Una bussola per orientarsi- La legge 104 del 1992 e il quadro dei diritti dei disabili e dei loro familiari, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

Rubrica per Genitori

Una delle tante difficoltà che deve affrontare il genitore di una persona con disabilità è quella di conciliare lavoro e cura del figlio. Sappiamo bene quanto sia complicato muoversi nell’intricato mondo delle leggi e dei regolamenti e, di conseguenza, quanto sia difficile conoscere quali diritti si possono esercitare.
E’ per questo motivo che abbiamo chiesto all’avv. Paolo Colombo, quale responsabile del Centro di Documentazione Giuridica dell’UICI, nonché componente della Direzione Nazionale, di aiutarci a comprendere la legge 104 del 5 febbraio 1992 (Legge-quadro per l’assistenza , l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Quella di oggi è solo la prima tappa del nostro viaggio alla scoperta di questa importante direttiva.

La legge 104 del 1992 e il quadro dei diritti dei disabili e dei loro familiari
La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” prevede specifici diritti in favore delle famiglie con disabili.
I diritti previsti da tale legge così come modificati dalla successiva normativa, attualmente vigente, vengono schematicamente rappresentati nelle pagine che seguono, ponendo particolare risalto ai benefici che la normativa riconosce ai lavoratori, genitori di disabili.
– Prima parte-
Per i genitori di figli disabili le più ampie previsioni di tutela della legge sui congedi parentali hanno assorbito alcune agevolazioni previste dalla legge numero 104 del 5 febbraio 1992.
Già la legge 104/92 (vedi poi anche la legge 53/00) aveva previsto per la lavoratrice madre, o in alternativa per il padre, anche adottivi, di minore con handicap accertato dai competenti organi (2) e non ricoverato in istituti specializzati a tempo pieno(3) (ivi compresi i ricoveri in strutture adibite all’accoglimento degli handicappati seppur come centro riabilitativo diurno), il diritto al prolungamento sino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro oppure, in alternativa, due ore di permesso giornaliero retribuito sempre sino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Il permesso è raddoppiato in caso di due figli con handicap (Cassazione sezione lavoro – sentenza 4623/10).
L’articolo 33 del D.Lgs. 151/2001 stabiliva che nel caso di minore con handicap in situazione di gravità (accertata ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della legge 104/1992) i genitori avesssero diritto al prolungamento sino a tre anni di vita del figlio del congedo parentale, indipendentemente dal diritto dell’altro genitore, a condizione che il bambino non fosse ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Con la modifica al comma 1 dell’articolo 33 del D.Lgs. 151/2001 la madre o in alternativa il padre hanno diritto al prolungamento del congedo parentale sino al compimento dell’ottavo anno di vita del bambino con handicap per un periodo complessivo non superiore ai tre anni (circolare n.32/2012 dell’INPS) ; inoltre viene esteso anche quando il bambino sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati purchè sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.Il prolungamento decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente (vedi messaggio INPS 22578/2007):
alla madre, trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità
al padre, trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio
al genitore solo, trascorsi 10 mesi decorrenti:
a) in caso di madre “sola”, dalla fine del congedo di maternità
b) in caso di padre “solo”, dalla nascita del minore o dalla fruizione dell’eventuale congedo di paternità.
In base all’articolo 24 della legge 183/2010 i genitori alternativamente possono fruire anche in alternativa al congedo parentale o ai riposi retribuiti (art.42 comma 1 DLgs 151/2001) dei 3 giorni di permessi mensili.
Tale diritto va riconosciuto anche in favore dei genitori con figlio handicappato in situazione di gravità (circolare INPS numero 155/2010 punto2.2).

