefonici non vedenti a seguito di regolare avviamento al lavoro. L’assunzione del centralinista telefonico non vedente consegue alla sola presenza del centralino, a prescindere dalla sua effettiva utilizzazione. Inoltre il datore di lavoro inadempiente è tenuto a risarcire l’intero pregiudizio subito dal lavoratore non assunto tempestivamente.
La vicenda trae origine dal caso di tre centralinisti telefonici non vedenti che nel 2015 avevano ottenuto dalla Città Metropolitana di Torino l’avviamento al lavoro presso un’Azienda Sanitaria Locale. L’ente pubblico aveva rifiutato la loro assunzione sostenendo che in alcuni presidi il centralinista svolgeva anche mansioni di portineria, secondo l’azienda circostanza incompatibile con lo status di disabile visivo. Inoltre l’ASL specificava che alcuni suoi impianti telefonici erano di fatto inutilizzati e quindi non avrebbero potuto ospitare altro personale.
Nella sentenza in commento, il Giudice, ai fini della decisione, ha tratteggiato le peculiarità della Legge n. 113/1985, la quale tratta l’aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti. In particolare, gli artt. 1 e 2 indicano le disposizioni che regolano l’iscrizione nell’albo professionale dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico.
L’art. 3 stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro pubblici e privati: il comma 1 precisa che i centralinisti telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della Legge n. 113/85 sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore; il comma 2 impone che, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all’albo professionale.
L’art. 6 regola le modalità per il collocamento: il comma 4 dispone che i datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione; il comma 5 stabilisce che, qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all’assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l’obbligo, l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li invita a provvedere. Trascorso un mese l’ufficio provinciale procede all’avviamento d’ufficio.
La rigida normativa appena riportata prevede che l’assunzione consegua alla sola presenza dell’impianto, a prescindere dalla sua effettiva utilizzazione. In tal senso, peraltro, si è espressa la Corte di Cassazione secondo cui “la presenza accertata in un impianto idoneo alla prestazione del centralinista rende comunque legittimo l’avviamento del lavoratore non vedente” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 12122 del 2012).
In ordine alle argomentazioni dell’Azienda Sanitaria circa le mansioni promiscue del personale assegnato al centralino di alcuni ospedali e circa la presenza di centralini di fatto inutilizzati, il Tribunale ha ritenuto che tali circostanze non fossero assolutamente idonee ad inficiare il diritto dei ricorrenti all’assunzione, poiché il centralino comunque risulta presente e, da ciò solo, consegue l’obbligo di assunzione.
Qualora tale situazione di fatto si protragga nel tempo, secondo il Giudice, ben potrà, eventualmente, l’Azienda Sanitaria, assegnare all’assunto mansioni diverse seppur compatibili con le sue condizioni fisiche, ad esempio operatore telefonico addetto alla informazione della clientela e agli uffici di relazione con il pubblico (DM 10.1.2000).
L’inosservanza dell’obbligo di assunzione comporta in capo all’ASL inevitabili conseguenze. A tal proposito occorre evidenziare che il precetto della Legge n. 113 del 1985 è espressamente richiamato dall’art. 1, terzo comma, della Legge n. 68/1999, sul diritto al lavoro dei disabili, laddove si specifica che restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, ciò dimostra che per i non vedenti l’apparato di protezione della loro invalidità si articola e si sviluppa con modalità affatto peculiari e sui generis per assicurare in concreto piena attuazione al loro diritto al lavoro. In particolare, in questo sottosistema, interno alla disciplina generale del collocamento obbligatorio, l’intervento pubblico non adempie solo ad una funzione sanzionatoria rispetto all’attività omissiva del privato, ma si manifesta attraverso una serie d’ingerenze autoritative che non si limitano al solo controllo e alle sanzioni per omissione di denuncia o di richieste d’avviamento, ma interferisce immediatamente e direttamente sulla struttura imprenditoriale, istituendo una rete di controlli, anche incrociati e di supporti e verifiche che s’inseriscono a pieno titolo e sono compatibili con l’art. 41 Cost., comma 2, posto che si coniugano con l’utilità sociale, come rettamente intesa dal legislatore costituzionale, attento ai valori della libertà, anche dal bisogno, e della dignità umana dei concittadini marcati dalla sorte (Cass. Sez. Lav., sent. n. 1335 del 2015; Cass. Sez. Lav., sent. n. 15913 del 2004).
