Smart Working: la risposta al Covid19, di Valter Calò

Autore: Valter Calò

Il giorno 28 novembre all’interno dell’importante manifestazione di “HANDImatica 2020” si è tenuto un Webinar creato e gestito da Universal Access dal titolo “Le 1000 facce dello smart working. Come una persona con disabilità visiva “sopravvive” al tempo del Covid19″.

Questo articolo vuole essere solo un approfondimento di uno dei tanti argomenti trattati durante le quasi 4 ore di collegamento, con una media di 150 contatti. Tratterò solo la parte che ho presentato dal titolo: “Smart working: Dalle criticità alle opportunità”, considerando le numerose telefonate ed e-mail che ho avuto per chiarimenti su questo complesso argomento.

Il processo di digitalizzazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie, denominato Industria 4.0, che coinvolge sia l’aspetto economico che sociale, ha determinato dei cambiamenti anche nel modo di concepire la prestazione lavorativa, una di queste possibilità è lo Smart Working che subentra per vie semplificate ad un accordo interconfederale del 2004 tra alcune sigle sindacali e le maggiori categorie produttive come Confindustria, Confartigianato, lega Cooperative, ABI ecc… Accordo volontario tra lavoratore e datore di lavoro, questo è e rimane un “accordo” interconfederale e non una normativa, il suo ben noto nome è: Telelavoro.

La Legge 22 maggio 2017 n. 81 anticipa e definisce per la prima volta un quadro normativo per il lavoro agile (smart working).

All’inizio del 2020, nell’ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento, la prevenzione e la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 (coronavirus), al fine di limitare al massimo gli spostamenti e gli assembramenti dei cittadini, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il DPCM del 1 marzo 2020 che interviene con un nuovo Decreto semplificato sulle modalità di accesso allo smart working.

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto), convertito in Legge n. 126/2020, a decorrere dal 16 ottobre e fino al termine dello stato di emergenza sanitaria 31 gennaio 2021, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso lo svolgimento di diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Il DPCM del 3 novembre 2020 sottolinea e raccomanda il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Cerchiamo bene di capire il motivo di questa normativa che interviene fortemente sulla modalità di trasmissione di questo virus e quindi sul suo sviluppo epidemiologico, fermando gli spostamenti dei cittadini si interrompe la modalità di infezione determinata dalla diffusione per via aerea e per contatto  del virus stesso, limitando così il suo sviluppo, attualmente questa metodica assieme al distanziamento, le mascherine e la disinfezione, sono gli unici strumenti che abbiamo per il suo contenimento e l’abbassamento della carica virale, metodologia preventiva che determina il calo delle persone infette, in rianimazione e dei morti determinati come causa diretta o complicanza di questa pandemia.

Evidente è che se il lavoratore non è messo nelle condizioni di tutelarsi e tutelare secondariamente le persone che gli sono vicine, (figli, congiunti, genitori, persone anziane ecc.), nonostante abbia ufficialmente richiesto una modalità di lavoro agile che gli spetta di diritto durante una emergenza sanitaria e questo diritto le viene negato ingiustificatamente, il lavoratore colpito da questa presa di posizione dovrà fortemente considerare se ricercare quali e di chi siano le responsabilità.

Cos’è lo Smart Working secondo la definizione del Ministero del lavoro:

“Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività”.

La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Il Governo, ha incentivato l’utilizzo di questa particolare forma del lavoro, introducendo una procedura semplificata, che prescinde da qualsiasi accordo individuale tra azienda e dipendente, lasciando come unici adempimenti la comunicazione al Ministero del lavoro circa il periodo di smart working e il dettaglio dei lavoratori interessati oltre ad un’informativa da rendere a dipendenti ed ai Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Salvo proroghe, con la fine dell’emergenza sanitaria, 31 gennaio 2021, tutto tornerà in modalità ordinaria con il ripristino del lavoro con le stesse modalità antecedenti a questa situazione sanitaria emergenziale, ma il governo lascia una porta aperta a tutti i datori di lavoro e ai lavoratori che vogliano continuare in modalità autonoma questa possibilità lavorativa. Nei confronti dei lavoratori disabili, ma non solo loro, sarà possibile stipulare degli accordi aziendali con le rappresentanze sindacali della stessa azienda o rappresentanze territoriali che regolamentino il ricorso allo smart working.

L’azienda, anche in regime di Smart Working, nei confronti dei lavoratori è tenuta a garantire la loro salute e sicurezza, ma non solo, il datore di lavoro è responsabile del funzionamento, manutenzione, installazione e della sicurezza degli strumenti tecnologici qualora vengano affidati al dipendente per lo svolgimento della prestazione da remoto.

Molte sono le tematiche che si potrebbero trattare su questo argomento come l’aspetto sociale, l’isolamento del lavoratore, la produttività, l’abbassamento del concetto di Team Working, la comunicazione interpersonale o argomenti tecnici come configurare un PC, le modalità di connessione o le problematiche tecniche dovute a questo operare come Home Office, tutto ciò è stato trattato durante il Webinar, voglio solo nominare il moderatore Michele Landolfo e i relatori con i loro significativi interventi:

Valter Calò. Smart working: Dalle criticità alle opportunità.

Chiara Tirelli. Normativa sull’aggiornamento del posto operatore per persone non vedenti e ipovedenti.

Giuseppe Fornaro. Gruppi di auto aiuto e comunità. Superare la pandemia insieme.

Vito Saladino. Lavorare all’interno di un ospedale, dal centralino al front office.

Paolo Maggia. Come preparare il Computer di una persona non vedente e ipovedente? Quali software accessibili per fornire assistenza informatica da remoto.

Guglielmo Boni. Lavoro al centralino con Skype for business e teams, formazione personalizzata e guidata a distanza.

Vito Rafaschieri. Esempio funzionale dell’utilizzo di una work station postazione di lavoro per ufficio e casa.

Kedrit Shalari. L’esperienza diretta di chi ha vinto la sfida di un concorso pubblico.

Sauro Cesaretti. (accessibility days) abbattere le barriere digitali.

Rossy KK e Silvia Fattori quali sono le risorse e le competenze necessari per affrontare questo periodo di cambiamenti?