AGEVOLAZIONI  previste dalla legge 104/1992 modificate dal D.Lgs.119/2011 I genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile, ovvero delle ore di riposo giornaliere, ovvero del prolungamento del congedo parentale;
genitori, anche adottivi, con bambini oltre tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile, ovvero del prolungamento del congedo parentale;
i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile
circolare INPS numero 32/2012 e circolare Funzione Pubblica numero 1/2012
PERMESSI ASSISTENZA DISABILI e ALTRI PERMESSI e FERIE
Nel caso il dipendente usufruisca di altri permessi (permesso sindacale, maternità, malattia o altro), i permessi per l’assistenza a disabili ex lege 104/1992 non vanno riparametrati in quanto si tratta di assenze giustificate, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore.
Anche la fruizione delle ferie non può incidere sul godimento dei permessi dei tre giorni mensili per l’assistenza al disabile in stato di gravità e ogni eventuale riparametrazione in base alle ferie usufruite nel mese è inammissibile.
Differente è invece il caso in cui il dipendente avanzi l’istanza ex lege 104/1992 per la prima volta nel corso del mese.
Ministero del Lavoro – Interpello numero 21 del 16 giugno 2011 e Interpello numero 24 del 1 agosto 2012
PERMESSI ORARI E GIORNALIERI
IN RELAZIONE AL TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO TIPO
DI RAPPORTO
DI LAVORO PERMESSI ORARI
DIPENDENTE DISABILE
(2 ore) PERMESSI GIORNALIERI e ORARI
3 giorni o 18 ore mensili
DIPENDENTE DISABILE
oppure
DIPENDENTE CHE DA ASSISTENZA
A UN DISABILE PART TIME
ORIZZONTALE Fino a 6 ore
di prestazione
lavorativa:
ridotto a 1 ora
Oltre 6 ore
di prestazione
lavorativa:
intero: 2 ore I tre gg di permesso mensile spettano per intero, mentre, in alternativa, i permessi orari di 18 ore sono ridotti sulla base della percentuale di prestazione lavorativa.
Esempio:
nel caso di percentuale pari al 75% (5 ore e24 minuti al giorno) spettano:

3gg
– oppure
il 75% di 18 ore corrispondenti a 13 ore e 30 minuti PART TIME
VERTICALE
con prestazione
lavorativa
concentrata in
alcuni mesi con
presenza dal lunedì
al venerdì Intero: 2 ore I tre gg di permesso mensile o, in alternativa, i permessi
orari di 18 ore, spettano per intero.
Esempio:
prestazione lavorativa prevista per sei mesi l’anno (consecutivi o non ):

3gg
– oppure
18 ore nel mese in cui viene resa la prestazione PART TIME
VERTICALE
con prestazione
concentrata su
alcune settimane
del mese o alcuni
giorni della
settimana Intero: 2 ore I tre gg di permesso mensile o in alternativa, i permessi orari di 18 ore, sono ridotti sulla base della percentuale di prestazione lavorativa nel mese di riferimento.
Esempio 1:
prestazione lavorativa nel mese pari al 50% (come nel caso di settimane alterne):

1 giorno
– oppure
50% di 18
ore pari a 9 ore
Esempio 2:
prestazione lavorativa nel mese pari
al 40% (come nel caso di presenza 2gg a settimana):

1 giorno
– oppure
il 40 % di 18 ore pari a 7 ore e 12 minuti PART TIME
MISTO
(combinazione di
verticale ed
orizzontale), con
prestazione
concentrata in
alcuni giorni o
settimane del mese,
ad orario ridotto Fino a 6 ore
di prestazione
lavorativa:
ridotto a 1 ora
Oltre 6 ore
di prestazione
lavorativa:
intero: 2 ore I tre gg. di permesso mensile si riducono sulla base della
percentuale della componente verticale, mentre, in alternativa, i permessi orari di 18 ore si riducono sulla base della percentuale della componente orizzontale.
Esempio:
prestazione su 4 gg a settimana (componente verticale 80%),
con orario ridotto a 5 ore al giorno (componente orizzontale = 69.49%), si ha diritto:
all’80% di 3gg = 2
– oppure
al 69.49%. di 18 ore = 12 ore e 30 minuti  Avv. Paolo Colombo
Responsabile Centro di Documentazione Giuridica “G. Fucà”
cdg@uiciechi.it