In conseguenza di tali premesse, la Cassazione ha stabilito che, in caso di legittimo avviamento di centralinista non vedente, la cui assunzione sia indebitamente rifiutata dal destinatario dell’obbligo di assumerlo, il Giudice, se richiestone, deve applicare l’art. 2932 c.c., rendendo fra le parti sentenza che produca in forma specifica gli effetti del contratto non concluso, trattandosi di fattispecie possibile non esclusa dal titolo, essendo, infatti, prestabiliti dalla Legge n. 113/1985, in tema di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, la qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del lavoratore avviato, ivi compresa l’indennità legale di mansione, assumendo carattere residuale il risarcimento economico (art. 1223 c.c. e ss.) destinato ad assicurare l’integrale soddisfazione del diritto del centralinista, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l’inadempimento del datore di lavoro (Cass. Sez. Lav., sent. n. 12131 del 2011).
Applicando i condivisibili principi della Cassazione al caso dei tre centralinisti, il Tribunale di Ivrea ha costituito coattivamente ex art. 2932 cc il rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e l’Azienda Sanitaria Locale, a decorrere dalla data dell’avviamento al lavoro, con mansioni di centralinista telefonico.
L’inadempimento dell’ASL ha comportato il diritto dei ricorrenti anche ad ottenere un risarcimento. Difatti, sulla scorta dell’Insegnamento della Suprema Corte per il quale il datore di lavoro, inadempiente all’obbligo di assunzione del lavoratore avviato ai sensi della Legge n. 482/1968, (principio analogamente applicabile all’avviamento ai sensi della Legge n. 113/1985), è tenuto, per responsabilità contrattuale, a risarcire l’intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha consequenzialmente subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza del datore di lavoro medesimo; pregiudizio che può essere in concreto determinato, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità (salari e stipendi) che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto (Cass. Sez. Lav., sent. n. 1335 del 2015)
Infine il Giudice ha preso posizione anche in ordine alla tipologia di contratto da applicare ai centralinisti telefonici non vedenti.
Il contratto di lavoro a tempo parziale è compatibile con il sistema del collocamento obbligatorio purchè la stipulazione del contratto part-time sia espressione del libero consenso del lavoratore invalido, mentre non rilevano le esigenze produttive dell’impresa (Cass. Sez. Lav., sent. n. 14823 del 2001; Corte d’Appello di Torino, sent. n. 820 del 2003). Pertanto, in caso di mancato accordo tra le parti, il contratto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno
In conclusione, il Tribunale di Ivrea ha dichiarato costituito tra i ricorrenti e l’Azienda Sanitaria Locale un rapporto di lavoro subordinato per l’espletamento della mansione di centralinista telefonico non vedente, con decorrenza dalla data dell’avviamento. Inoltre il Tribunale ha condannato l’ASL al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti liquidati nella misura pari alle retribuzioni non percepite sin dalla data dell’avviamento. Ovviamente l’Azienda Sanitaria è stata anche condannata al pagamento delle spese legali sostenute dai ricorrenti.
La normativa in tema di inserimento lavorativo dei disabili è particolarmente chiara, tuttavia viene spesso disapplicata dalla Pubblica Amministrazione che invece dovrebbe dare il buon esempio. E’ veramente avvilente essere sempre costretti a ricorrere in Tribunale per far valere un diritto sancito dalla legge.
Avv. Franco Lepore
Per ulteriori informazioni: avv.francolepore@libero.it
La sola presenza dell’impianto telefonico fa sorgere l’obbligo di assunzione del centralinista non vedente, di Franco Lepore
Autore: Franco Lepore