PROPOSTE DI MODIFICA ALLO STATUTO Gruppo di lavoro, riunioni del 21 novembre 2019, 16 gennaio e 1 settembre 2020. Nota illustrativa Il gruppo di lavoro per le modifiche allo Statuto è stato costituito nell'assemblea nazionale dei quadri dirigenti del 5-6 ottobre 2019 e risulta così composto: Presidente Nazionale Eugenio SALTAREL Angelo CAMODECA Giulia CANNAVALE Pietro CATALANO Giuliano FRITTELLI Mirella GAVIOLI Luciana LOPRETE Francesco SANTORO Nicola STILLA Giovanni TAVERNA. Il gruppo ha unanimemente condiviso l'opportunità di non apportare modifiche eccessivamente profonde e sostanziali al testo in vigore, considerato che esso comincia soltanto ora a essere applicato concretamente e a dispiegare i suoi effetti, suggerendo quindi un tempo di impiego più lungo per poterne giudicare efficacia e funzionalità. Sulla base della discussione molto approfondita sviluppata nel corso delle riunioni, riassunta nei tre verbali prodotti, in questa nota illustrativa sono state sintetizzate le proposte formulate, collocate quindi nel testo in modo organico al quale sono state apportate, inoltre, alcune lievi modifiche scaturite dall'esperienza applicativa degli ultimi mesi, al fine di correggere anomalie e storture evidenti. L'intero testo, infine, è stato sottoposto a una revisione stilistica che lo rende più chiaro e leggibile sul piano espressivo e ne facilita la consultazione. L'articolato risulta ridotto di due articoli rispetto al testo vigente poiché il contenuto degli articoli 12 e 13, relativi all'istituto Cassiere e al Segretario Generale, è stato trasferito e meglio ricollocato rispettivamente negli articoli 7.3.g e 10.6. Per semplificare l'esame in dettaglio delle proposte di modifica, di seguito una rapida rassegna in ordine sequenziale degli articoli e dei temi toccati, in modo da consentire il loro facile reperimento e la lettura di riscontro: Art.2 Introdotta la categoria delle "disabilità aggiuntive" accanto a quelle di "ciechi" e di "ipovedenti". Art.3.6 Introdotto il principio di ineleggibilità nello stesso Organo associativo collegiale di persone legate da vincoli di parentela e affinità Art.4.2 Semplificata l'espressione "congresso nazionale", in "Congresso", considerato che non sono previste altre forme congressuali a livello territoriale o regionale e che quindi si rende inutile e addirittura diminutiva la specificazione "nazionale". Art.4.5 Prevista "Roma Capitale" nell'organizzazione territoriale e specificate le ragioni e modalità di eventuale riassetto del territorio. Art.5.2.b Il Congresso definisce l'importo della quota associativa, a valere per l'intero quinquennio. Art.7.3.g Inserito l'intero testo dell'articolo 13 riguardante il Segretario Generale. Il relativo articolo, pertanto, viene soppresso. Art.8.5.d Prevista la nomina del direttore generale tra i compiti della Direzione Nazionale. art.10.1 Viene attribuita al Consiglio Nazionale, in caso di assoluta necessità, la facoltà di conferire il patrimonio e la sua gestione a organismi appositamente costituiti, purché sia assicurato il totale controllo UICI. Art.10.6 Previsto il riferimento alla nomina dell'"istituto cassiere". l'articolo 12, relativo, viene soppresso. Art.11.7 trasferiti i compiti di ispezione contabile e pareri amministrativi del "Collegio dei Sindaci" all'"Organo di Controllo". Art.13 Chiarita, esplicitata e puntualizzata la funzione delegata di rappresentanza legale del Presidente Regionale Art.14, funzioni passate dalla Direzione Regionale al Consiglio Regionale: 14.e, competenza sul personale 14.i, costituzione gestioni speciali 14.j, costituzione patrimoni di scopo Art.15 - rimodulata la composizione numerica della Direzione Regionale: 2 componenti, fino a sei sezioni; 4 componenti, oltre le sei sezioni. funzioni passate dalla Direzione Regionale al Consiglio Regionale: - competenza sul personale- - costituzione gestioni speciali - costituzione patrimoni di scopo Art.17 cancellata approvazione budget anno successivo da parte dell'assemblea. Art.17.b Modificato il numero di componenti nella composizione dei Consigli sezionali: a) cinque componenti nelle Sezioni fino a 500 soci; b) sette componenti nelle Sezioni fino a 800 soci; c) nove componenti nelle Sezioni fino a 1.300 soci; d) undici componenti nelle Sezioni con oltre 1.300 soci; Art.17.c modificato e semplificato il calcolo per i delegati al Congresso: a) solo il Presidente quale componente di diritto, per le sezioni fino a 150 soci; a) un delegato per le sezioni fino a seicento soci; b) un delegato ogni seicento soci o frazioni superiori a trecento, per le sezioni oltre i seicento soci; Art.18 Chiarita, esplicitata e puntualizzata la funzione delegata di rappresentanza legale del Presidente Sezionale Art.19.2.e Attribuita al Consiglio sezionale l'approvazione del budget dell'anno successivo. Art.21.1 Definito il rinnovo comunque degli Organi nell'anno di svolgimento del Congresso. Art.22.2 Eliminata l'incompatibilità tra la carica di consigliere nazionale e quelle di presidente e vice presidente sezionale. Art.22.3 Eliminata l'incompatibilità tra la carica di consigliere delegato sezionale e quella di consigliere regionale eletto dall'assemblea. Art.22.5 Definita meglio e in modo meno restrittivo incompatibilità di lavoro con altri enti collegati all'Unione. Art.23.3 In caso di assenza di liste le preferenze potranno essere espresse fino a un massimo di due terzi dei componenti da eleggere. Art. 25 Prevista la facoltà per la Direzione Nazionale di correggere errori meramente materiali del testo dello Statuto. Prevista la facoltà per il Consiglio Nazionale di adeguare il testo dello Statuto a norme di legge di livello superiore.